IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo
che consenta l’attuazione delle misure necessarie per l’effettiva
coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente si possono
praticare, in considerazione dell’imminente approvvigionamento delle sementi
per la prossima campagna di semina;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Finalità)
1.
Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo
minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per
fini di ricerca e sperimentazione, quelle convenzionali e biologiche, al
fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di
scelta dei consumatori.
2.
Ai fini dell’attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture
transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente
modificati, secondo la definizione di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture
biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture
convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite nelle
lettere a) e b).
Art. 2
(Salvaguardia del principio di
coesistenza)
1.
Le colture di cui all’articolo 1 sono praticate senza che l’esercizio
di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che
nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune
colture a danno di altre.
2.
La coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1 è realizzata in
modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto
riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da
evitare ogni forma di presenza occasionale.
3.
L’attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai
consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non
transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate
all’interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle
convenzionali e biologiche.
Art. 3
(Applicazione delle misure di
coesistenza)
1.
Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l’impatto
della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la
coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla
base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all’articolo 7. Il
suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell’ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.
2.
Nell’ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le
province autonome – in coerenza con la Raccomandazione della Commissione
Europea del 23 luglio 2003 (C(2003)2624) – possono individuare
nel loro territorio una o più aree omogenee.
Art. 4
(Piani di coesistenza)
1.
Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento
da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in
coerenza con il decreto di cui all’articolo 3; tale piano contiene le regole
tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole,
le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo
strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2.
Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure
di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni,
associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
3.
Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su
base volontaria, di accordi tra imprendit
http://www.cittadinolex.kataweb.it/
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