Strasburgo bacchetta l’Italia per gli effetti dei processi in contumacia a insaputa degli interessati

Da un caso di
riconosciuta violazione dell’articolo 6 Cedu, i giudici europei sollecitano una
revisione normativa che garantisca l’effettivo godimento del diritto di difesa

Da Strasburgo ancora "bacchettate" all’Italia, accusata di non essersi ancora
adeguata alle norme vigenti nel resto d’Europa in tema di contumacia. Sotto
"accusa", in particolare, è quello che i giudici della Corte dei Diritti
evidenziano come "un problema strutturale legato a disfunzioni della
legislazione e della prassi interna, determinato dall’assenza di un meccanismo
effettivo rivolto a concretizzare il diritto delle persone condannate in
contumacia – e che non siano state effettivamente informate del procedimento a
loro carico e a condizione che non abbiano rinunciato in maniera certa e
consapevole a comparire – di ottenere nuovamente che una giurisdizione esamini
il caso, dopo averle ascoltate, nel rispetto delle esigenze dell’articolo 6
della Convenzione, sulle accuse" nei loro confronti. L’occasione di ribadire
l’inadeguatezza italiana, da parte dei giudici di Strasburgo, è stata la
sentenza  con la quale, all’unanimità è stata riconosciuta appunto la
violazione dell’articolo 6 Cedu nei confronti di un cittadino dell’ex Yugoslavia,
accusato, processato e condannato in Italia per omicidio. I fatti si erano
svolti in un campo nomadi di Roma nel ’92. Dopo l’omicidio, l’uomo indicato da
alcuni testimoni come l’autore del delitto, non era più stato rintracciato
dalla polizia, nè nell’immediatezza nè successivamente quando le accuse nei
suoi confronti erano state formalizzate. E neppure in seguito, nel ’96, quando,
assistito da un avvocato d’ufficio che si era concretamente impegnato nella sua
difesa anche attraverso la citazione di numerosi testimoni, era stato condannato
in contumacia (per omicidio e porto abusivo d’arma) ad una pena di ventuno anni
e otto mesi. L’avvocato d’ufficio rinunciava a ricorrere in Appello e la
sentenza, nei termini, diventava dunque definitiva. Tre anni dopo l’uomo
giudicato colpevole veniva arrestato dalla polizia tedesca ad Amburgo, dove
viveva, in esecuzione di un mandato d’arresto emesso dalla procura di Roma;
pochi giorni dopo arrivava la richiesta di estradizione da parte italiana, con
la precisazione che, una volta in Italia, l’uomo avrebbe potuto chiedere la
riapertura dei termini per interporre appello contro la sentenza della corte
d’Assise romana. Alle richieste delle autorità tedesche la procura romana
precisava che dai fascicoli non risultava se l’uomo avesse ufficialmente avuto
conoscenza delle accuse contro di lui; e neppure si poteva dire con certezza se
l’accusato avesse contattato l’avvocato assegnatogli d’ufficio. Nel giro di un
mese o poco più le autorità tedesche rigettavano la domanda di estradizione
motivando il diniego sulla circostanza che il Paese richiedente "non garantisse
al ricorrente, con un sufficiente grado di certezza, la possibilità di ottenere
la riapertura del suo processo". Nel frattempo, non avendo altre pendenze,
l’uomo veniva rimesso in libertà; successivamente decideva di ricorrere alla
Corte dei Diritti dell’uomo lamentando violazioni dei suoi diritti e domandando
anche un risarcimento.
I giudici di Strasburgo, come si è detto, hanno riconosciuto la violazione
dell’articolo 6 Cedu; hanno ritenuto equa la pronuncia in sè a compensazione
del danno morale subito, escludendo un risarcimento; hanno determinato un
importo per spese ed onorari sostenuti dal ricorrente di fronte alla Corte
stessa che l’Italia dovrà ora pagare. Ma, soprattutto, hanno ribadito con
fermezza che lo Stato (italiano, in questo caso) deve garantire, attraverso
misure appropriate, il godimento del diritto di cui il ricorrente era stato
privato, diritto che va riconosciuto a tutti coloro che si trovano in condizioni
simili a quelle del ricorrente. (m.c.)

www.dirittoegiustizia.it

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