Assegni bancari e aggiornamento dei dati


Il Garante interviene a favore di un imprenditore


Il Garante interviene e sblocca l’attività di un
imprenditore iscritto nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle carte di credito (cosiddetta CAI) e privato dell’autorizzazione
ad emettere assegni, per non essere riuscito a dimostrare alla banca, seguendo
una certa forma, di aver pagato un assegno. Nell’impossibilità di far fronte ai
propri impegni presso fornitori e dipendenti, si era rivolto con procedura
d’urgenza al Garante, il quale ha riconosciuto la legittimità delle sue
richieste e ha ordinato l’immediata cancellazione del nominativo dall’archivio
informatizzato. L’archivio, chiamato Centrale d’allarme interbancario, è stato
costituito a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegni
senza provvista.


E’ successo al titolare di due società con oltre
200 dipendenti, che dopo aver emesso un assegno di 12 mila euro veniva
contattato dalla banca che gli comunicava il mancato pagamento per mancanza di
fondi e nel contempo lo informava della facoltà di poter provvedere al
pagamento tardivo per evitare l’iscrizione nell’archivio CAI e il conseguente
divieto di emettere assegni. Nel giro di pochi giorni l’imprenditore, dopo aver
ripianato la situazione, consegnava alla banca una dichiarazione del creditore
che attestava l’avvenuto pagamento. L’istituto di credito pero’ eccepiva la
regolarità della dichiarazione e, dopo una serie di vicende burocratiche
(legate soprattutto all’autenticità di una firma e alla consegna di atti in
copia anzichè in originale) decorsi ormai i termini di legge per regolarizzare
la situazione (60 giorni), iscriveva l’imprenditore nell’archivio degli assegni
bancari e contestualmente gli revocava l’autorizzazione ad emettere assegni.


L’Autorità, pur riconoscendo che l’inserimento del
nominativo dell’imprenditore nell’archivio informatizzato è avvenuto
lecitamente e nel rispetto della normale prassi bancaria, ha ritenuto pienamente
legittimo intervenire successivamente sui dati inseriti nell’archivio, i quali
documentano ora una situazione non corrispondente alla realtà: ai fruitori
dell’archivio l’imprenditore appariva infatti come un soggetto che non aveva
provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell’assegno. Pagamento che era stato,
invece, effettuato per intero nei termini indicati dalla banca, anche se la
documentazione in grado di dimostrarlo, per una serie di vicende, non era stata
accettata ed era giunta con lieve ritardo.


Vari riferimenti normativi del Codice sulla
protezione dei dati e la stessa disciplina di settore prevedono, infatti,
espressamente l’eventualità di una correzione o l’eliminazione di informazioni
inesatte o inserite illecitamente. Non appare, quindi, giustificata la tesi
sostenuta dai titolari del trattamento di conservare i dati nel CAI per il
periodo di efficacia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad emettere
assegni (sei mesi) sulla base di un regolamento, norma peraltro di rango
secondario rispetto al Codice, che disciplina conservazione dei dati in archivio
in termini generali. L’Autorità avvierà una nuova forma di cooperazione con
gli enti interessati per esaminare organicamente il futuro sviluppo di queste
tematiche.

 

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