Non compensabile, con il debito verso l’Ente, la quota di liquidazione del socio fallito -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 20169 del 12/10/2004
In sede
fallimentare non sono compensabili tra loro, ai sensi dell’articolo 56 della
legge fallimentare, il credito avente a oggetto la liquidazione della quota del
socio fallito, escluso a causa del fallimento da una società cooperativa, con i
contrapposti crediti della società nei confronti del fallito medesimo.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentnenza n. 20169 del 12/10/2004
Svolgimento del processo
La Terziroli s.a.s. di Terziroli Carlo & C. ed i Sigg. Carlo,
Giuseppe e Giova & Terziroli, Carla Laghi e Alessandra Botta, tutti soci della
Banca Popolare di Luino e Varese SOC. coop. a r.l. (poi divenuta s.p.a., e che
d’ora innanzi sarà indicata come la banca), essendo stati dichiarati falliti
dal Tribunale di Varese, furono esclusi dalla compagine sociale della banca in
applicazione degli artt. 2527 (nel testo allora vigente) e 2288, comma 1, c. c.
La banca non procedette, tuttavia, al pagamento del controvalore delle quote di
spettanza dei soci esclusi, ma, vantando a propria volta maggiori crediti verso
di essi, propose domande di insinuazione al passivo dei relativi fallimenti,
previa compensazione, per i corrispondenti importi, con i propri debiti di
liquidazione delle quote sociali.
Il giudice delegato rigetto’ le richieste di compensazione formulate dalla
banca, la quale propose opposizione al tribunale, insistendo nella propria
pretesa.
Il curatore degli anzidetti fallimenti (d’ora innanzi sinteticamente indicato
come la curatela) resistette all’opposizione e chiese, in via riconvenzionale,
la condanna della banca a corrispondere a ciascun fallimento l’importo
corrispondente al valore della quota sociale liquidata.
Con sentenza emessa il 23 febbraio 1998, il tribunale, ritenute non sussistenti
le condizioni alle quali l’art. 56 L. fall. consente di operare la compensazione
tra crediti e debiti facenti capo ad un soggetto dichiarato fallito, rigetto’
l’opposizione ed, in accoglimento delle proposte domande riconvenzionali,
condanno’ la banca a versare le somme di L. 34.611.300 in favore del fallimento
della Terziroli s.a.s., di L. 5.046.000 in favore del fallimento del Sig.
Giuseppe Terziroli, e di L. 3.111.700 in favore di ciascuno degli altri
fallimenti, oltre agli interessi ed alle spese di lite.
La banca interpose gravame e la Corte d’appello di Milano, con sentenza
depositata in cancelleria il 28 novembre 2000, riformo’ la pronuncia di primo
grado e condanno’ la curatela a restituire alla banca gli importi ricevuti per
effetto della provvisoria esecuzione di quella pronuncia.
A fondamento di tale decisione la corte milanese osservo’, anzitutto, che il
presupposto perchè possa operare la compensazione prevista dal citato art. 56
risiede essenzialmente nell’anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto
genetico dal quale derivano i contrapposti crediti. Considero’, quindi, che non
osta alla possibilità di compensazione il fatto che il credito del fallito, se
anteriore al fallimento, non sia ancora a quella data scaduto ed esigibile; e ne
dedusse che, trovando i crediti per liquidazione delle quote il proprio
fondamento causale nel vincolo societario preesistente al fallimento, essi ben
potevano essere compensati con i contrapposti debiti dei falliti nei riguardi
della banca.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la curatela, prospettando due motivi
di censura, illustrati con successiva memoria.
Non ha svolto difese in questa sede la banca.
Motivi della decisione
1.
I due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, la violazione
dell’art. 56 L. fall. e dell’art. 2917 c. c., si ricollegano al medesimo tema e
possono senz’altro essere esaminati insieme.
1.1.
La curatela ricorrente considera errata la decisione del giudice d’appello nella
parte in cui ha ritenuto non applicabile, nel caso di specie, la compensazione
prevista dal citato art. 56. In particolare, contesta l’esistenza di un
consolidato principio giurisprudenziale, invocato dal giudice milanese, secondo
cui la compensazione ipotizzata dall’anzidetta norma postulerebbe unicamente l’anteriorità
al fallimento di entrambi i contrapposti crediti, indipendentemente dalla loro
pregressa esigibilità. La ricorrente nega che sia possibile desumere un tal
principio dall’asserito fondamento equitativo di quella norma, ed aggiunge che,
se il mero riferimento all’anteriorità di una qualsiasi matrice causale del
credito rispetto al fallimento fosse sufficiente a rendere applicabile il
particolare regime derogatorio alla par condicio voluto dal citato art. 56, non
si giustificherebbe la contraria conclusione cui la medesima giurisprudenza
viceversa perviene in tema di non compensabilità dei crediti derivanti dalla
risoluzione di contratti di compravendita stipulati dal fallito prima del
fallimento con i contrapposti crediti restitutori del contraente in bonis, ed in
tema di non compensabilità del debito restitutorio conseguente all’esercizio
vittorioso dell’azione revocatoria fallimentare con il credito vantato dal
convenuto nei confronti del fallito. D’altro canto, il principio espresso
dall’art. 2917 c. c., che rende inopponibili al creditore pignorante i fatti
estintivi del credito pignorato verificatisi in epoca successiva al
pignoramento, non potrebbe non trovare applicazione anche con riferimento ad una
procedura fallimentare, equivalente ad un pignoramento collettivo, e condurrebbe
percio’ anch’esso alla conclusione della non compensabilità, in danno della
curatela, dei crediti del fallito non ancora esigibili al tempo della
dichiarazione di fallimento.
1.2.
Osserva poi ancora la curatela ricorrente che, in ogni caso, il fatto genetico
del diritto del socio alla liquidazione della propria quota, e quindi del debito
di liquidazione di detta quota gravante sulla società in caso di esclusione del
socio per fallimento, non puo’ essere individuato nel preesistente rapporto
sociale, dal quale tutt’al più scaturisce un’aspettativa di liquidazione,
bensi’ proprio nell’esclusione dalla società, la quale pero’ fa seguito – e
dunque non è anteriore – al fallimento medesimo.
2.
I rilievi appena riferiti per alcuni versi appaiono privi di fondamento, ma per
altri colgono nel segno.
2.1.
Contrariamente a quel che la curatela ricorrente assume, appare ormai acquisito
nella giurisprudenza di questa corte il principio secondo cui l’art. 56 L. fall.
pone come unico limite, imprescindibile per la compensabilità dei debiti verso
il fallito-creditore, l’anteriorità al fallimento del fatto genetico del
credito del fallito, cui corrisponde il debito facente capo al soggetto in bonis,
restando invece irrilevante che quel credito sia divenuto liquido ed esigibile
dopo il fallimento. I contrasti che si erano manifestati su tale punto in epoca
precedente sono stati infatti composti dalle Sezioni unite, con la sentenza n.
775 del 16 novembre 1999, ed è stato affermato il principio sopra ricordato al
quale si sono poi adeguate le successive sentenze n. 10861 del 2003, n. 8042 del
2003, n. 11288 del 2001, e n. 9678 del 2000.
Da tale orientamento, che questo collegio pienamente condivide, non si ha motivo
per discostarsi nel presente caso. Le osservazioni formulate dalla curatela
ricorrente non introducono, infatti, decisivi elementi nuovi di riflessione,
rispetto a quelli già presi in esame dalla citata sentenza delle Sezioni unite,
la quale ha ben chiarito, per un verso, come nessun riferimento alla già
intervenuta scadenza o alla pregressa esigibilità dei crediti in questione sia
dato rinvenire nel testo dell’art. 56 L. fall., e come un siffatto limite non
sia neppure logicamente deducibile dalle regole del concorso, trattandosi di una
disposizione che intende appunto sottrarre l’effetto compensativo a quelle
regole in forza di un’esigenza di equità altrimenti destinata a rimanere
parzialmente insoddisfatta; per altro verso, come la riconosciuta applicabilità
del citato art. 56 anche all’ipotesi di compensazione giudiziale (ovviamente
sempre a condizione che la genesi del credito da liquidare in giudizio sia
anteriore al fallimento) impone di affermare, anche in termini generali, l’ammissibilità
di detta compensazione in presenza di crediti non ancora liquidi ed esigibili
alla data del fallimento. Nè si è mancato, nella richiamata sentenza n.
775/99, di confrontare tali conclusioni con il disposto dell’art. 2917 C.C.,
tenuto conto dell’identità funzionale del pignoramento del credito in detta
norma contemplato con il vincolo d’indisponibilità patrimoniale derivante dalla
dichiarazione di fallimento; ma il confronto, lungi dal dimostrare la necessità
che il credito da compensare ex art. 56 L. fall. sia scaduto o esigibile sin da
epoca anteriore al fallimento, ha condotto ad evidenziare come anche
nell’esecuzione individuale il requisito dell’anteriorità della causa di
estinzione del credito rispetto al pignoramento – postulato dall’art. 2917 c. c.
perchè la compensazione abbia effetto in pregiudizio del creditore pignorante e
degli altri creditori intervenuti nella procedura – implica solo che detto
credito sia sorto prima del pignoramento medesimo, ma non pure che sia già
scaduto ed esigibile.
Occorre ancora aggiungere che neppure coglie nel segno l’obiezione della
ricorrente secondo cui il suindicato orientamento interpretativo dell’art. 56 L.
fall. si porrebbe in contrasto logico con le conclusioni predicate dalla
medesima giurisprudenza tanto a proposito dell’impossibilità di compensare i
crediti derivanti dalla risoluzione di contratti di compravendita stipulati dal
fallito prima del fallimento con i contrapposti crediti restitutori del
contraente in bonis, quanto a proposito della non compensabilità del debito
restitutorio conseguente all’esercizio vittorioso dell’azione revocatoria
fallimentare con il credito vantato dal convenuto nei confronti del fallito.
Si potrebbe anzitutto osservare, sul piano logico, che le eventuali incoerenze
sistematiche ravvisabili nel raffronto tra il principio sopra enunciato ed il
modo in cui sono state risolte altre questioni in tema di operatività della
compensazione nel fallimento non basterebbero comunque, di per sè sole, a
dimostrare l’erroneità di detto principio (essendo, semmai, da rivedere le basi
su cui si fondano le pronunce eventualmente non coerenti con esso).
Ma, in realtà, il richiamo al consolidato insegnamento per cui non puo’ darsi
compensazione tra il credito del terzo in bonis verso il fallito ed il debito
restitutorio di quest’ultimo nei riguardi della massa in conseguenza del
vittorioso esercizio di un’azione revocatoria fallimentare non si pone affatto
in antitesi con i principi affermati dalla citata sentenza n. 775/99 delle
Sezioni unite, giacchè la predetta azione revocatoria produce effetti
unicamente nei riguardi della massa e nessun credito restitutorio ne puo’
derivare (nè ex tunc nè ex nunc) in capo al fallito, onde non è neppure in
via di principio postulabile una compensazione con debiti di quest’ultimo.
Quanto, poi, alla compensazione dei contrapposti crediti derivanti dalla
risoluzione di un contratto di compravendita stipulato dal fallito e poi venuto
meno in conseguenza del fallimento, è sufficiente ricordare come sempre le
Sezioni unite di questa corte, con la sentenza del 2 novembre 1999, n. 755.
abbiano pienamente riconosciuto la possibilità di una compensazione siffatta,
anche e proprio in applicazione dei medesimi principi enunciati nella quasi
coeva sentenza n. 775/99.
2.2.
Ribadito, allora, che l’unico limite da cui non si puo’ prescindere per la
compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore consiste nell’anteriorità
al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni contrapposte, la domanda alla quale occorre ora rispondere e se
possa davvero dirsi anteriore al fallimento il credito relativo alla
liquidazione della quota del socio di cooperativa escluso dalla società,
proprio per effetto della dichiarazione di fallimento, a norma dell’art. 2288,
comma 1, richiamato dal successivo art. 2527, comma 1, c. c. (ora 2533, comma 1,
n. 5).
Il giudice d’appello – come s’è già accennato – ha formulato al riguardo una
risposta positiva, motivata dalla considerazione che il credito per liquidazione
della quota di cui si discute, pur divenendo liquido ed esigibile solo al
momento della delibera di esclusione, rinviene il suo fondamento causale nella
costituzione del vincolo sociale, ossia in un fatto che è precedente al
fallimento. Senonchè tale argomentazione, benchè conforme a ripetuti
precedenti di questa stessa Suprema corte (si vedano le sentenze n. 11288 del
2001, n. 9678 del 2000, n. 12318 del 1999 e n. 3241 del 1977) non appare del
tutto persuasiva e non regge alle critiche che la curatela ricorrente le ha
rivolto.
Non è ovviamente contestabile che il diritto alla liquidazione della quota
sociale abbia tra i suoi presupposti il rapporto di società e l’originario
conferimento da cui discende la stessa qualità di socio. Ma cio’ non equivale
in alcun modo a dire che con il contratto di società nasca in capo a ciascun
socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di
credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento o, comunque, la
percezione dell’equivalente in denaro di una quota proporzionale del patrimonio
sociale. Viceversa, fin quando la società perdura, il socio non ha diritto nè
ad una quota di liquidazione nè alla liquidazione della sua quota. Non ha
diritto ad una quota di liquidazione del patrimonio sociale, giacchè un tal
diritto presuppor



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