L’azione di arricchimento, è negata in caso di prestazione effettuata in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell’art.23 del D.L 66 del 1989 – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 14928. 04/08/2004
L’azione di arricchimento,
per il suo carattere sussidiario, non compete a chi possa recuperare la subita
diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro
un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata
in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell’articolo 23 del
D.L. 66 del 1989, dato che il corrispettivo della prestazione medesima è
reclamabile nei confronti dell’amministratore o del funzionario responsabili
dell’acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione
e contabilizzazione dell’impegno di spesa.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 14928. 04/08/2004
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio –
Presidente
Dott. PROTO Vincenzo –
Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio – rel.
Consigliere
Dott. MARZIALE Giuseppe –
Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ANTONIO SIGARI, titolare
dell’omonima impresa di costruzioni, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale
Clodio n. 13, presso l’avv. Giuseppe Fortino, difeso dall’avv. Carmelo Fortino
per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Messina, in persona
del sindaco dott. Salvatore Leonardi, senza domicilio eletto in Roma, difeso
dall’avv. Adelio Romano per procura a margine del controricorso;
– resistente –
Per la cassazione della
sentenza della Corte d’appello di Messina n. 42 del 9 dicembre 1999-26 gennaio
2000;
sentiti il Cons. Dr.
Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero, in
persona del sostituto procuratore generale Pivetti Marco, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Antonino Sigari, titolare di
omonima impresa di costruzioni, il 16 maggio 1992 ha ottenuto dal Presidente del
Tribunale di Messina decreto ingiuntivo a carico del Comune di Messina, per il
pagamento di lire 170.648.147, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, quale
corrispettivo inerente alla manutenzione nel 1991 degli impianti tecnici di una
piscina municipale.
L’ingiunzione è stata
revocata da detto Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta dal
Comune.
La Corte d’appello di
Messina, con sentenza depositata il 26 gennaio 2000, ha respinto il gravame del
Sigari, fra l’altro osservando:
-che l’incarico di
manutenzione, conferito in via provvisoria dal Sindaco con nota del 17 aprile
1985, non obbligava il Comune in relazione alle prestazioni svolte nel 1991, in
quanto per tale annualità mancavano la deliberazione e l’impegno contabile
prescritti dall’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito con
modificazioni in legge 24 aprile 1989 n. 144), con la conseguenza che il
rapporto era da ritenersi incorso direttamente con l’amministratore od il
funzionario che l’avevano consentito;
– che non erano invocabili a
sostegno della pretesa del Sigari le norme sull’indebito arricchimento, dato che
la sussidiarietà della corrispondente azione ne precludeva l’esperimento a
fronte della possibilità di far valere il credito contro detto amministratore o
funzionario.
Il Sigari, con ricorso
notificato il 9 marzo 2001, ha chiesto la Cassazione della decisione della Corte
di Messina, formulando tre censure.
Il Comune ha replicato con
controricorso.
Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
Motivi della decisione
Il ricorrente, con il primo
motivo d’impugnazione, deduce insufficienza e contraddittorietà della
motivazione. Premette che la citata nota del 1985, con la quale il Sindaco gli
aveva aggiudicato il servizio di manutenzione della piscina, era idonea ad
integrare il requisito della forma scritta ad substantiam, segnando il
perfezionamento del contratto, e sostiene che i crediti da esso discendenti non
potevano risentire, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello,
della normativa del 1989, sopravvenuta quando il rapporto, in assenza di
limitazioni temporali, era in corso.
Il motivo è infondato.
L’art. 23 del d.l. 2 marzo
1989 n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989 n. 144),
dispone, con il terzo comma, che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere
assistita da un conforme provvedimento dell’organo munito di potere deliberativo
e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di
previsione dal ragioniere o dal segretario, e poi, con il quarto comma,
stabilisce, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di dette
prescrizioni, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con
l’amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione del
privato.
Queste disposizioni, rivolte
ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, fissano
condizioni inderogabili affinchè il contratto possa essere costitutivo di
obbligatemi dell’ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del
titolo (che anzi presuppongono, altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare),
ed operano sul diverso versante dell’individuazione del soggetto tenuto
all’adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di
deliberazione ed iscrizione contabile.
La norma, pertanto, anche se
priva di retroazione (v. Cass. 3 agosto 2000 n. 10199, 28 ottobre 2002 n. 15162
e 20 agosto 2003 n. 12208), ha effetto sui contratti di tipo periodico o
continuativo, in corso alla data della sua entrata in vigore, per le
obbligazioni che nascano dopo tale data.
Nel caso concreto la Corte di
Messina ha accertato che il rapporto risaliva ad un’aggiudicazione di tipo
provvisorio attinente al 1985, di modo che si era protratto per il tramite di
rinnovazioni annuali.
Detto accertamento, non
investito da pertinenti contestazioni del ricorrente, legittima l’affermazione
del ricadere nell’ambito di applicazione del citato art. 23 del corrispettivo
della manutenzione inerente al 1991, trattandosi di obbligazione insorta nella
vigenza della norma, con il corollario che l’obbligazione medesima gravava non
sul Comune, che non aveva deliberato e contabilizzato la spesa, ma
sull’amministratore o sul funzionario che avevano consentito quella
rinnovazione.
Con il secondo motivo del
ricorso si deduce che l’eventuale applicabilità dell’art. 23 non avrebbe
comunque potuto portare alla reiezione della domanda, in quanto la deliberazione
e la contabilizzazione della spesa erano evincibili dalla delibera n. 2725 del
1991, con la quale la Giunta municipale aveva riconosciuto il credito del Sigari
(tanto da disporne, con successiva delibera n. 2391 del 1992, il pagamento
parziale).
Il motivo non è
scrutinabile, in quanto non corredato dalla 1 specificazione del tempo e delle
modalità dell’allegazione in causa del documento in tesi non vagliato dalla
Corte di Messina, nonchè del suo contenuto; indicazioni indispensabili per la
configurabilità del dovere del Giudice d’appello di esaminare l’atto e per il
riscontro della potenziale decisività del medesimo.
Il terzo motivo del ricorso,
con la denuncia di violazione dell’art. 2041 cod. civ., rinnova l’assunto
subordinato secondo cui l’importo reclamato dal Sigari avrebbe dovuto essere
accordato in applicazione delle regole sull’arricchimento senza causa.
Il motivo è infondato.
Dandosi continuità a
consolidato indirizzo di questa Corte (v. sentt. 25 novembre 1998 n. 11969, 22
aprile 2000 n. 5284, 5 ottobre 2000 n. 13296, 26 febbraio 2002 n. 2832, 14
maggio 2003 n. 7369, 15 luglio 2003 n. 11067), va rilevato che l’azione di
arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non
compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra
azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere
negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un comune con
violazione delle disposizioni dell’art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, dato che,
come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamatole nei
confronti dell’amministratore o del funzionario responsabili dell’acquisizione
del bene o del servizio nonostante il , difetto di deliberazione e
contabilizzazione dell’impegno di spesa, (soggetti che subentrano ope legis
nella posizione debitoria).
In conclusione il ricorso
deve essere respinto, con la condanna del soccombente al pagamento delle spese
di questa fase processuale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso
proposto da Antonino Sigari, e lo condanna al rimborso, in favore del Comune di
Messina, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva
misura di euro 2.600, di cui euro 2.500 per onorari, oltre alle spese generali
ed agli accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 26
aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il
4 agosto 2004



Commento all'articolo