Chi si fa male in un edificio pubblico non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un’insidia – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004


Il cittadino che subisca un danno
derivante da una caduta in un edificio di proprietà del Comune ha diritto
al risarcimento dei danni, purchè dimostri l’esistenza di un nesso causale
tra bene ed evento dannoso. Il principio è stato stabilito dalla Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una
donna che si era infortunata scivolando all’interno del Palazzetto dello
Sport di proprietà del Comune di Napoli, e per questo aveva chiesto i danni
all’amministrazione comunale. A tale proposito, la Suprema Corte ha Spiegato
che, quando il danno ha origine da un bene "demaniale o patrimoniale
soggetto ad uso generale", il danneggiato non è tenuto a dimostrare
l’esistenza di una "insidia" o di un "trabocchetto" ma puo’ ottenere il
risarcimento dei danni in base alla regola generale, che richiede la prova
"dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua
verificazione".
(17 novembre 2004)

 


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, sentenza n.19653/2004

 

Svolgimento del processo


1. Con atto di citazione notificato il 15 febbraio
1995, (…) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli, il Comune
di Napoli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti il 17
dicembre 1994, alle 21, in conseguenza di una caduta, determinata dal
sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello
Sport, che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non
segnalata nè protetta.


Il Comune convenuto si costituiva contestando
l’avversa domanda e, previa autorizzazione, chiamava in causa, a garanzia e
per l’eventuale rivalsa, la (…), che restava contumace.


L’adito Tribunale rigettava la domanda e
compensava le spese, ritenendo che dalla prova per testi non fosse emersa
l’esistenza dei presupposti della c. d. insidia o trabocchetto, cioè sul
piano oggettivo la non visibilità e su quello soggettivo la
imprevedibilità, essendo risultato che la sporgenza della copertura
antiscivolo era "notevole", onde non costituiva pericolo occulto ed era
evitabile con l’uso della normale diligenza.


Contro la sentenza proponeva appello la (…),
argomentando a sostegno: che la copertura antiscivolo, ancorchè notevole ed
ingombrante, non si poteva ritenere visibile, stante l’ora notturna, tanto
che due testi escussi avevano dichiarato di non averla vista prima della
caduta della (…); che il primo giudice non aveva considerato che non vi
erano segnalazioni o protezioni; e che sul Comune gravava la

presunzione di
responsabilità ex art. 2051 cod. civ. [1]
, nella qualità di
custode dell’immobile, il che rendeva sufficiente per l’attrice la sola
prova dell’evento dannoso e del nesso causale. In subordine l’appellante
chiedeva di essere ammessa a provare per testi la scarsa illuminazione del
Palazzetto dello Sport all’atto dell’evento, il colore nero della copertura
antiscivolo e, dunque, la sua non visibilità nell’oscurità, nonchè la
presenza, sul posto, di una calca di persone in uscita, che limitava
ulteriormente la visibilità.


Entrambi gli appellati resistevano all’appello.


2. Con sentenza del 23 marzo 2001 la Corte
d’Appello di Napoli rigettava l’appello (con compensazione delle spese)
sulla base delle seguenti ragioni:


a) non era configurabile una responsabilità
extracontrattuale della P.A., in quanto tenuta a curare la manutenzione del
Palazzetto dello Sport, giacchè occorreva all’uopo la dimostrazione del
nesso causale tra l’evento ed una situazione di pericolo occulto, non
percepibile dall’utente con l’uso della normale diligenza, la c. d. insidia,
"figura sintomatica di colpa elaborata dalla giurisprudenza per distribuire
fra le parti l’onere probatorio", atteso che dalla destinazione all’uso
pubblico discendeva l’obbligo dell’ente di assicurare lo svolgimento del
medesimo in condizioni di regolarità e senza pericolo per gli utenti, in
osservanza del generale principio del neminem laedere e, dunque, di evitare
la verificazione di elementi insidiosi;


b) le testimonianze escusse in primo grado avevano
evidenziato il carattere notevole della sporgenza del tappetino di gomma
antiscivolo presente sul percorso in uscita del pubblico dalla
manifestazione appena svoltasi, in cui era inciampata la (…), quindi, di
un’anomalia non segnalata nè transennata, ma di grosse dimensioni "e
pertanto tale da venire presumibilmente, in condizioni ordinarie, notata ed
evitata";


c) la richiesta di prova per testi formulata in
grado d’appello per dimostrare la non visibilità della situazione
pericolosa descritta nelle peculiari caratteristiche di tempo e di luogo
dell’evento, era diretta ad ovviare al fatto che i testi in primo grado non
erano stati escussi sulla mancanza nella zona di illuminazione, nè su altre
circostanze idonee ad evidenziare la non visibilità oggettiva e soggettiva
dell’insidia;


d) peraltro, il sinistro, occorso ad una donna di
cinquantatrè anni era avvenuto non all’esterno, in condizioni in cui
difettava la luce naturale, ma in un luogo pubblico, "da ritenersi
illuminato, come si verifica di norma";


e) apparivano rilevanti le circostanze ulteriori
che l’appellante intendeva dimostrare, ma la prova richiesta non era
ammissibile, "in quanto formulata in violazione del principio di
infrazionabilità dei mezzi di prova, ricavabile dall’art. 244 coma 2 C.P.C.,
secondo il quale la novità, in sede di gravame, di una prova testimoniale,
rispetto a quella espletata in primo grado, puo’ configurarsi solo
allorquando essa attenga a circostanze del tutto diverse e distinte da
quelle già oggetto della prova assunta, senza tendere ad inficiarne le
risultanze, mediante la surrettizia prospettazione di modalità nuove in
ordine allo svolgimento delle vicende accertate…, mentre nel caso di
specie l’esame dei testi è previsto su circostanze strettamente connesse ai
fatti provati in primo grado, destinate a connotarli diversamente e a
consentire la formazione di un convincimento opposto a quello espresso dal
primo giudice, ovviando al difetto di prova che ha comportato il rigetto
della domanda risarcitoria";


f) sulla base delle risultanze processuali
formatesi nel primo grado restava, pertanto, indimostrata la responsabilità
ex art. 2043 cod. civ. ed andava "condiviso il giudizio di infondatezza
della domanda espresso dal primo giudice sotto il profilo evidenziato";


g) restava, del resto, esclusa la configurabilità
di una responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., sia perchè
"buona parte della giurisprudenza ritiene necessario che anche in tal caso
si renda configurabile una situazione di pericolo occulto, connotato dalla
non visibilità e dalla non prevedibilità", che era esclusa in base ai
rilievi già svolti a proposito dell’invocazione dell’art. 2043 cod. civ.,
sia perchè doveva considerarsi che nei confronti degli enti pubblici e
riguardo ai beni demaniali o patrimoniali, la notevole estensione e le
generalizzate modalità di uso del bene, non rendevano possibile un continuo
ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo
per gli utenti, onde solo in difetto di uso diretto della collettività si
poteva ricollegare alla P.A. l’obbligo di un’adeguata vigilanza.


3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione in data 29 maggio 2001 la (…), sia contro il Comune di Napoli,
sia contro la (…), chiedendone la cassazione sulla base di quattro motivi.


Ha resistito con controricorso soltanto il Comune
di Napoli.

Motivi della decisione


l. Con il primo motivo si deduce violazione e
falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2697 cod.
civ. in relazione al n. 3 dell’art. 360 e si propone connessa censura di
illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione.Nell’illustrazione
del motivo si premette che sull’accertamento del nesso causale tra il
sollevamento della copertura antiscivolo e la caduta della (…) (con la
conseguenza del verificarsi per la stessa della frattura del terzo medio
della mano destra) non vi era stata contestazione e/o impugnazione da parte
del Comune e, quindi, sul punto si doveva ritenersi formato giudicato.


L’impugnata sentenza avrebbe errato nell’applicare
l’art. 2051 in relazione all’art. 2697 cod. civ., là dove ha ritenuto che
incombeva ad essa ricorrente attrice di dare la prova che l’evento dannoso
era riconducibile ad una situazione di pericolo occulto (insidia o
trabocchetto). Viceversa, il custode, anche quando si tratti di P.A. (per
cui l’art. 2051 opererebbe, in quanto essa non ha solo l’obbligo di
manutenzione ex art. 5 del r.d. n. 2056 del 1923, ma anche quello di
custodia), per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno
cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso
fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte
del danneggiato, dell’esistenza dell’insidia, che questi, invece, non deve
provare – cosi’ come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od
omissiva del custode – essendo sufficiente che provi l’evento dannoso ed il
nesso di causalità con la cosa [vengono citate Cass. n. 4070 del 1998 e
Cass. n. 12500 del 1995]. D’altro canto, la prova del caso fortuito
risiederebbe nella dimostrazione di un fatto avente i caratteri dell’imprevedibilità
ed inevitabilità, che non ricorrerebbero nell’evento che puo’ essere
prevenuto dal custode attraverso l’esercizio dei normali poteri di vigilanza
che gli competono.


L’impugnata sentenza avrebbe, in realtà,
interpretato il contenuto dell’art. 2051 assumendo come ratio decidendi il
generale principio del neminem laedere, di cui all’art. 2043 cod. civ.


Con il secondo motivo si lamenta violazione o
falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.
e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex n. 5 del
360.


Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto
inapplicabile l’art. 2051, sulla base del principio per cui nei confronti
degli enti pubblici l’applicazione di tale norma dovrebbe fare i conti,
relativamente a beni demaniali o patrimoniali, col fatto che la notevole
estensione e generalizzazione delle modalità di uso non renderebbero
possibile un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza
di cause di pericolo, onde solo in difetto di uso diretto della
collettività, sarebbe ricollegabile alla P.A. l’obbligo di adeguata
vigilanza. In particolare, la corte napoletana non avrebbe motivato sulle
ragioni per le quali il Palazzotto dello Sport di Napoli sarebbe ricompreso
tra i beni aventi i requisiti della "notevole estensione e delle
generalizzate modalità d’uso". Viceversa, tale manufatto, costituito da
struttura in cemento armato e travi di ferro, sarebbe di dimensioni limitate
(20.000 mq.) e soggetto alla ordinaria manutenzione degli operai comunali e,
quindi, non riconducibile ai luoghi (ad es. scavi, grotte, arenili, vulcani)
che la giurisprudenza della C.S. avrebbe ritenuto sfuggire ad un controllo
continuo della P.A., che invece sarebbe configurabile per i luoghi di
dimensione ristretta, che restano sottoposti al suo controllo (strade,
edifici, complessi immobiliari).


Inoltre, incombeva al Comune l’onere della prova
che il Palazzetto avesse le caratteristiche indicate.


Con il terzo motivo si de

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