L’unico mezzo per conseguire l’ammissione al passivo, con eliminazione della riserva di produzione dei documenti giustificativi, è l’opposizione a norma dell’art. 98 l. fallimentare. CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n
Se un credito è ammesso allo
stato passivo con riserva di produzione dei documenti giustificativi,
l’opposizione a norma dell’art. 98 della legge fallimentare costituisce l’unico
mezzo per conseguire l’ammissione al passivo con eliminazione della riserva, non
essendo a tal fine sufficiente il mero deposito di documenti nella cancelleria
del giudice delegato, o il loro invio al curatore, dopo il decreto di
esecutività dello stato passivo.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
I, Sentenza n. 16859 del 25/08/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario –
Presidente
Dott. PROTO Vincenzo – rel.
Consigliere
Dott. ADAMO Mario – Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio –
Consigliere
Dott. DI PALMA Salvatore –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
GESTIONE REALIZZO S.P.A., in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GREGORIANA N. 54, presso l’avvocato MASSIMO CONFORTINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BENINCASA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO AGRARIO
INTERPROVINCIALE DI COMO-SONDRIO SOC.
COOP. A R.L.;
FEDERAZIONE ITALIANA DEI
CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimati –
e sul 2^ ricorso n. 24262/01
proposto da:
CONSORZIO AGRARIO
INTERPROVINCIALE DI COMO E SONDRIO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in
persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato ROMANELLI ENRICO che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZONCA CESARE, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
S.G.R. GESTIONE REALIZZO
SOCIETA’ S.P.A.; FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI – FEDERCONSORZI SOC.
COOP. A R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1542/00
della Corte d’Appello di MILANO, depositata il 13/06/00;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 01/03/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo
PROTO;
udito per il ricorrente,
l’Avvocato BENINCASA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e
ricorso incidentale, l’avvocato PAFUNDI, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso in via
principale, per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del primo motivo,
il rigetto del secondo motivo del ricorso principale; assorbito o, in subordine,
inammissibile il ricorso incidentale, previa la rinuncia dei due ricorsi, ex
art. 335 c.p.c..
Svolgimento del processo
Intervenuta la liquidazione
coatta amministrativa del Consorzio Agrario interprovinciale di conio e Sondrio
(d’ora in avanti Consorzio), la Federconsorzi chiese di essere ammessa allo
stato passivo della procedura per lire 31.646.888.451, di cui lire
12.370.000.000 per effetti in essere e lire 12.900.000.000 per effetti
protestati.
Ammessa per lire
31.302.811.019, di cui lire 25.320.000.000 con riserva di produzione titoli, la
Federconsorzi propose opposizione allo stato passivo, volta all’ammissione del
maggior credito di lire 55.020.428.882, comprendente quello di lire
22.300.000.000 di effetti presso banche, deducendo che quest’ultimo importo
costituiva il reale ammontare dell’esposizione debitoria del Consorzio alla data
di apertura della procedura, e che tale credito era supportato da idoneo
materiale probatorio, all’occorrenza (…) esibito in giudizio, e che sarebbe
stato comunque provato con ogni mezzo idoneo in corso di causa.
Nel corso della trattazione,
all’udienza del 26 maggio 1996, la Federconsorzi esibi’, producendone copia, n.
39 effetti cambiari insoluti per complessive lire 4.770.000.000 dagli importi e
con le scadenze di cui al prospetto riepilogativo, pure depositato.
Il Tribunale di Como respinse (sent.
1 aprile 1997) l’opposizione.
Con sentenza 13 giugno 2000 la
Corte d’appello, adita in sede di impugnazione dalla Società Gestione per il
Realizzo (d’ora in poi, S.G.R.), successore a titolo particolare del Consorzio,
confermo’ la decisione di primo grado, osservando:
– che una riserva di produzione
titoli, per l’ammissione del credito da essi portato, non poteva essere sciolta
dalla mera esibizione dei titoli stessi, in quanto sarebbe stato necessario
produrli in originale per assicurare al creditore cartolare la permanenza della
disponibilità del titolo;
– che, comunque, la
disponibilità e il permanere della disponibilità stessa in capo al creditore
era nella specie esclusa dal non essere il Consorzio, quale cessionario per
contratto del credito cartolare della Federconsorzi, nel possesso dei titoli
esibiti;
– che tale difetto non poteva
essere supplito con l’istanza di esibizione, non essendo questo mezzo
istruttorie diretto a far acquisire la disponibilità dei documenti esibiti da
tersi.
Avverso questa sentenza la
Società Gestione per il Realizzo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione
notificato al Consorzio e alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, sulla
base di due motivi.
Il Consorzio ha resistito con
controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Le parti hanno
depositato memorie.
Motivi della decisione
1. I due ricorsi devono essere
riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2. Col primo motivo del ricorso
principale la S.G.R. denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 93
l.fall. e dell’art. 66 r.d. 14 dicembre 1942, n. 1669 – censura l’affermazione
della Corte di merito, secondo cui la mera esibizione dei n. 39 effetti cambiari
effettuati da Federconsorzi durante il giudizio di primo grado, era inidonea a
determinare lo scioglimento della riserva formulata dal commissario liquidatore
nello stato passivo e doveva, quindi, condurre all’esclusione del corrispondente
credito di lire 4.770 miliardi. La ricorrente sostiene, infatti, che nella
fattispecie non era necessario il deposito dei titoli, in quanto, essendo questi
oggetto di sequestro penale conservativo disposto dal Tribunale di Perugia, non
sussisteva l’esigenza, sottesa anche all’art. 66 l.c. richiamato dalla sentenza
impugnata, di sottrarre il debitore al rischio di un duplice pagamento. Aggiunge
che era stata pure soddisfatta ogni esigenza probatoria, mediante l’esibizione
dei titoli.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha già avuto
occasione di affermare che in sede di domanda di ammissione al passivo
fallimentare anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l’azione
causale ha l’onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell’art. 66 del
r.d. 14 dicembre 1933 n.1669 e dell’art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
(Cass. 8 settembre 2003, n. 13073), e che, in mancanza, il credito deve essere
ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo (si configuri l’onere del
deposito come requisito per l’esame del merito della domanda, secondo
l’indirizzo prevalente, espresso da ultimo, da Cass. 19 aprile 2000, n. 5086,
ovvero, come ha precisato la predetta sentenza 13073/2003, quale requisito di
proponibilità della domanda) intesa ad evitare la possibilità di insinuazione
da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore
l’esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.
In questo contesto
correttamente la Corte d’appello, a sostegno del decisum, ha rilevato che,
stante la caratteristica dei titoli sui quali il eredito era basato, il
riconoscimento del credito stesso non poteva non essere riservato all’esito
della prova dell’esistenza degli allegati titoli, da produrre agli atti in
originale, allo scopo di verificare se essi fossero stati pagati, ovvero
protestati e, in ogni caso, si trovassero ancora nella disponibilità del
creditore istante. E ha, poi, osservato che, in concreto, tale disponibilità
doveva essere esclusa, non essendo la S.G.R. (cessionaria per contratto del
credito cartolare della Federconsorzi), pacificamente, nel possesso dei titoli
fatti valere. Ha, infine, considerato la non rilevanza, sul piano probatorio,
dei documenti esibiti dalla società all’udienza del 26 maggio 1996 (trattandosi
di lettera di riscontro ad un non prodotto fax di invio da Federconsorzi a SGR
del 7 marzo 1996 degli elencati n. 39 effetti per complessive lire
4.770.000.000, "che dopo l’esibizione in giudizio dovranno essere restituiti" di
lettera di comunicazione interna (…); di lettera di risposta …), e la
inidoneità allo scopo della istanza di esibizione proposta dalla stessa SGR a
norma dell’art. 210 c.p.c., in guanto mezzo istruttorie non preordinato a far
acquisire in capo alla parte la disponibilità dei titoli cambiari, ai fini
dell’esercizio del diritto di credito in essi incorporato. Ha, quindi, concluso
che, non essendo stata dimostrata tale disponibilità (anche) nel corso del
giudizio di opposizione, il credito doveva ritenersi definitivamente escluso
dallo stato passivo della procedura, non essendo possibile dimostrarne
l’esistenza in sede di ripartizione finale dell’attivo.
3. Questa ultima statuizione
della Corte d’appello è censurata dalla ricorrente col secondo motivo. La SGR –
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 98 l.fall.,
nonchè vizi motivazionali – sostiene, appunto, che lo scioglimento della
riserva, costituita dalla produzione dei titoli, dovrebbe poter avvenire fino



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