Ammessi 16.000 lavoratori dai nuovi Stati Ue. (Dpcm 8ottobre 2004 Gu 269 16.11.2004)


Il governo aggiusta il tiro in fatto di
lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri dell’UE, attraverso il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 ottobre 2004, che autorizza
per quest’anno un ulteriore ingresso di 16.000 persone da impiegare nel
settore del lavoro stagionale nel nostro paese. Questa quota programmata
rientra nell’intento di non discriminare i cittadini comunitari rispetto a
quelli provenienti da altri paesi, il cui numero di unità prefissato per
l’anno in corso ammonta a 50.000 nel comparto del lavoro stagionale,
appunto, che poi si traduce soprattutto in un utilizzo in agricoltura, dove
c’è una grande carenza di manodopera. Ad essere interessati dal
provvedimento sono i cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania,
Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica
di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

 



DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004 Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE
nel territorio dello Stato, per l’anno 2004.

 

IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di
adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la
Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta,
la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia
e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre
2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
, e successive modificazioni, ed in particolare

l’art. 3, comma 4 [1]
;

Considerato che per il primo
biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria,
applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini
dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti
Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia,
Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresi’ che,
secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del
regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro puo’ continuare ad
applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio
mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di
nuova adesione appena indicati;

Tenuto conto che le misure
nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori
cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati
terzi;

Tenuto conto che le misure
nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di
nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro
più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di
adesione;

Tenuto conto che, in
attuazione dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, in data 19 dicembre 2003 sono stati emanati due
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali,
in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote
massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l’anno
2004;

Tenuto conto, in
particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non
comunitari, di cui 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato
stagionale;

Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004, con il quale
è stato disposto, secondo le previsioni del "Trattato di adesione", di non
applicare, per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004, gli articoli
da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato
del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di
nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in
applicazione del principio di "preferenza comunitaria" sancito dal predetto
"Trattato di adesione", le misure nazionali devono assicurare un trattamento
preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai
lavoratori cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte
alle esigenze del proprio mercato del lavoro subordinato, è necessario ed
urgente consentire l’ingresso in Italia, per il corrente anno 2004, di una
quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale, in particolare per
il settore dell’agricoltura;


Decreta:


Articolo 1.

Per l’anno 2004 è ammessa in Italia per
motivi di lavoro subordinato, in particolare per il lavoro a carattere
stagionale per il settore dell’agricoltura, una quota di 16.000 unità di
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea di seguito
indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.


Articolo 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della
quota di cui all’art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinchè per i
cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di
accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data
della firma del Trattato di adesione.

Roma, 8 ottobre 2004

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 2
novembre 2004 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei
Ministri,

registro n. 10, foglio n. 323.

 

 

NOTE

 

"Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 18 agosto 1998 – Supplemento Ordinario n. 139. All’articolo 3, comma 4 ,
stabilisce quanto segue: "4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell’articolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell’anno
precedente.".

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