Il presidente del Senato è processabile. Annullate due deliberazioni di insindacabilità nei confronti di Marcello Pera – CORTE CSTITUZIONALE, Sentenza n. 347 del 19/11/2004


Il presidente del Senato Marcello Pera puo’
essere processato per diffamazione dell’ex  Procuratore della Repubblica di
Palermo Giancarlo Caselli: lo ha deciso la Consulta con due sentenze (la 347
e la 348) che hanno ciascuna annullato una deliberazione di insindacabilità
del Senato della Repubblica. Per i giudici della Corte costituzionale manca
il nesso funzionale tra le dichiarazioni espresse nel 1999 dal senatore Pera
e la sua attività di parlamentare di Forza Italia. Pera aveva tra l’altro
detto che "o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i pm e indagano
nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai". Caselli
aveva querelato Pera e sulla vicenda sono in corso due processi (uno al
Tribunale, l’altro davanti al Gup di Roma) entrambi bloccati dall’intervento
del Senato. La Corte ha tra l’altro stabilito che "non spetta al Senato
della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il
procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, riguardano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni parlamentari".


 


CORTE CSTITUZIONALE, Sentenza n. 347 del 19/11/2004


 

LA CORTE
COSTITUZIONALE


composta dai Signori:


– Valerio ONIDA Presidente


– Carlo MEZZANOTTE Giudice


– Fernanda CONTRI "


– Guido NEPPI MODONA "


– Annibale MARINI "


– Franco BILE "


– Giovanni Maria FLICK "


– Francesco AMIRANTE "


– Ugo DE SIERVO "


– Romano VACCARELLA "


– Paolo MADDALENA "


– Alfio FINOCCHIARO "


– Alfonso Quaranta "


– Franco GALLO "


ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


nel giudizio per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della
Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal
senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri,
promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale, notificato il
9 agosto 2001, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro
conflitti 2001.


Visto

l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;


udito

nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore
Franco Bile;


udito

l’avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.


Ritenuto in fatto


1. − Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio 2001,
depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione penale, in
composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico del
senatore Marcello Pera con l’imputazione di diffamazione aggravata commessa,
in concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente
nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della legge 8 febbraio
1948, n.47 e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596 bis del codice
penale), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la
quale l’Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater,
n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi
del primo comma dell’art. 68 della Costituzione. In particolare, era
contestato al senatore Pera di essere stato l’autore dell’articolo "I PM?
Mostri a tre teste", pubblicato sul "Messaggero" del 14 gennaio 1999,
articolo nel quale egli tra l’altro scriveva " o le forze dell’ordine fanno
quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi
voluti, oppure sono nei guai. E’ cosi’ che sono nati ( ) i casi Contrada e
Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano
come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal
ministro compiacente". In tal modo il senatore Pera, secondo la
contestazione, aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli,
Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonchè
quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti
delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada Bruno
nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale Mario Mori.


Osserva il Tribunale ricorrente che la
prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le
opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività
politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte
nella qualità di membro delle Camere. Nella specie ” secondo il Tribunale
ricorrente ” mancherebbe il collegamento funzionale tra le affermazioni del
sen. Pera e l’esercizio dell’attività parlamentare. Sottolinea infatti il
Tribunale che, nè la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione
che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, nè la
ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione
inerisca, bastano a fondare l’estensione alla prima dell’immunità che copre
le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di
contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l’opinione espressa in
sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni essere riproduttive di
contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali, dovrebbe
richiedersi ” secondo il Tribunale ricorrente ” anche una successione
temporale tra le affermazioni rese in sedi istituzionali e quelle rese in
sedi diverse, dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.


Con riferimento al caso di specie, poi, il
Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento contenuto
nell’articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro in
alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal relatore
sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti in sede di dibattito
parlamentare, riferendosi questi tutti ad argomenti più generali relativi
ai rapporti tra pubblico ministero ed organi di polizia ed alla
organizzazione giudiziaria in generale.


Per quanto poi riguarda il riferimento alla
vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare, che nessuno
degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen. Pera è riferibile a
quest’ultimo e che la maggior parte riguarda il trasferimento del gen. Mori
nelle sue linee generali.


In particolare il Tribunale ricorrente ” che
ritiene che non possa prescindersi dalla paternità delle interrogazioni o
interpellanze ” si sofferma sull’unico atto parlamentare a firma del sen.
Pera (n. 2 ” 00735 del 10.2.1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto
è, a suo avviso, sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate
nell’articolo suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale
atto parlamentare non rileverebbe perchè successivo alla pubblicazione
dell’articolo e quindi non riproduttivo di un’opinione già espressa.


2. ” Con ordinanza n. 270 del 2001 la Corte ha
dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.


3. ” Con memoria dell’8 agosto 2001, depositata
il 10 agosto 2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo
vice-Presidente, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso del
Tribunale di Roma ” poi notificato l’8 agosto 2001 e depositato il 21 agosto
2001 ” sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.


Osserva in particolare la difesa del Senato che
la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
aveva evidenziato come le opinioni espresse dal sen. Pera nell’articolo
suddetto costituissero uno dei capisaldi delle convinzioni del parlamentare
e del suo gruppo politico circa i rimedi che l’attuale situazione della
giustizia richiede.


Queste opinioni erano state discusse in aula
nelle sedute del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Pera,
Scoppelliti, Pastore), del 28 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori
Centaro, La Loggia, Pera ed altri), del 7 novembre 1997 (interrogazione del
sen. Pera ed altri), del 2 dicembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed
altri), del 6 ottobre 1998 (interrogazione del sen. Pera), del 12 gennaio
1999 (interrogazione del sen. Centaro) e del 10 febbraio 1999 (interpellanza
del sen. Pera).


Di conseguenza, l’articolo suddetto
rappresenta, secondo la difesa del Senato, la divulgazione di atti
tipicamente parlamentari, nei quali il pensiero del sen. Pera aveva già
avuto modo di manifestarsi.


4. ” In prossimità dell’udienza, la difesa del
Senato ha presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso,
ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo ulteriori
atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.


Considerato in
diritto


1. ” Il conflitto sollevato dal Tribunale
ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica
deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n.
48), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei
confronti del senatore Marcello Pera, per il reato di diffamazione aggravata
in danno dei magistrati dottori Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio
Ingroia, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai
sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione. Al senatore Pera era
stato contestato di avere pubblicato sul quotidiano <<Il Messaggero>> del 14
gennaio 1999 l’articolo <<I PM? Mostri a tre teste>>, nel quale egli tra
l’altro scriveva << o le forze dell’ordine fanno quello che vogliono i PM e
indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. E’
cosi’ che sono nati [ ] i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto
che quando i poliziotti non si comportano

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