Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento
e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e
materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le
materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi’ i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di
entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione
ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme
tecniche, individuando altresi’ gli ambiti nei quali la potestà
regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma
dell’articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi
dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi
dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai princi’pi e ai criteri di-rettivi di cui alla
presente legge. Al fine della verifica dell’attuazione del principio di cui
al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono essere altresi’
corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui
al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di
espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro
venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da
parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princi’pi e criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, ai sensi
dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione
motivata presentata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui
si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.
7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei
princi’pi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonchè delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
della legge 15 marzo 1997, n.59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,
e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princi’pi e criteri direttivi
generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento
della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana,
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell’ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e
mondiale, come indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni;
b)
conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei
controlli ambientali, nonchè certezza delle sanzioni in caso di violazione
delle disposizioni a tutela dell’ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle
misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari
o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale,
l’introduzione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come
definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
nonchè il risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti
le azioni di tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche
attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine
di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in
tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei princi’pi comunitari di prevenzione, di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni
ambientali e del principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia
dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e
dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di
controllo sui singoli
impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento
dell’efficienza delle autorità competenti;
i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità
delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nell’attuazione dei princi’pi e criteri direttivi
ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un
quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo
preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio
amministrativo e penale, nonchè alla promozione delle componenti ambientali
nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le
norme EMAS o in base al regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni
amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese
certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento
(CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso
all’autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princi’pi
e criteri specifici:
a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne
la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione
di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo
di vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando
le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi,
nonchè il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della
direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, relativa all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste
dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle
produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena
operatività delle attività di riciclaggio
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