Parcheggiatori abusi, sempre configurabile la truffa -; CASSAZIONE PENALE Sezione II, Sentenza 41462 del 25/10/2004

I posteggiatori abusivi devono essere processati
e condannati anche nel caso in cui abbiano ricevuto dagli automobilisti solo
qualche euro. Lo sottolinea la Cassazione, che giudica ”penalmente rilevantè’
il comportamento dei posteggiatori che fingono di essere autorizzati e
rilasciano finte ricevute a chi lascia la macchina in sosta negli spazi da loro
abusivamente gestiti.

In particolare, la seconda sezione penale, con la sentenza 41462, ha dato
ragione al procuratore generale della Corte di Appello di Bologna che ha fatto
ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale di Bologna che aveva
dichiarato ”non punibile per la modesta entità del fatto” Claudio C., un
posteggiatore abusivo che si era fatto dare 5 euro da un automobilista.

Il posteggiatore era stato, in seguito, denunciato dal guidatore che si era
accorto di essere stato truffato. Il tribunale di Bologna, tuttavia, con
sentenza del luglio 2003 aveva ritenuto che Claudio C. non fosse ”punibilè’ in
quanto la sua truffa da 5 euro ”appariva, nel concreto, di modesta entità e
tale da indurre a ritenerla fuori dell’area del penalmente rilevantè’.

La Cassazione non ha assolutamente condiviso questo punto di vista e ha
giudicato fondato il reclamo della procura bolognese. Secondo la Suprema Corte,
non si puo’ parlare di ”non offensività ” del comportamento del posteggiatore
abusivo dal momento che ”anche se di modesta entità ” la sua truffa produce
pur sempre un danno patrimoniale. Tutt’al più, dice la seconda sezione penale,
al posteggiatore puo’ essere riconosciuta la circostanza attenuante della
”particolare tenuità del fatto” ma, in nessun caso, si puo’ ritenere ”non
offensivo il suo comportamento.

Inoltre, la Cassazione rileva che ”nel nostro ordinamento il principio della
necessaria offensività del fatto, cui il tribunale si è ispirato, non è
ancora vigente (ma è solo oggetto di proposta di legge). Pertanto, anche per i
reati di lieve entità si finisce davanti al giudice che non puo’ non dichiarare
”non punibili” situazioni che, comunque, ”corrispondono a un modello di
reato”. Cosi’ la Cassazione ha annullato la dichiarazione di non punibilità
del posteggiatore e ha ordinato alla Corte di Appello di Bologna di processare
nuovamente Claudio C. attenendosi ai principi fissati con questo verdetto.

CASSAZIONE PENALE Sezione II, Sentenza 41462
del 25/10/2004

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE II PENALE


SENTENZA


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10/7/2003 il
tribunale di Bologna dichiarava C. C. non punibile in ordine all’imputazione di
truffa, contestata per avere egli, con artifici e raggiri consistiti nel
presentarsi come parcheggiatore autorizzato e nel rilasciare ricevuta di
avvenuto pagamento, indotto in errore la persona offesa che si determinava a
corrispondergli il compenso di L. diecimila.

Osservava il Tribunale che,
sulla base della giurisprudenza costituzionale, il principio di no offensività
deve ispirare l’interpretazione della norma incriminatrice, sicchè il giudice
di merito ha il dovere di apprezzare se la condotta dell’agente sia priva di
qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati; rilevava, quindi, che la
condotta contestata appariva, nel concreto, di modesta entità, tale da indurre
a ritenerla, secondo il

precetto dell’art. 49, secondo comma, c.p. [1]
, fuori dall’area del
penalmente rilevante.

Avverso detta pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione il procuratore generale il quale denuncia
violazione dell’art. 49 c.p.

Il ricorso è fondato.

Rileva il collegio, inanzi
tutto, come erri il giudice di merito a richiamare il principio di non
offensività, potendosi eventualmente argomentare, nel caso di specie, solo
intorno a quello, diverso, di irrilevanza del fatto; ed invero, come ha
esattamente sottolineato il procuratore impugnante, è lo stesso giudicante ad
ammettere che, nella vicenda in esame, una lesione del bene giuridico tutelato
dalla norma si sia verificata, ancorchè di modesta entità.

A prescindere dunque dalla
considerazione, peraltro dirimente, che nel nostro ordinamento il principio
della necessaria offensività del fatto, cui il tribunale si è ispirato, non è
ancora vigente (tanto che la relativa introduzione è stata prevista nello
schema di legge- delega Magliaro, nel progetto di riforma del codice penale
redatto dalla Commissione Grosso e nel progetto di revisione della seconda parte
della Costituzione licenziato il 4/1/1997 dalla Commissione bicamerale), si deve
osservare come del tutto infondato si mostri comunque il richiamo effettuato in
sentenza all’art. 49, secondo comma, c.p., atteso che l’evento dannoso del reato
(la deminutio patrimoni) si è nella specie pacificamente verificato.

Solo di particolare tenuità del
fatto dunque si ha da parlare, senza che tuttavia se ne possa trarre conseguenza
giuridica diversa dalla valutazione della circostanza attenuante di cui all’art.
62 n. 4 c.p.; ed invero la possibilità di dichiarare improcedibili o non
punibili situazioni in cui elementi di marginalità potrebbero indurre a non
considerare una condotta penalmente rilevante nonostante la sua corrispondenza
al modello tipico di reato appartiene, allo stato della legislazione (ma si veda
in proposito de iure condendo l’art. 107 del citato progetto Grosso, nel teso
finale come licenziato dalla Commissione redigente il 26/5/2001), esclusivamente
al processo minorile (art. 27/1/2001), esclusivamente al processo minorile (art.
27.1 d.p.r. n. 448 del 1988) ed a quello dinanzi al giudice di pace (art. 34 D.
Lgs. n. 274 del 2000), senza alcuna possibilità di estensione analogica della
norma eccezionale.

La sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata con rinvio, secondo il precetto dell’art. 569.4 c.p.p.,
alla Corte di appello di Bologna che si atterrà ai principi suesposti.

PQM

Annulla la sentenza impugnata e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Roma, 6/10/2004.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2004.

 

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