Nel mirino le sentenze sprint. «Abnorme» il provvedimento depositato contestualmente alla lettura del dispositivo
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Sanzioni possibili per il presidente di collegio che salta il
confronto obbligatorio in camera di consiglio
A sorpresa non è solo la lentezza processuale il nemico dei
tribunali italiani. Una giustizia troppo veloce risulta abnorme. Sembra un
paradosso e, invece, è il sintetico riassunto del principio sancito dalla
Cassazione penale nella sentenza 45459 del 24 novembre. Per l’Alta corte il
magistrato che prende scorciatoie in udienza, pur senza violare il diritto di
difesa o dare vita a una della cause di nullità tipizzate, vanifica il proprio
lavoro, oltre a rischiare una sanzione disciplinare.Succede nel caso in cui, per
esempio, il presidente di un collegio depositi le articolate motivazioni di una
sentenza, contestualmente alla lettura del dispositivo, a fine udienza, ma senza
essersi prima riunito in camera di consiglio. Una simile pronuncia
"preconfezionata", non solo è abnorme, ma espone il magistrato fin troppo
efficiente a possibili sanzioni. Cosi’, mentre la riforma dell’ordinamento
giudiziario tenta la tipizzazione degli illeciti disciplinari delle toghe, la
pratica processuale dimostra l’ampio margine di imprevedibilità di determinate
situazioni. Due giorni fa, le sezioni unite civili si sono occupate del flirt
tra magistrato e avvocato, confermando l’ammonimento a una Gip poco solerte
nella procedura di astensione (sentenza 21947/04). Adesso, la sesta sezione
penale affronta il problema della eccessiva praticità di un giudice, pur nel
rispetto di garanzie fondamentali dell’imputato.
Il vizio riscontrato dai consiglieri di legittimità, nello
specifico, ha portato all’annullamento delle decisioni di condanna nei confronti
di due trafficanti di droga. Per i difensori, la sentenza di primo grado è
stata pronunciata «con motivazione contestuale, immediatamente al termine
dell’udienza, senza che il Collegio fosse entrato in camera di consiglio».
Sollevando il profilo di nullità, i due legali si sono rivolti alla Corte
d’Appello, che pero’ non ha riscontrato i vizi di cui all’articolo 178 del
codice di procedura e ha confermato la prima decisione. Un grado di giudizio
dopo, pero’, le istanze dei due imputati hanno trovato ascolto.
La sesta sezione penale della Cassazione, pur ammettendo la
singolarità della situazione, non ha potuto fare a meno di censurare il
comportamento del magistrato. Ha condiviso le perplessità della Corte di merito
nell’individuazione di una nullità specifica, scartando persino l’ipotesi della
violazione del principio di immutabilità del giudice (articolo 525 Cpp). Pero’
ha dovuto ammettere che la sentenza contestata «è l’atto conclusivo di un
segmento procedimentale connotato da anomalie di tale importanza da escludere
che si sia in presenza di un atto soltanto formalmente non corretto».
Nella sostanza il processo si era esaurito, le parti avevano regolarmente svolto
le proprie arringhe difensive e formulato le conclusioni. Il colpo di scena si
è verificato nel corso dell’ultima udienza, dedicata alle eventuali
dichiarazioni di uno degli imputati. Iniziata alle 9.35 del mattino si è
conclusa alle 9.40, quando subito dopola dichiarazione della parte di volersi
rifare a quanto già detto in precedenza il presidentedel collegio ha dato
lettura della decisione. Inevitabile il sospetto di un provvedimento redatto in
precedenza, a prescindere dalla eventuali dichiarazioni dell’imputato e,
soprattutto, senza la consultazione collegiale richiesta dalla procedura.
Per la Cassazione, non sono state osservate le «elementari regole di grammatica
giudiziaria», che non si traducono solo in «vuoti e arcaici formalismi», ma
consistono in norme che rendono l’atto individuabile. Non essendo stato
rispettato lo schema legale che prevede il confronto tra ciascun componente del
collegio in camera di consiglio, a dibattimento concluso, prima della lettura
della deliberazione, la sentenza è risultata abnorme ed è stata annullata.
Dati i profili disciplinari della vicenda, la Corte ha poi trasmesso copia degli
atti al procuratore generale della Repubblica.
BEATRICE DALIA


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