Videopoker sempre vietati, anche se riprodotti solo parzialmente – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 32730. del 27/07/2004
L’articolo 110, comma 5, del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nel testo introdotto dalla legge 27
dicembre 2002 n. 289, e come successivamente modificato dall’articolo 39 del
decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003
n. 326, considera apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il "gioco d’azzardo" quelli che, alternativamente: a) hanno
insita la scommessa; b) consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi
premio in denaro o in natura; c) consentono vincite superiori ai limiti indicati
nel comma 6 dello stesso articolo 110, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato. Secondo l’attuale testo del comma 6 dell’articolo
110, si considerano, invece, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici "da trattenimento o da gioco di abilità", come tali idonei per il
gioco lecito, quelli nei quali l’elemento dell’abilità e del trattenimento è
preponderante rispetto all’elemento aleatorio e che posseggono, cumulativamente,
le seguenti caratteristiche: a) siano attivabili solo con l’introduzione di
moneta metallica (escluso quindi il gettone); b) il costo della partita non sia
superiore a 50 centesimi di euro; c) la durata di ciascuna partita sia compresa
tra sette e tredici secondi; d) possano distribuire premi in denaro,
esclusivamente in monete metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la
conclusione della partita, sempre che ciascuna vincita sia non superiore a 50
euro; e) su un ciclo di 14.000 partite, le vincite devono risultare non
inferiori al 75 per cento delle somme giocate. E’ stato poi aggiunto un
requisito negativo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per essere idonei per il
gioco lecito, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali; cio’ in quanto, in tal caso, gli elementi di
abilità o trattenimento, che devono qualificare i giochi leciti, ne
risulterebbero, per definizione, esclusi rispetto ad apparecchi che,
riproducendo il gioco del poker, presenterebbero come caratteristica quella
dell’aleatorietà. Il comma 7 dello stesso articolo 110 definisce, inoltre,
altre due categorie di apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare,
nella lettera a), sono definiti gli apparecchi nei quali il giocatore possa
esprimere la sua abilità fisica, mentale e strategica, precisandosi che: aa)
deve trattarsi di apparecchi elettromeccanici privi di monitor; bb) devono
essere attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro; cc) devono poter
distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita,
premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in
denaro o scambiabili con premi di diversa specie, sempre che il valore
complessivo di ogni premio non sia superiore a venti volte il costo della
partita. Nella lettera b), sono precisati, invece, gli apparecchi di abilità o
intrattenimento, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento siano
preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, i quali devono possedere le
seguenti caratteristiche: aa) devono essere attivabili solo con l’introduzione
di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi
di euro; bb) possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo
di dieci volte (per tali apparecchi, secondo un’apposita scansione temporale
dettagliata nella norma, è pero’ previsto un successivo adeguamento, nel senso
che devono essere modificati in modo tale da non poter più consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita; e, se non possono essere in tal
modo convertiti in uno degli apparecchi per il gioco lecito, vanno rimossi e
demoliti). Il sistema è completato dal disposto del comma 7-bis, secondo cui,
comunque, per poter essere definiti leciti, gli apparecchi e congegni descritti
nel comma 7, come quelli di cui al comma 6, non possono riprodurre il gioco del
poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali.
CASSAZIONE PENALE, Sezione III,
Sentenza n. 32730. del 27/07/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. DELL’ANNO Paolino –
Presidente
Dott. TARDINO Vincenzo –
Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria –
Consigliere
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – est.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Iurino Alfredo, nato a Venosa
il 1 aprile 1975;
avverso la ordinanza emessa il
16 febbraio 2004 dal tribunale di Campobasso, quale giudice del riesame;
nella udienza in Camera di
consiglio in data 3 giugno 2004;
sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con decreto del 16 gennaio
2004, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Campobasso dispose il
sequestro probatorio di diversi apparecchi videogiuochi tipo videopoker, in
relazione ai reati di cui agli artt. 110 del t.u.l.p.s. e 718 e 719 cod. pen,
installati in diversi pubblici esercizi ai quali erano noleggiati dalla società
di cui lo Iurino era il contitolare.
Il tribunale di Campobasso,
quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 febbraio 2004, respinse
l’istanza di riesame proposta dallo Iurino, il quale propone ricorso per
cassazione deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge ed
applicazione di disposizioni abrogate.
In particolare osserva che il
tribunale del riesame ha tenuto conto del testo dell’art. 110 del t.u.l.p.s.,
come novellato dalla legge 425/95, senza considerare le modifiche
successivamente intervenute, le quali rendono irrilevanti penalmente le
fattispecie come quelle in esame. Difatti, la vigente normativa prevede che gli
apparecchi da trattenimento possano addirittura erogare vincite in denaro e che
possa sussistere l’elemento aleatorio purchè gli elementi abilità o
trattenimento siano preponderanti. Si tratta quindi di caratteristiche anche
alternative, risultando sufficiente per includere l’apparecchio nella categoria
di quelli leciti da trattenimento o da giuoco di abilità la sussistenza anche
di uno solo dei due elementi. Inoltre nella normativa vigente è scomparso ogni
riferimento alla finalità di lucro. Illegittimamente il tribunale del riesame
ha ritenuto illegittime le vincite, malgrado le stesse siano ora consentite, non
ha valutato la preponderanza dell’elemento trattenimento, limitandosi ad
osservare che mancava l’elemento abilità e non ha considerato che la durata
della partita era superiore a quella consentita.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va ricordato
che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non
puo’ investire la concreta fondatezza dell’accusa (il cui riscontro è riservato
al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica
dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in
una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione
dell’oggetto del provvedimento come corpus delicti.
L’accertamento del fumus
commissi delicti va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità
degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non
possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le
reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi’ come esposti per
verificare appunto se consentono di ricondurre l’ipotesi di reato formulata in
una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass., Sez. 6^, 3.3.1998,
Campo; Sez. 2^ 22.5.1997, Acampora).
Per quanto riguarda la
denunciata applicazione di norme abrogate, va rilevato che effettivamente il
tribunale del riesame non fa cenno nella motivazione delle modifiche intervenute
e vigenti al momento del fatto. Cio’ pero’, contrariamente a quanto ritiene il
ricorrente, non comporta la insussistenza del fumus commissi delicti alla
stregua anche della nuova normativa – peraltro molto più severa e restrittiva
della precedente – ma solo una correzione della motivazione che ben puo’ essere
effettuata direttamente da questa Corte.
Nella specie è applicabile il
nuovo testo dell’art. 110 del t.u.l.p.s., come modificato dall’art. 22 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a sua volta parzialmente modificato dall’art. 39
del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24
novembre 2003, n. 326).
Il nuovo testo lascia
sostanzialmente invariata la definizione degli apparecchi per il giuoco
d’azzardo (art. 110. comma 5), essendo considerati tali quelli che,
alternativamente: a) hanno insita la scommessa, o b) consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o c)
consentono vincite, anche solo relativamente aleatorie, di valore superiore ai
limiti fissati al comma sesto, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato.
L’installazione e l’uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed
associazioni di qualunque specie (art. 110, comma 4).
E’ stata invece ritoccata la
categoria degli apparecchi di abilità e di trattenimento idonei per il giuoco
lecito.
Secondo l’attuale testo del
comma sesto dell’art. 110 del t.u.l.p.s., si considerano "apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da giuoco di
abilità, come tali idonei per il giuoco lecito" quelli nei quali l’elemento
dell’abilità e del trattenimento è preponderante rispetto all’elemento
aleatorio e che posseggono, cumulativamente, le seguenti caratteristiche: a)
siano attivabili solo con l’introduzione di moneta metallica (escluso quindi il
gettone); b) il costo della partita non sia superiore a 50 centesimi di euro; c)
la durata di ciascuna partita non sia inferiore a dieci secondi (ora: sia
compresa tra sette e tredici secondi: v. dall’art. 39, comma 6, del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326); d) possano distribuire premi in danaro, esclusivamente in monete
metalliche, erogati dalla macchina subito dopo la conclusione della partita,
sempre che ciascuna vincita sia comunque di valore non superiore a venti volte
il costo della singola partita (ora: sia non superiore ad E. 50,00: v. art. 39,
comma 6, d.l. 269/2003 cit.); e) su un ciclo complessivo di 7.000 partite, le
vincite devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate (ora:
su un ciclo complessivo di 14.000 partite, le vincite devono risultare non
inferiori al 75 per cento delle somme giocate:
v. art. 39, comma 6, d.l.
269/2003 cit.).
E’ stato poi aggiunto un
requisito negativo di notevole rilievo: in ogni caso i suddetti apparecchi, per
essere idonei per il giuoco lecito, non possono riprodurre il giuoco del po



Commento all'articolo