Onlus, requisiti controllabili anche dopo l’iscrizione – TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 13087 del 16/11/2004


Per cancellare un’associazione non avente scopo
di lucro dall’anagrafe unica delle ONLUS è obbligatorio il parere
dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’ accolto il ricorso di
una associazione contro l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della
Calabria, che aveva disposto la cancellazione dell’associazione
dall’anagrafe delle ONLUS in seguito ad un controllo dal quale era emersa
l’inosservanza di alcuni requisiti richiesti dalla legge per le
organizzazioni senza scopo di lucro. Secondo i giudici amministrativi il
ricorso è fondato in quanto le agenzie delle entrate non possono disporre
la cancellazione delle associazioni dall’anagrafe delle organizzazioni non
lucrative senza acquisire il parere, peraltro obbligatorio, dell’Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, pur avendo il compito
di verificare anche con controlli successivi all’iscrizione la sussistenza
dei requisiti necessari alle associazioni per diventare ONLUS.


 


TAR LAZIO, Sezione II, Sentenza n. 13087 del 16/11/2004


 

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda


ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sul ricorso n. 6978/2004 proposto
dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ” ONLUS ” con sede in Reggio
Calabria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Panuccio, Giuseppe
Chiofalo e Marco Mastrorosa e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato
in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20;


C O N T R O


l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale
della Calabria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;


per l’annullamento


– del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
” Direzione Regionale della Calabria con sede in Catanzaro ” del 31 marzo
2004 n. 191/04 con il quale è stata disposta la cancellazione
dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni con sede in Reggio Caloria
dall’Anagrafe Unica delle ONLIU;


– del D.M. del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 luglio 2003 n. 226, contenente il regolamento concernente le
modalità di esercizio di controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l’uso della denominazione INLUS, in attuazione dell’art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997 n. 460;


– del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003
n. 266, contenente il regolamento concernente le modalità di esercizio di
controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della
denominazione ONLUS, in attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 7 dicembre 1997 n. 460;


Visto il ricorso ed i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;


Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 3.11.2004 il
consigliere Francesco RICCIO;


Uditi, altresi’, gli avvocati A. Panuccio e G.
Chiofalo e Fiducia per l’Avvocatura Generale dello Stato;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue:

FATTO


Con il ricorso, notificato il 22 giugno 2004 e
depositato il successivo 3 luglio, l’interessata Associazione, operante nel
campo dell’assistenza sanitaria per la cura e la riabilitazione dei soggetti
che presentano un deficit dello sviluppo intellettivo, del carattere e del
comportamento senza alcun fine di lucro, ha impugnato gli atti meglio
specificati in epigrafe perchè lesivi del proprio interesse connesso al
mantenimento della propria iscrizione all’Anagrafe Unica delle
Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.


Al riguardo, la medesima ha prospettato come
motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto
svariati aspetti sintomatici.


Si sono costituite in giudizio le
Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito, in rito, l’inammissibilità
del gravame per difetto di giurisdizione, e, nel merito, l’infondatezza
delle doglianze prospettate.


Nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2004
con ordinanza n. 4290 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione
degli effetti dei provvedimenti impugnati.

DIRITTO


Al fine di valutare l’eccezione in rito
sollevata dalla difesa delle Amministrazioni resistenti in merito all’inammissibilità
del gravame proposto per difetto di giurisdizione del giudice adito, occorre
fare una premessa di carattere normativo sull’efficacia dell’iscrizione
nell’anagrafe unica ONLUS come prevista e disciplinata dall’art. 11 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D.M. 18 luglio 2003 n. 266.


Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 460 del
1997 il legislatore ha voluto, in primo luogo, precisare ed ipotizzare i
casi tipici in cui si potesse assegnare a determinate associazioni la
qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONULS),
prevedendo allo scopo ” nell’art. 10 – vari indici di carattere formale e
sostanziale da rispettare per cio’ che concerne, tra l’altro, l’attività
perseguita ed il contenuto particolare dato allo statuto o all’atto
costitutivo predisposto per disciplinare la vita e l’attività
dell’organizzazione medesima, dando altresi’ particolare rilevanza alle
finalità di solidarietà sociale perseguite nei settori dell’assistenza
sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge
1 giugno 1939 n. 1089.


Nel successivo art. 11 è stata prevista e
regolata l’istituzione dell’anagrafe delle ONLUS, che non ha effetti
soltanto dichiarativi dello status di organizzazione priva di lucro con
finalità di utilità sociale, ma anche costitutivi, tant’è che lo stesso

art. 11 del D.Lgs. n.
460 del 1997 [1]
demanda alla Direzione regionale delle entrate
competente per territorio il compito di verificare la sussistenza, anche
successivamente all’iscrizione, di tutti i requisiti di cui al precedente
art. 10 e, quindi, disporre la eventuale cancellazione dall’anagrafe in caso
di esito negativo del predetto controllo.


Alla luce dei suddetti criteri desumibili dalla
normativa di settore, non sussistono dubbi circa la competenza del giudice
amministrativo ad esaminare la legittimità dell’atto che ha disposto le
perdita dello status di ONLUS nei confronti dell’Associazione ricorrente per
effetto della disposta cancellazione ex art. 11, atteso che tale perdita non
ha risvolti soltanto di carattere fiscale, ma si traduce nella perdita
d’immagine e di una serie di benefici previsti dalla legge ad altri fini.


Nel merito, il ricorso è fondato, risultando
allo scopo prevalente ed assorbente il secondo motivo di impugnazione, con
cui si prospetta la violazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003
n. 266.


La norma richiamata stabilisce testualmente
che: "Gli uffici dell’Amministrazione tributaria che, nell’ambito della
propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono
elementi dai quali risulti l’inosservanza, in concreto, di uno o più
requisiti di cui

all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 [2]
, provvedono a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al
fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere
dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla
cancellazione dall’anagrafe, con le modalità di cui al comma 1".


Il provvedimento adottato dal Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 31 marzo 2004 si
qualifica come provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle ONULS,
tant’è che nelle premesse si dà atto della richiesta dell’Associazione
ricorrente e della conseguente ammissione della stessa ad un regime fiscale
agevolato.


La suddetta cancellazione è avvenuta pertanto
a seguito del controllo successivo sullo statuto registrato in data 18
giugno 1998.


Cio’ nonostante, l’Amministrazione procedente
non ha ritenuto di acquisire il parere obbligatorio dell’Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alterando in tal modo la
tipicità del procedimento previsto dal legislatore.


Il predetto parere è richiesto proprio nel
caso di adozione del provvedimento di cancellazione; nè la stessa
previsione è tra l’altro smentita o derogata dal contenuto del successivo
art. 6, dove invece è soltanto stabilito che la Direzione regionale delle
entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo
controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione
dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di
chiarimenti, secondo le modalità di cui all’articolo 3.


Per tutte le ragioni espresse, ritenendo
assorbito l’esame di ogni altra doglianza, il Collegio accoglie il ricorso e
conseguentemente annulla il provvedimento che dispone la cancellazione della
ricorrente dall’anagrafe delle ONLUS perchè viziato da violazione di legge.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di giudizio.

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