In sede di ricorso occorre una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 14581 del 30/07/2004


Ricorso (procedimento)
” E’ necessario in sede di ricorso avere una precisa cognizione dell’origine e
dell’oggetto della controversia, in modo da consentire al giudice di introdurre
in sede di legittimità argomenti che non abbiano formato oggetto di
contraddittorio nella fase di merito. (
Cassazione
Civile, sezione II, sentenza n.14581 del 30/07/2004).

 

 

La Cassazione con il seguente orientamento
sostiene che ai fini della ammissibilità del motivo di ricorso che implichi la
valutazione di un preteso errore interpretativo di un atto negoziale, non puo’
essere considerata idonea la censura non solo argomentata senza formale
riferimento ai fini riconducibili alla violazione degli articoli 1362 e seguenti
del c.c., ma neppure, ove questi siano stati dedotti, la mera critica del
convincimento cui quel giudice sia pervenuto operata mediante la mera e
apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione a quella desumibile
dalla motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre, deve necessariamente
essere possibile ricavare una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto
della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso
assunte dalle parti, nonchè delle decisioni adottate dai giudici del merito e
delle ragioni di esse, in guisa da consentire al giudice di legittimità sia
un’adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse
alla pronunzia del giudice a quo  sia il vaglio di ammissibilità delle
questioni dedotte in relazione al divieto,  e di introdurre in sede di
legittimità argomenti che non abbiano formato oggetto di contraddittorio nella
fase di merito (e pluribus, Cass. 19.7.01 n. 9111, 25.12.00 n. 822, 11.7.00 n.
9206, 4.6.99 n. 5492, 29.12.97 n. 13071, 3.10.97 n. 9656, 8.9.97 n. 8711,
19.3.97 n. 2434).

 

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione II,
Sentenza n. 14581 del 30/07/2004

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. SPADONE Mario –
Presidente

Dott. NAPOLETANO Giandonato –
Consigliere

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel.
Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna –
Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARRA GIUSEPPE, elettivamente
domiciliato in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO
MASTROLIA, difeso dall’avvocato MASSIMO CARLINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MARRA COSIMO;

– intimato –

e sul 2^ ricorso n. 20177/01
proposto da:

MARRA COSIMO DAMIANO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, che lo difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MARRA GIUSEPPE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1793/00
del Tribunale di LECCE, depositata il 19/05/00;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 23/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanni
SETTIMJ;

udito l’Avvocato Giorgio D’ALESSIO
con delega dell’Avvocato FRATACCHIA Giulio, difensore del resistente che ha
chiesto rigetto;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.


Svolgimento del processo

 

Cosimo Marra, titolare d’una
servitù di passaggio su terreno appartenente a Giuseppe Marra, questi conveniva
innanzi al giudice di pace di Nardo’, con citazione 23.2.96, onde sentirlo
condannare a rimborsargli la spesa di L. 3.762.515, sostenuta per la
manutenzione della strade, che assumeva essere a carico della controparte in
base ad obbligazione dalla stessa assunta per scrittura privata 22.12.67 nei
confronti del padre d’esso esponente, Raimondo Marra.

Costituendosi, Giuseppe Marra
eccepiva preliminarmente che il diritto basato sulla scrittura ex adverso
dedotta dovesse considerarsi prescritto, che, inoltre, egli non possedeva la
scrittura stessa nè aveva conoscenza del suo contenuto, che, comunque, i lavori
erano stati eseguiti per autonoma iniziativa della controparte senz’alcuna sua
autorizzazione e per rimediare a danni provocati dalla medesima controparte con
l’allargamento della strada, anche questo effettuato senza sua autorizzazione.

Con sentenza 4.11.96, l’adito
primo giudice rigettava l’originaria domanda ritenendo sia prescritto il diritto
basato sulla scrittura 22.12.67, sia quest’ultima comunque, disconosciuta da
parte del convenuto in sede d’interrogatorio formale senza richiesta di verifica
da parte dell’attore, mentre riteneva inammissibile, per obiettiva diversità
rispetto all’originaria, la successiva domanda, formulata in via gradata dallo
stesso attore all’udienza del 10.5.96, intesa ad ottenere la ripartizione della
spesa tra i contendenti in ragione del vantaggio tratto dal convenuto per
l’utilizzazione della strada.

Avverso tale decisione Cosimo
Marra proponeva gravame cui resisteva Giuseppe Marra.

Decidendone con sentenza
19.5.00, il tribunale di Lecce l’accoglieva in parte, condannando l’appellato al
pagamento in favore dell’appellante della minor somma di L. 1.254.140, pari ad
un terzo del totale, sulla considerazione che la scrittura 22.12.67, contenente
l’obbligazione posta a base dell’originaria pretesa, fosse stata idoneamente e
tempestivamente disconosciuta dal convenuto con la comparsa di costituzione e
che a tale disconoscimento non avesse fatto seguito la necessaria istanza di
verificazione da parte dell’attore; che la stessa scrittura fosse stata anche
impugnata di falso in secondo grado ma che il giudizio incidentale al riguardo
non fosse rilevante ai fini della decisione, stanti l’intervenuta prescrizione
del diritto in essa incorporato ed il disconoscimento della stessa; che
meritasse, per contro, accoglimento la domanda subordinata, in quanto
ammissibile, essendo stata proposta alla prima udienza quale conseguenza delle
eccezioni di controparte e questa non avendo rifiutato il contraddittorio nè
rilevando la mancata riproposizione nelle conclusioni in difetto di specifica
rinunzia, ed in quanto fondata, attese l’accertata necessità dei lavori e
l’utilizzazione della strada anche da parte dell’appellato oltre che di terzi.

Detta decisione veniva
impugnata per Cassazione da Giuseppe Marra con ricorso affidato a tre motivi.

Cosimo Marra resisteva con
controricorso contestualmente proponendo ricorso incidentale, affidato a due
motivi, cui faceva anche seguire memoria.


 


Motivi della decisione

 

I due ricorsi, proposti avverso
la medesima sentenzia e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 C.P.C..
Come si è evidenziato in parte espositiva, il giudice d’appello ha accolto la
domanda proposta da Cosimo Marra in via subordinata, avendo previamente
disatteso quella dallo stesso proposta in via principale in quanto basata su di
una scrittura privata disconosciuta e non verificata e, comunque, su di un
diritto prescritto.

Avverso tali capi della
pronunzia si appuntano le censure del ricorrente incidentale, censure che
necessitano, pertanto, preliminare trattazione, rispetto a quelle formulate dal
ricorrente principale in ordine al capo di pronunzia con il quale è stata
accolta l’avversa domanda subordinata; mentre, infatti, un rigoroso ordine di
trattazione dei ricorsi e delle questioni di merito non si richiede se non ai
fini d’un’esposizione svolta secondi un iter logico-consequenziale, altrettanto
non puo’ dirsi quando trattasi di questioni pregiudiziali o preliminari la cui
soluzione costituisca l’imprescindibile antecedente dell’eventuale successiva
trattazione delle questioni ulteriori subordinate, che ne resta condizionata e
che deve, pertanto, necessariamente esserne preceduta.

Detto ricorso non è, tuttavia,
ammissibile in sè come neppure lo sono i due motivi dei quali si compone.

Con il primo motivo, il
ricorrente incidentale – denunziando violazione degli artt. 214 e 215 C.P.C.
nonchè vizi di motivazione – si duole che il tribunale abbia attribuito alle
dichiarazioni della controparte, che s’era limitata a sostenere di non possedere
e non conoscere la scrittura privata 22.12.67, valore d’idoneo e, quindi,
tempestivo disconoscimento, nonostante tali dichiarazioni dovessero, per contro,
considerarsi al riguardo generiche ed equivoche, e gli abbia addebitato
l’inadempimento all’onere di chiedere la verificazione d’una scrittura da
ritenersi, a sua volta, non validamente disconosciuta e quindi in difetto
d’onere siffatto a suo carico.

Con il secondo motivo, il
ricorrente incidentale – denunziando violazione degli artt. 1027, 1030, 1069,
1183, 29135 C.C. nonchè vizio di motivazione – si duole, poi, che il tribunale
abbia ritenuto prescritto il diritto basato sulla detta scrittura privata
22.12.67, mancando di considerare come le parti avessero convenuto non una mera
obbligazione personale con termine immediato d’adempimento ma un’obbligazione
propter rem inerente al diritto di servitù, trattandosi di prestazioni
accessorie necessarie all’esercizio da parte del titolare, eppertanto
protraendosi per tutta la durata della servitù stessa.

Come premesso, il ricorso è di
per se stesso inammissibile: cio’ per violazione dell’art. 366/1 n. 3 C.P.C.,
dal quale si prescrive l’esposizione, se pur sommaria, dei fatti di causa,
dacchè, nel ricorso non sono in alcun modo riportati i presupposti in fat

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