Definitivi gli interventi per l’occupazione. (Ddl Senato 1.12.2004)


Diventa legge il decreto con gli interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali. Il provvedimento che punta a
fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori, in
particolare il tessile, è stato infatti approvato il via definitiva dal
Senato il 1° dicembre. Tra le novità introdotte nel passaggio parlamentare
una modifica alla legge sugli ammortizzatori sociali.

 


 


Ddl Senato 3135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali


 


Art. 1.


1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.


2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



TESTO DEL DECRETO


Articolo 1.


1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, nel caso di cessazione dell’attività
dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti
o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per
crisi aziendale puo’ essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel
caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati
alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano
di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per
l’occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio


2. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: "nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31
dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".


3. soppresso


3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito
l’indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai
sensi dell’articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di
fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al
relativo onere, valutato in 450.000 euro per l’anno 2004 a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della difesa.


3-ter. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo,
anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del
1978.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-bis.


1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo’ concedere, sulla base di
specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di
ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro
mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da
questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni
societarie. Dalla data del 1º gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso
il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le
società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi
previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto
all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


2.

Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma
1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità
di mobilità, si estendono i benefi’ci di cui all’articolo 8, comma 4, ed
all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefi’ci di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991. I benefi’ci di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10
milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono
determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010.
Alla relativa copertura si provvede:


a)

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. A tal fine è istituita nell’ambito di detto Fondo apposita
evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per
l’anno 2005, 64 milioni di euro per l’anno 2006, 67 milioni di euro per
l’anno 2007, 64 milioni di euro per l’anno 2008, 64 milioni di euro per
l’anno 2009 e 37 milioni di euro per l’anno 2010;


b)

quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori
entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per
l’anno 2005, 12 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 8 milioni di euro per
l’anno 2009.


4.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale,
delle domande di mobilità e dei benefi’ci contributivi, consentendo
l’erogazione dei benefi’ci di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente
pari a 47 milioni di euro per l’anno 2005, 76 milioni di euro per l’anno
2006, 77 milioni di euro per l’anno 2007, 74 milioni di euro per l’anno
2008, 72 milioni di euro per l’anno 2009 e 37 milioni di euro per l’anno
2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per
l’occupazione di cui al comma 3.


5.

I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza
esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi
dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
limitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di
integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze
presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

Art. 1-ter


1. E’ istituito, presso l’INPS, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del
reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali, territoriali, regionali o comunitari;


b)

erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di
solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’attività
lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra
azienda ed organizzazioni sindacali.


2.

Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il
settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a
carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre
alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi
converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del
fondo e la stabilità del sistema stesso.


3.

I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui
prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione
del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo
con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente
più rappresentative.

Art. 1-quater.


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