Illecito l’accaparramento di domini Internet – Tribunale di Roma, Sezione Civile, Ordinanza del 20/10/2004


La vicenda trae origine dal ricorso d’urgenza
proposto nei confronti di un soggetto che aveva registrato come domain name
una denominazione già posta sotto tutela da parte dell’istante ai sensi
della legge italiana sui marchi. Il Tribunale ha dato atto, nell’ordinanza
emessa, che la registrazione di una denominazione ” anche se già registrata
quale marchio ” come domain name per un sito web da parte di un soggetto
diverso dal titolare del marchio, è tecnicamente possibile in virtù del
meccanismo di registrazione dei domain names dei siti internet. In
particolare, detto meccanismo prescinde, del tutto, dalla verifica
dell’esistenza di un diritto del richiedente sulla deonominazione secondo la
disciplina nazionale ed internazionale dei segni distintivi dell’impresa. In
tale contesto, la tutela dei segni destintivi rispetto all’uso fatto degli
stessi nell’ambito della rete internet opera sempre a posteriori secondo le
regole generali.

L’accoglimento del ricorso
si è basato sull’accertamento che il dominio internet (successivamente
registrato) evocava il marchio (previamente registrato) anche sotto il
profilo della impostazione grafica e dei colori. Il Tribunale ha, quindi,
ordinato al convenuto la cessazione dell’uso del nome a dominio e, per
assicurare l’efficacia del provvedimento inibitorio, ha fissato in €
5.000,00 la somma da pagare in favore del ricorrente per ogni eventuale
giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.


L’ordinanza
che segue è suscettibile di reclamo in conformità ai principi del vigente
sistema processuale.

 



(Tribunale
di Roma ” ordinanza del 18.1.0.2004, depositata in data 20.10.2004 ” causa
r.g. 69060/2004)

 


Il G.D., nel procedimento cautelare iscritto al
n. 69060 r.g. dell’anno 2004, promosso da S.p.A. (avv. ) nei confronti
di W.W. (contumace), sciolta la riserva presa all’udienza del 13.10.2004, ha
emesso la seguente

ORDINANZA

La domanda della ricorrente,
formulata ex artt. 700 c.p.c. e 61 e 63 legge marchi [1, 2 e 3], è
volta a reprimere ed inibire l’utilizzazione della denominazione .
registrata come domain name da parte di W.W., cittadino tedesco, per la
denominazione di un sito che risulta in costruzione e contiene tuttavia un
collegamento (denominato fetish pelz) ad un sito erotico (www.fetish-pelz.669-hardcore-movie.com).
Assume la ricorrente che tale denominazione è suscettibile di confusione
con il proprio marchio registrato .. cagionando cosi’ una lesione
gravissima all’attività di S.p.A. ed alla sua immagine, in quanto l’utente
che cerca sulla rete telematica il sito di puo’ facilmente imbattersi nel
sito ..e quindi ricavarne l’impressione che il sito di .S.p.A. non sia
attivo o, persino, che .pubblicizzi un sito erotico. Il convenuto, pur
regolarmente notificato in via urgente a mezzo fax, non si è costituito. La
registrazione di una denominazione ” già registrata come marchio ” come
domain name per un sito web da parte di un soggetto diverso dal titolare del
marchio, è possibile in virtù del meccanismo di registrazione dei domain
names dei siti internet, che prescinde del tutto dal diritto del richiedente
sulla denominazione secondo la disciplina nazionale ed internazionale dei
segni distintivi dell’impresa. La tutela dei segni distintivi dell’impresa
rispetto all’uso fatto degli stessi nella rete internet quindi opera sempre
a posteriori secondo le regole generali di tutela dei segni stessi. Nella
fattispecie non v’è dubbio che l’espressione denominativa ..evochi il
marchio registrato dalla ricorrente almeno nella sua parte iniziale composta
dalle iniziali .L’espressione online invece non ha alcun carattere
distintivo ma vale semplicemente ad indicare lo strumento ” la rete
telematica ” attraverso il quale si realizza il contatto con il soggetto
individuato dalla sigla Vale sottolineare che le iniziali ..sono state
utilizzate nel sito .con una grafica e dei colori che ulteriormente evocano
il marchio di .cosicchè l’utente, che cercando il sito .si imbatta nel
sito suddetto, puo’ essere indotto a credere che ..non abbiano un sito
attivo. Quanto al c.d. link al sito erotico, si constata che ad oggi esso è
cessato, mentre sono presenti links con altri siti di vario contenuto.
Infine, risulta che il sito ..è stato posto in vendita, ma cio’ non
preclude l’efficacia del provvedimento nei confronti degli acquirenti dello
stesso, secondo la regolae generale di cui all’art. 111 c.p.c. La situazione
sopra descritta puo’ quindi creare un danno all’immagine di , la cui tutela
rende quindi necessaria l’immediata cessazione dell’uso di tale
denominazione. Per assicurare l’efficacia del provvedimento inibitorio è
opportuno prevedere la fissazione di una somma dovuta dal convenuto ” o da
chi sia ad esso subentrato nella titolarità del sito ” per ogni giorno di
ritardo nell’attuazione del provvedimento e per ogni violazione
successivamente constatata.

P.Q.M.

Ordina a W.W., o a chi per
esso abbia acquistato il sito web denominato .., di cessare
immediatamente l’uso di tale nome a dominio sia con riferimento al sito
suddetto sia in qualunque altra forma; fissa in 5000,00 euro la somma che il
destinatario del provvedimento dovrà pagare a S.p.A. per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento a partire da quello successivo
alla data di comunicazione della presente ordinanza. Fissa in giorni trenta
dalla data di comunicazione della presente ordinanza il termine per l’inizio
del giudizio di merito.

Roma, 18.10.2004 Il Giudice Dott.ssa
Antonella Izzo

Depositato in cancelleria in data 20.10.2004

 

 

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