Il G.D., nel procedimento cautelare iscritto al
n. 69060 r.g. dell’anno 2004, promosso da S.p.A. (avv. ) nei confronti
di W.W. (contumace), sciolta la riserva presa all’udienza del 13.10.2004, ha
emesso la seguente
ORDINANZA
La domanda della ricorrente,
formulata ex artt. 700 c.p.c. e 61 e 63 legge marchi [1, 2 e 3], è
volta a reprimere ed inibire l’utilizzazione della denominazione .
registrata come domain name da parte di W.W., cittadino tedesco, per la
denominazione di un sito che risulta in costruzione e contiene tuttavia un
collegamento (denominato fetish pelz) ad un sito erotico (www.fetish-pelz.669-hardcore-movie.com).
Assume la ricorrente che tale denominazione è suscettibile di confusione
con il proprio marchio registrato .. cagionando cosi’ una lesione
gravissima all’attività di S.p.A. ed alla sua immagine, in quanto l’utente
che cerca sulla rete telematica il sito di puo’ facilmente imbattersi nel
sito ..e quindi ricavarne l’impressione che il sito di .S.p.A. non sia
attivo o, persino, che .pubblicizzi un sito erotico. Il convenuto, pur
regolarmente notificato in via urgente a mezzo fax, non si è costituito. La
registrazione di una denominazione ” già registrata come marchio ” come
domain name per un sito web da parte di un soggetto diverso dal titolare del
marchio, è possibile in virtù del meccanismo di registrazione dei domain
names dei siti internet, che prescinde del tutto dal diritto del richiedente
sulla denominazione secondo la disciplina nazionale ed internazionale dei
segni distintivi dell’impresa. La tutela dei segni distintivi dell’impresa
rispetto all’uso fatto degli stessi nella rete internet quindi opera sempre
a posteriori secondo le regole generali di tutela dei segni stessi. Nella
fattispecie non v’è dubbio che l’espressione denominativa ..evochi il
marchio registrato dalla ricorrente almeno nella sua parte iniziale composta
dalle iniziali .L’espressione online invece non ha alcun carattere
distintivo ma vale semplicemente ad indicare lo strumento ” la rete
telematica ” attraverso il quale si realizza il contatto con il soggetto
individuato dalla sigla Vale sottolineare che le iniziali ..sono state
utilizzate nel sito .con una grafica e dei colori che ulteriormente evocano
il marchio di .cosicchè l’utente, che cercando il sito .si imbatta nel
sito suddetto, puo’ essere indotto a credere che ..non abbiano un sito
attivo. Quanto al c.d. link al sito erotico, si constata che ad oggi esso è
cessato, mentre sono presenti links con altri siti di vario contenuto.
Infine, risulta che il sito ..è stato posto in vendita, ma cio’ non
preclude l’efficacia del provvedimento nei confronti degli acquirenti dello
stesso, secondo la regolae generale di cui all’art. 111 c.p.c. La situazione
sopra descritta puo’ quindi creare un danno all’immagine di , la cui tutela
rende quindi necessaria l’immediata cessazione dell’uso di tale
denominazione. Per assicurare l’efficacia del provvedimento inibitorio è
opportuno prevedere la fissazione di una somma dovuta dal convenuto ” o da
chi sia ad esso subentrato nella titolarità del sito ” per ogni giorno di
ritardo nell’attuazione del provvedimento e per ogni violazione
successivamente constatata.
P.Q.M.
Ordina a W.W., o a chi per
esso abbia acquistato il sito web denominato .., di cessare
immediatamente l’uso di tale nome a dominio sia con riferimento al sito
suddetto sia in qualunque altra forma; fissa in 5000,00 euro la somma che il
destinatario del provvedimento dovrà pagare a S.p.A. per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento a partire da quello successivo
alla data di comunicazione della presente ordinanza. Fissa in giorni trenta
dalla data di comunicazione della presente ordinanza il termine per l’inizio
del giudizio di merito.
Roma, 18.10.2004 Il Giudice Dott.ssa
Antonella Izzo
Depositato in cancelleria in data 20.10.2004
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