L’equa riparazione segue gli standards europei – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 20235 del 13/10/2004

La
liquidazione del danno da "equa riparazione" deve seguire i criteri
stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Prima Sezione Civile
della Corte di Cassazione ha stabilito che i danni derivanti dalla durata
eccessiva dei processi devono essere liquidati tenendo conto della
preventiva determinazione del periodo eccedente il limite della ragionevole
durata del processo e deve conformarsi ai criteri stabiliti dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.

 



CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 20235 del 13/10/2004

 


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5
giugno 2001 G. B., V. S. e R. S. convenivano in giudizio dinanzi alla Corte
d’Appello di Venezia il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al
pagamento delle somme di L. 10.000.000 per danni patrimoniali e di L.
40.000.000 per danni non patrimoniali rispettivamente dovute a titolo di
equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo promosso nei loro
confronti da F. L. dinanzi al Tribunale di Bergamo con atto di citazione del
26 aprile 1990 e definito con sentenza depositata il 10 giugno 2000.

Con decreto del 20
settembre-12 ottobre 2001 la corte, respinte le eccezioni preliminari
dell’Amministrazione, accoglieva la domanda limitatamente al danno non
patrimoniale, per il quale liquidava in favore dei ricorrenti un indennizzo
di complessive L. 7.000.000, mentre rigettava la domanda di indennizzo del
danno patrimoniale per mancanza di prova in ordine alla configurazione di
concreti elementi al riguardo.

Contro il decreto ricorre
per cassazione il Ministero della Giustizia con un solo motivo.

Resistono G. B., V. S. e R.
S. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato anch’esso ad un
solo motivo illustrato da memoria.

Il ricorrente ha depositato controricorso
per resistere al ricorso incidentale.


Motivi della decisione

Va disposta preliminarmente la riunione dei
ricorsi proposti contro il medesimo decreto.

I controricorrenti
eccepiscono l’inammissibilità del ricorso a causa dell’esposizione
sommaria, lacunosa e comunque errata dei fatti di causa, laddove si indica
l’accoglimento della domanda di indennizzo per danni patrimoniali liquidati
in Euro 1.148,79, in contrasto con la statuizione di rigetto contenuta al
riguardo nel decreto impugnato.

L’eccezione non ha
fondamento poichè ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione
non è necessario che nell’esposizione dei fatti di causa sia contenuta
un’autonoma premessa ai motivi di impugnazione che ne esaurisca la completa
narrativa, ma è sufficiente che dallo svolgimento di questi si desuma –
come nella specie si verifica – un quadro sufficientemente chiaro e completo
delle circostanze dalle quali trae origine la controversia. Nè, poi, puo’
conferirsi rilievo all’erronea menzione di una inesistente statuizione di
condanna al pagamento di un equo indennizzo a ristoro dei danni patrimoniali
derivanti dalla non ragionevole durata del processo, trattandosi di mero
errore materiale del tutto irrilevante ai fini della comprensione delle
censure mosse dal ricorrente contro il decreto impugnato, del tutto prive di
riferimento all’indennizzo del danno patrimoniale.

Passando all’esame del
ricorso principale l’Amministrazione denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 [1], e dell’art.
2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e
sostiene che il giudice del merito non solo non ha determinato l’eccedenza
dalla durata ragionevole del processo ma ha liquidato l’indennizzo per il
danno non patrimoniale in assenza dell’allegazione e della prova di
circostanze dalle quali potesse desumersi, quand’anche in via latamente
presuntiva, l’esistenza del lamentato pregiudizio.

La censura merita
accoglimento poichè il decreto impugnato, nonostante l’analitica
esposizione dello svolgimento del processo promosso nei confronti dei
ricorrenti, non ha provveduto ad accertare in qual misura il processo in
questione abbia ecceduto il termine di ragionevole durata da determinarsi
secondo i parametri valutativi esposti nell’art. 2 della legge n. 89 del
2001, il quale prescrive che ai fini dell’indennizzo rileva solo il danno
riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al primo
comma. E la necessità di una esatta determinazione dell’eccedenza
pregiudizievole del processo rileva anche se sia in contestazione unicamente
l’indennizzo del danno non patrimoniale, suscettibile di liquidazione solo
in via equitativa, poichè essa costituisce ineliminabile parametro di
riferimento per accertare se la somma liquidata a titolo di indennizzo sia
tale da integrare un ristoro concreto ed effettivo e non meramente simbolico
ed apparente del pregiudizio lamentato come prescritto dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.

La necessaria esatta
determinazione del tempo eccedente la ragionevole durata del processo
comporta l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale con il quale i
controricorrenti denunciano, da opposto versante, la violazione delle
medesime norme, nonchè degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., lamentando che la
liquidazione dell’equa riparazione accordata per il danno non patrimoniale
sarebbe frutto di una determinazione arbitraria, essendo del tutto priva
delle indicazioni del processo logico e valutativo seguito ed assolutamente
inadeguata rispetto ai criteri osservati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo.

In conclusione, percio’, il
ricorso principale dev’essere accolto e conseguentemente, previo
assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, il decreto impugnato dev’essere
cassato con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al
principio di diritto secondo cui la liquidazione dell’indennizzo spettante
per la non ragionevole durata del processo non puo’ prescindere dalla
preventiva determinazione dell’arco temporale eccedente il limite della
ragionevole durata del processo e deve conformarsi ai criteri di
liquidazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Al giudice di rinvio viene
rimessa altresi’ la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il
ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il
decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in
diversa composizione, cui rimette altresi’ la pronuncia sulle spese del
giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre
2004.

 

 

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