Il codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo
Maggiori garanzie per i numerosi cittadini che chiedono prestiti, mutui,
dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito.
Sono pronte
le regole applicabili in particolare nel settore del credito al consumo, in base
alle quali prenderanno il via il prossimo 1° gennaio 2005 i “sistemi di
informazioni creditizie†che subentrano alle cosiddette “centrali rischiâ€
private.
E’ stato,
infatti, definitivamente varato dal Garante (Stefano Rodotà. Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) il
codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto dalle associazioni
rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei
consumatori.
Il codice
dovrà essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le
cosiddette “centrali rischiâ€, nonchè banche, società finanziarie o società di
leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi
cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per
l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, un elettrodomestico, ecc.),
una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Alcune
regole sono applicabili anche alle altre due centrali rischi pubbliche gestite
presso la Banca d’Italia.
Si tratta di
banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l’affidabilità, la
puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali
situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di
concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.
Rispetto a
tali attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio
creditizio sono emersi, in questi anni, diversi problemi relativi all’esattezza
e alla completezza delle informazioni riguardanti i clienti, ai tempi della loro
conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla
tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad
esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.
La
delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste
informazioni determinano sull’accesso al credito dei consumatori, hanno indotto
il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice
deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del
settore.
I lavori
preparatori del codice hanno richiesto un’istruttoria particolarmente
impegnativa. Il testo preliminare è stato sottoposto anche all’attenzione delle
associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e
utenti (Cncu), che hanno formulato proprie osservazioni (pubblicate sul sito
dell’Autorità). Vi è stata anche una consultazione pubblica sul testo
preliminare.
Ne è
scaturito insieme di regole di comportamento che, a norma di legge,
costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei
trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dai soggetti privati
che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure
dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio
alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti.
Le nuove
regole introducono significative garanzie, in particolare su:
-
la
maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica
più chiara; -
l’esattezza e la pertinenza dei dati nonchè le esclusive finalità di tutela
del credito, in base alle quali le informazioni presenti dei data base non
potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato; -
i tempi
per segnalare le “morosità†(nei sistemi in cui sono registrati solo i
consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di
mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto
dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di
dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i
dati positivi e negativi; -
le
richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni.
Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere
conservati per 30 giorni; -
le
“sofferenze†successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1
anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi
sanati; -
le
informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate
fino a 3 anni; -
le
procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati dei
diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il
tempestivo iscontro da parte degli operatori del settore; -
i principi da rispettare
in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi
sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d.
credit scoring) e di acquisizione di
dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte
pubblica.
Per
eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e
penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali
Il codice
entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. Le società che gestiscono i sistemi o che
vi partecipano avranno a disposizione alcuni mesi per adeguarsi al nuovo sistema
di gestione dei dati.
Roma, 9
dicembre 2004



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