Nel contratto d’opera tra une Ente ed un professionista è sempre necessario, oltre la delibera, anche il documento sottoscritto dalle parti CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 14570 del 30/07/2004
CONTRATTO D’OPERA – Ai fini
d’una valida conclusione del contratto la deliberazione dell’ente che conferisce
l’incarico al professionista deve successivamente tradursi nel distinto ed
autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell’Ente e dal
professionista. (Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 14570 del
30/07/2004).
Con la seguente sentenza la
Corte ha evidenziato un orientamento già consolidatosi in passato in base al
quale si stabilisce che, nel caso del
contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una pubblica
amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, richiesta, in
ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del RD 18 nov. 1923 n. 2240, come
per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la
forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare
svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino.
Tutto cio’ è dal punto di vista giuridico espressione dei principi d’imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione contenuti nell’art. 97 della
Costituzione. Pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella
redazione d’un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista
e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’Ente
interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta
instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla
prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere (ex plurimus, da ultimo
Cass. 21.11.03 n. 17695, 21.5.03 n. 7962, 6.12.01 n. 15486, 5.11.01 n. 13628,
13.12.00 n. 15720, 13.6.00 n. 8023, 8.3.00 n. 2619, 15.6.99 n. 5922, 18.12.98 n.
12712, 23.7.98 n. 7245). Ricollegandosi poi ad altri orientamenti afferma che,
ai fini d’una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante
l’esistenza d’una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente abbia
conferito un incarico ad un professionista, ne abbia autorizzato il
conferimento, se tale deliberazione non risulti essersi successivamente tradotta
nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante
esterno dell’Ente e dal professionista; detta deliberazione non costituisce una
proposta contrattuale nei confronti di quest’ultimo, ma atto con efficacia
interna all’Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura
autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad
esprimerne la volontà all’esterno (e plurimus, Cass. 21.11.03 n. 17695, 21.5.03
n. 7962, 8.3.00 n. 2619, 2.11.98 n. 10956, 23.7.98 n. 7245, 14.2.97 n. 649,
12.5.95 n. 5179, 27.6.94 n. 6182, 27.5.87 n. 4742). Pertanto sulla base di tali
orientamenti conclude col dire che, quand’anche una deliberazione, con la quale
l’organo collegiale d’un Ente abbia manifestato la volontà d’affidare un
incarico ad un determinato professionista, venga a quest’ultimo indirizzata in
guisa di proposta ed il destinatario la restituisca sottoscritta e/o
accompagnata da altro atto per accettazione, oppure, avuta altrimenti notizia
della deliberazione, il professionista direttamente proceda all’esecuzione
dell’opera nella stessa prevista, tratterebbesi in ogni caso di procedimento del
tutto inidoneo alla formazione d’un valido rapporto contrattuale. Cio’ in quanto
non solo la volontà dell’Ente non risulta validamente manifestata, non
provenendo dall’organo attributario del relativo potere, ed è considerazione di
per se stessa preliminare ed assorbente per quanto già sopra rilevato, ma anche
il procedimento di formazione dell’accordo non risulta idoneo, giacchè
l’incontro del comune consenso non è stato formalizzato nei modi prescritti
dalle richiamate disposizioni.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 14570 del 30/07/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SPADONE Mario –
Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore –
Consigliere
Dott. CIOFFI Carlo –
Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel.
Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio
– Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CIMOLINO GIAN PAOLO,
elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 39, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO D’AMGELANTONIO, che lo difende unitamente all’avvocato
GIULIA MINOLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNI CAMBIAGO, in persona
Sindaco pro tempore PAOLO CAVALOTTI delibera 1/8/01, elettivamente domiciliato
in ROMA LGO GANCIA 5, difeso dall’avvocato LIVIO GUERRERIO, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
e contro
MANGIAGALLI RITA;
– intimata –
e sul 2^ ricorso n. 23255/01
proposto da:
MANGIAGALLI RITA, elettivamente
domiciliata in ROMA VUA DI MONSERRATO 25, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO DELLI SANTI, difesa dall’avvocato GIOVANNI MONTI, giusta delega in
atti;
– controricorrente e ricorrente
incidentale –
contro
COMUNE CAMBIAGO, in persona del
Sindaco PAOLO CAVALOTTI elettivamente domiciliato in ROMA LGO DELLA GANCIA 5,
difeso dall’avvocato LIVIO GUERRIERO, giusta slega in atti;
– controricorrente al ricorso
incidentale –
e contro
CIMOLINO GIAN PAOLO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1385/00
della Corte d’Appello di MILANO, depositata il 30/05/00;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. Giovanni
SETTIMJ;
udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO
Cladio, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento ricorso
principale, rigetto ricorso incidentale;
udito l’Avvocato GUERRIERO
Livio difensore del Comune CAMBIAGO, che ha chiesto il rigetto di entrambi i
corsi;
udito l’Avvocato DI PAOLO
Gabriele con delega dall’Avvocato MONTI Giovanni, difensore della sig.ra
MAMGIACALLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed accoglimento
del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con deliberazione in data
8.4.91, la Giunta del Comune di Cambiago affidava all’avv. Gian Paolo Cimolino
la consulenza legale per gli atti inerenti alla realizzazione del secondo e
terzo lotto dell’area d’accoglienza per la ricreazione fisica e culturale di
proprietà del Comune medesimo, secondo le condizioni contenute nell’allegato
disciplinare, predisposto dal legale, con una previsione di spesa di L.
6.000.000, oltre ad IVA e CPA; come da detto allegato, l’incarico aveva ad
oggetto la redazione di pareri scritti su quattro specifici quesiti in ordine
alla sospensione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice, che aveva
lamentato la mancanza di precisi progetti esecutivi da parte del progettista e
direttore dei lavori arch.
Rizzini; con successiva
deliberazione del 24.2.92, la stessa Giunta deliberava ancora in favore del
legale un ulteriore stanziamento di L. 4.000.000.
Il 27.10.92 l’Avv. Cimolino
inviava al Comune di Cambiago parcella di L. 34.627.400 e accessori, al netto
dell’acconto di L. 6.000.000, per attività stragiudiziale svolta tra il
settembre 1990 e l’ottobre 1992.
La parcella era contestata dal
Comune, che sosteneva d’aver corrisposto per intero i compensi spettanti al
legale per le prestazioni autorizzate.
Su ricorso del Cimolino, il
presidente del tribunale di Milano, con decreto notificato il 30.6.94,
ingiungeva al Comune di Cambiago di pagare all’istante, in forza della predetta
parcella come liquidata dal competente ordine professionale, la somma di L.
42.639.854.
L’ingiunto proponeva tempestiva
opposizione avverso il decreto e ne chiedeva la revoca, sostenendo che nessun
compenso fosse dovuto all’avv. Cimolino per attività anteriori all’incarico
affidatogli ed eccedenti i limiti dello stesso; che unica obbligata per il
compenso relativo a tali attività doveva esser considerata, ai sensi dell’art.
23/4^ della L. 24.4.89 n. 144, l’arch. Rita Mangiagalli, all’epoca dei fatti
sindaco d’esso Comune; che l’incarico aveva avuto ad oggetto pareri scritti,
l’ultimo consegnato il 16.5.1991, per i quali il legale aveva chiesto un
compenso – L. 10.340.000 – ben maggiore di quello – L. 6.000.000 onnicomprensive
– previsto nel disciplinare; che nell’importo ingiunto non s’era tenuto conto
del pagamento di L. 4.000.000.
Il Cimolino resisteva
all’opposizione, anche chiedendo ed ottenendo la provvisoria esecutorietà del
decreto opposto.
Nel frattempo, con atto
notificato addi’ 8.6.94, il Comune di Cambiago aveva convenuto il Cimolino
innanzi al tribunale di Milano chiedendo l’accertamento negativo di sue
obbligazioni nei confronti dello



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