Primo sì al decreto tagliaspese (Ddl Senato 14.12.2004)


Primo via libera del Senato al decreto
tagliaspese. L’Aula di Palazzo Madama, il 14 dicembre, ha infatti approvato
in prima lettura il provvedimento che contiene una serie di interventi in
campo fiscale e non solo. In particolare il provvedimento prevede lo
slittamento al 31 maggio e al 30 settembre 2005, del termine di pagamento
della seconda e terza rata del al condono edilizio. Tra le altre misure un
acconto d’imposta pari al 12,5% sulle assicurazioni (tranne la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore),
che va versato entro il 30 novembre di ogni anno (entro il 15 dicembre per
il 2004); l’aumento all’1,50% dell’anticipo dovuto dalle banche a fronte dei
versamenti effettuati con F24; il prolungamento da 9 a 11 anni del termine
di permanenza dei giudici tributari nelle rispettive Commissioni. Infine
viene previsto un piano d’azione straordinario dell’Agenzia delle entrate
per la lotta all’evasione.


 


Ddl Senato 3233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
di finanza pubblica


 


Articolo 1.


(Proroga del termine
di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)


1. All’articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:


a)

al comma 4-ter, è abrogata la lettera d);


b)

il comma 4-quater è sostituito dal seguente:


"4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la
comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera
c),
è presentata entro il 30 settembre 2005".
c) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
"4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai
ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall’articolo 19,
comma 3, decorre dal 1º ottobre 2005".


Articolo 2.


(Restituzione delle
anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione)


1. All’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


"a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall’anno 2006;
il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei
limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale sono,
altresi’, definite le modalità di restituzione;".
2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e
2005 è soppressa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


Articolo 3.


(Determinazione del
valore della produzione netta delle banche e altri enti e società
finanziari ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive)


1. All’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 1004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito
dal seguente:


"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l’anno
2004 e 65,5 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede, per l’anno 2004,
con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per
l’anno 2005, mediante quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 2.


3. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di
compartecipazione regionale all’IVA di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non
si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.


Articolo 4.


(Acconto sull’imposta
di bollo assolta in modo virtuale)


1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:


"Art. 15-bis. – (Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in
modo virtuale). – 1.
Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e
società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di
acconto, una somma pari al settanta per cento dell’imposta provvisoriamente
liquidata ai sensi dell’articolo 15; per esigenze di liquidità l’acconto
puo’ essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo
mese di febbraio".
2. L’acconto di cui al comma 1, dovuto nell’anno 2004, è versato entro il
15 dicembre di tale anno.


Articolo 5.


(Versamento
dell’acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane
S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si
applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli
interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa
depositi e prestiti s.p.a.; l’acconto dovuto nell’anno 2004 è versato in
unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.


Articolo 6.


(Acconto sull’imposta
sulle assicurazioni)


1. All’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:


"1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano,
altresi’, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell’imposta
liquidata per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l’acconto puo’ essere
scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti
previsti dal comma 1".
2. L’acconto di cui al comma 1, dovuto nell’anno 2004, è versato entro il
15 dicembre di tale anno.


Articolo 7.


(Modifiche alle
disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle
banche)


1. All’articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:


a)

al comma 1:
1) le parole: "anno 2002" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "anno precedente";


2) le parole da: "29 dicembre 2003" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "il penultimo giorno lavorativo dell’anno,
dell’1,50 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente, ridotto
dell’ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non
recuperate ai sensi del comma 3";


b)

il comma 2 è abrogato;


c)

al comma 3:


1) le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
1";


2) le parole da: "; in tale caso" fino alla fine del comma sono soppresse;


d)

al comma 5:
1) le parole: "adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno" sono
sostituite dalle seguenti: "emanato annualmente";


2) le parole: "è stabilito l’importo dovuto da ogni banca" sono sostituite
dalle seguenti: "sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini
per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma
1";
3) le parole: "entro lo stesso termine," sono soppresse.


Articolo 8.


(Disposizioni in
materia di giustizia tributaria)


1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".


Articolo 9.


(Contributi alle
farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria)


1. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è
aggiunto il seguente:


"13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle
farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo
onere, valutato in euro 400.000,00 per l’anno 2005, si provvede utilizzando
le risorse di cui al

https://www.litis.it

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