Il possesso di un diploma di specializzazione non impedisce al medico di conseguirne un altro in un campo diverso – TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 14481 del 30/11/2004

Il
possesso di un diploma di specializzazione non impedisce al medico di
conseguirne un altro in un campo diverso. Il Tribunale amministrativo
Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una candidata ad una scuola
di specializzazione di tipo medico contro l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano che le aveva negato l’ammissione alla scuola di
specializzazione in malattie respiratorie perchè in possesso di un’altra
specializzazione in chirurgia toracica, diversa da quella che voleva
conseguire. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto
la legge non impedisce a chi ha già una specializzazione di partecipare ai
concorsi per conseguirne un’altra; inoltre, nel caso in questione, il bando
di gara dell’Università non faceva alcun riferimento, tra i requisiti di
accesso, alla necessità che i candidati non fossero già specializzati in
un ramo differente e pertanto tale limite non poteva essere applicato alla
candidata..

 



TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 14481 del 30/11/2004

 

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. III “

cosi’ composto

dott. Stefano Baccarini – Presidente

dott. Roberto Proietti – Componente rel.

dott. Alessandro Tomassetti – Componente

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 7373/1997 proposto da S.
A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Carla Fatucci, in virtù di delega
apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 33;

contro

l’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di
Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocato Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del difensore in Roma, Via del Viminale n. 43;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento comunicato con lettera del
4/3/1997 GB/SMT prot. n. 426 ricevuta il 6/3/1997, con il quale l’Università
ha comunicato il diniego di iscrizione della ricorrente alla Scuola di
specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio, nonchè di tutti
gli altri atti preordinati, consequenziali o connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza
del 27/10/2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti
costituite, come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto
segue:


FATTO

Con il ricorso introduttivo
del giudizio la parte ricorrente impugnava gli atti indicati, deducendo
censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili, ed evidenziando quanto segue.

Con lettera in data
12/2/1997 l’Università Cattolica del Sacro Cuore ” Facoltà di Medicina e
Chirurgia, comunicava alla ricorrente l’ammissione alla Scuola di
specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio per l’anno
accademico 1996/1997, chiedendole la produzione di alcuni documenti, tra i
quali una dichiarazione di impegno agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 257.

La S. presentava i documenti
richiesti, ivi compresa la dichiarazione indicata, nella quale precisava di
essere in possesso di una specializzazione in Chirurgia Toracica e
manifestava la volontà di integrare tale specializzazione con la frequenza
al corso avente ad oggetto le malattie respiratorie, a completamento della
preparazione specifica già raggiunta.

Preso atto di tale
circostanza, l’Università informava la S. che, in applicazione della
disposizione emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica con circolare n. 92 del 15/1/1996, era stata
esclusa dalla Scuola di specializzazione in quanto "già specialista ai
sensi del D.Lgs. 257/91".

Ritenendo lesivo tale
provvedimento, S. A. proponeva ricorso al giudice amministrativo.

L’Università resistente,
costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso,
sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 19/6/1997
il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta da parte
ricorrente. Con memoria in data 8/10/2004 la ricorrente rappresentava che il
Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso proposto dall’Università
avverso l’ordinanza cautelare indicata.

Con successive memorie le
parti argomentavano ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 27/10/2004
la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.


DIRITTO

1. In via preliminare, il
Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità proposta dalla parte
resistente e fondata sulla mancata impugnazione della circolare M.U.R.S.T.
n. 92/1996.

In particolare, l’Università
rileva che il diniego di iscrizione alla Scuola di specializzazione è stato
assunto in esplicita applicazione della circolare indicata, ma la S. si è
limitata ad impugnare il diniego di iscrizione e non anche la circolare,
sicchè il ricorso sarebbe inammissibile.

L’eccezione è infondata in
quanto, ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168 (recante
l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica), "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le
università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e
regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso
riferimento. E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con
circolare.".

Nel secondo motivo di
ricorso la S. chiarisce i motivi della mancata impugnazione della circolare
richiamando proprio la norma citata, la cui applicazione avrebbe dovuto
indurre l’Università a non attribuire alcuna importanza alle disposizioni
ministeriali contenute nella circolare n. 92/1996.

A parere del Collegio, tali
deduzioni sono corrette ed il chiaro disposto dell’art. 6, co. 2, l. n.
168/1989 induce a rigettare l’eccezione della parte resistente.

2. Passando all’esame del
merito, il Tribunale rileva che con il primo motivo di ricorso è stato
dedotto il vizio di violazione di legge per omessa e/o carente motivazione.

A parere della ricorrente,
dal provvedimento impugnato non sarebbe possibile evincere le ragioni del
diniego di iscrizione alla Scuola di specializzazione.

Al riguardo, va osservato
che il provvedimento impugnato recita testualmente: " in applicazione della
disposizione emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica con circolare n. 92 del 15 gennaio 1996, Ella non
puo’ essere iscritta a detta Scuola di specializzazione in quanto, come da
Lei indicato, già specializzata ai sensi del Decreto Legislativo 257/91".

Quindi, le doglianze della
ricorrente risultano infondate in quanto, dal tenore del provvedimento,
emergono chiaramente le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sui
quali si basa la decisione dell’Università.

3. Con il secondo motivo di
ricorso si contestano i seguenti vizi: violazione di legge; eccesso di
potere per falsa interpretazione di legge in riferimento

all’art. 5, D.Lgs. n. 257/91[1]
.

La S., in particolare,
osserva che la norma richiamata non menziona tra i motivi di
incompatibilità o di esclusione da Scuole di specializzazione il possesso
di altre specializzazioni.

Con il terzo motivo di
ricorso si deducono i vizi di eccesso di potere per illogicità e/o
irragionevolezza della motivazione, evidenziando che: – la tesi seguita
dall’Università porterebbe all’esclusione dalle Scuole di specializzazione
di soggetti preparati, motivati e dotati di specifica preparazione (possesso
di altre specializzazioni); – l’esclusione si porrebbe in contrasto anche
con l’art. 32 Cost., nella parte in cui tutela il diritto alla salute come
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, in
quanto l’impossibilità di ottenere più specializzazioni, da una parte, non
consentirebbe al medico di garantire al meglio l’interesse generale e,
dall’altro, impedirebbe il miglioramento della formazione individuale del
medico. Con il quarto motivo di ricorso si censura l’erronea motivazione del
diniego rispetto al bando di concorso, evidenziando che la lex specialis
della procedura selettiva non prevedeva il possesso di altra
specializzazione come causa ostativa all’accesso alla Scuola di
specializzazione.

4. L’Università contesta le
censure indicate osservando che: – le Scuole di specializzazione non sono
istituite per il perfezionamento culturale generale del medico, ma per
consentire di esercitare al meglio la professione in un determinato ramo; –
per tale ragione, una volta ottenuta una specializzazione, non sarebbe
coerente consentire il conseguimento di una ulteriore diversa
specializzazione; – il diniego impugnato è legittimo anche perchè la legge
30 novembre 1989, n. 398, dispone che chi ha ottenuto una borsa di studio
non puo’ usufruire di una seconda borsa di studio per lo stesso titolo (art.
6, co. 2); – l’art. 13, co. 1 e 4, D.P.R. n. 162/1982, nell’individuare i
titoli valutabili ai fini della selezione per l’ammissione alle Scuole di
specializzazione, non fa riferimento a diplomi di specializzazione già in
possesso del richiedente, sicchè è ragionevole ritenere che l’accesso non
è consentito a chi ha già ottenuto un diploma di specializzazione, perchè,
altrimenti, tale circostanza sarebbe stata considerata al fine di valutare i
titoli utili per accedere alla Scuola ” la mancata previsione
dell’esclusione nel bando di concorso non impedisce l’applicazione delle
disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 92/1996.

5. A parere del Collegio, il
secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati
congiuntamente e devono essere accolti per le ragioni di seguito indicate.

5.1. Come ha già chiarito
la giurisprudenza che questo Collegio condivide, l’art. 4 del citato D.L.vo
n. 257 del 1991 si limita a disciplinare i doveri degli specializzandi
(partecipazione alla totalità delle attività mediche; dedizione alla
formazione pratica e teorica, per l’intero anno, di tutta l’attività
professionale; utilizzazione in attività di assistenza; impegno per la
formazione specialistica pari a quello previsto per il personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno); doveri la cui osservanza non
appare, in linea di principio, inconciliabile con il possesso di un’altra
specializzazione, si’ da inferirne implicitamente la affermata preclusione
(Consiglio Stato, sez. VI, 10 giugno 2003, n. 3255).

Le medesime considerazioni
valgono per l’incompatibilità con l’attività libero professionale, sancita

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed