IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli
articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il regolamento di esecuzione della
predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del
26 marzo 1980, n. 327;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6,
lettere c), h) ed i) e 7 lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con
il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a
registrazione, come
prodotti fitosanitari [1], anche i prodotti impiegati su coltivazioni
non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a
quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente,
contaminare le colture edibili;
Viste le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE, e successive modifiche, concernenti le quantità
massime di residui di antiparassitari rispettivamente negli ortofrutticoli,
nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti
di origine vegetale;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che prevede l’adozione con decreto del Ministro della
salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari;
Visto l’art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli
di carenza;
Visto il decreto del Ministro della sanità
19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 2000), recante "Limiti massimi di residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all’alimentazione (Recepimento
delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)", come integrato
e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3
gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio
2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del
1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro
della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002
(pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002),
17 gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
123 del 29 maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003), 18 dicembre 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2004), 9 aprile 2004 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004), 7 maggio 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004), 7 maggio
2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004), 7
maggio 2004 (in corso di pubblicazione);
Visto il sopracitato decreto del Ministro
della salute 18 dicembre 2003 e i decreti dirigenziali relativi emanati fino
alla data del 31 maggio 2004 con i quali sono stati autorizzati prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate
modifiche di impiego di prodotti già registrati, definendo inoltre i
relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
Visti i decreti del Ministro della sanità
23 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre
1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5
agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003)
concernenti, tra l’altro, disposizioni circa il programma di controlli
intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all’alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Visto il regolamento n. 2076/2002 della
Commissione del 20 novembre 2002 e i successivi decreti dirigenziali con i
quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive allossidim sodio, haloxifop etossietile,
ametrina, benzoilprop etile, benzossimato, benztiazuron, brandol, bromacile,
bromofenossima, butilate, carbofenotion, quizalofop, cianazina, cicloato,
quinalfos, clorfenson, clorfenvinfos, clormefos, clortiamid, dalapon,
demeton-S-metilsolfone, desmetrina, diafentiuron, diclobutrazolo,
diclofluanide, diclorprop, difenamide, difenzoquat, dimepiperate,
dinitramina, dioxacarb, disulfoton, ditalimfos, endotal, esazinone,
etacelasil, EPTC, etiofencarb, etoato metile, fenotiocarb, fenpropatrin,
fenson, fentoato, flamprop isopropile, flamprop isopropile isomero R,
flamprop metile, fluazifop, flucitrinate, flumetralin, fonofos, forate,
formotion, fosammina d’ammonio, fosfamidone, furalaxil, furatiocarb,
isofenfos, isopropalin, metilisocianato, metobromuron, metolaclor, metoprene,
metoprotrin, metossicloro, metoxuron, monocrotofos, naptalam, neburon,
ossicarbossina, oxadixil, perfluidone, pirazzossifen, piridafention,
pirifenox, polisolfuro di bario, profenofos, prometrina, propoxur,
secbumeton, sulfotep, TCA, temefos, terbufos, terbumeton, terbutrina,
tetraclorvinfos, tetradifon, tiazafluron, tiocarbazil, tiofanox, tionazin,
triazofos, triforine, non iscritte nell’allegato 1 della direttiva
91/414/CEE;
Viste le decisioni di non inclusione
nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive
paration, clorfenapyr, fentin acetato, fentin idrossido, benomil, azafenidin,
paration metile, aldicarb, acefate, simazina, fention, amitraz e i
successivi decreti ministeriali e dirigenziali con cui sono state revocate
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive,
e consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti
fitosanitari a base delle sostanze attive aldicarb e fention;
Visto il regolamento n. 1336/2003 della
Commissione del 25 luglio 2003 che ha consentito il mantenimento di alcuni
usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive
acifluorfen, bromopropilato, cartap, dalapon, eptenofos, fomesafen,
setossidim, vamidotion;
Vista la decisione n. 2004/129/CE della
Commissione del 30 gennaio 2004 e i successivi decreti dirigenziali con i
quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron,
cumatetralil, cumacloro, tallio solfato, triadimefon, tridemorf, nuarimol,
metidation, cinosulfuron, primisulfuron, pretilaclor, quinclorac, non
iscritte nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE, eccetto alcuni impieghi
ritenuti essenziali per le sostanze attive metidation, cinosulfuron,
pretilaclor e quinclorac;
Visti i decreti con i quali sono state
revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive clorbufam, clorfurenol, cloroxuron, flurtamone, formetanate,
ossichinoleato di rame, su rinuncia delle imprese titolari di registrazione;
Vista la rettifica della direttiva 2004/2/CE
della Commissione del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 28 del 31 gennaio 2004;
Viste le rettifiche della direttiva
2003/113/CE della Commissione del 3 dicembre 2003, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 98 del 2 aprile 2004 e L 104 dell’8 aprile
2004;
Vista la direttiva 2004/59/CE della
Commissione del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di
bromopropilato;
Vista la direttiva 2004/61/CE della
Commissione del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle
direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto
riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui
uso è vietato nella Comunità europea;
Considerata la necessità di unificare i
sopracitati provvedimenti per facilitare la consultazione dei limiti massimi
di residui nei prodotti destinati all’alimentazione;
Visto il parere favorevole della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all’art. 20 del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i prodotti
destinati all’alimentazione umana ed a quella degli animali e stabilisce i
limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei:
a) prodotti di origine vegetale, compresi
gli ortofrutticoli, di cui
all’allegato 1 [2], parte A;
b) cereali, di cui all’allegato 1, parte B;
c) altri prodotti di origine vegetale, di
cui all’allegato 1, parte C;
d) prodotti di origine animale, di cui
all’allegato 1, parte D;
e) altri prodotti di origine animale, di cui
all’allegato 1, parte E.
2. Il presente decreto si applica anche ai
prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, di
cui al comma 1, in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei
prodotti fitosanitari.
Art. 2</
http://www.aziendalex.kataweb.it/
Commento all'articolo