Inapplicabile il “fermo amministrativo” in assenza delle norme di attuazione – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, Sezione V, Ordinanza del 26/11/2004

TRIBUNALE DI
CATANIA

Quinta Sezione Civile

__________

 

 

ORDINANZA

(ex art. 700 c.p.c.)

 

 

Il giudice Felice Lima,

Letti gli atti del procedimento n. 9860/04
R.G.Presidenza, relativo al ricorso ex art. 669 bis e segg. c.p.c. proposto da
Cavallaro Alfio contro
Montepaschi Se.Ri.T s.p.a.;——–

Sentito il procuratore del ricorrente all’udienza
del 10.11.2004, alla quale nessuno è comparso per la convenuta, alla quale sono
stati ritualmente notificati (come da relata in atti) il ricorso e il decreto di
fissazione dell’udienza;———————————————————

Sciogliendo la riserva formulata al termine di
quell’udienza, osserva quanto segue. 

          Il 12.5.2004 la
Montepaschi Se.Ri.T s.p.a. ha
trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico, in danno dell’odierno
ricorrente Cavallaro Alfio, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, un fermo amministrativo dell’autovettura targata BJ491YG.—————–

          Il ricorso con il quale il
Cavallaro chiede che, in via
cautelare e urgente, la trascrizione del fermo venga cancellata è fondato e va
accolto.—————————————

          Tenendo conto delle modifiche apportate
dalla Corte Costituzionale – con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 – all’art.
33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, deve escludersi ormai con certezza che la
fattispecie oggetto del contendere rientri in un ambito di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (cio’, peraltro, era già stato escluso
anche in precedenza, interpretando la parte di quella norma che si prestava a
dubbi sul punto).—————————————————————–

          La trascrizione controversa è stata
eseguita in forza del 1° comma del citato art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973,
che dispone testualmente che “decorso inutilmente il termine di cui
all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone
notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”
.         

          Ma, come rilevato anche in altre pronunce
di questo ufficio, il 4° comma di quella stessa norma dispone che “con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e
dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per
l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”
.————————————————————————

          Questo decreto non è stato emesso e,
come osservato da questo Tribunale in composizione collegiale nel procedimento
n. 5871/04 R.G., non è logicamente ipotizzabile che, “nella mancanza delle
norme di attuazione cui si riferisce il legislatore, troverebbero applicazione
le norme di attuazione previste dal D.M. 7 settembre 1998 n. 503”
perchè
“l’attuale testo dell’art. 86 è stato introdotto dall’art. 16 del D.Lg. n. 46
del 1999 (che ha sostituito integralmente il previgente Titolo II “Riscos-sione
coattiva” del D.P.R.), e cioè da un provvedimento legislativo posteriore al
predetto D.M.”
.   

          Sicchè, se il legislatore avesse voluto
utilizzare quel decreto di attuazione della norma precedente, lo avrebbe
richiamato e che, al contrario, la previsione di un nuovo decreto di attuazione
esclude l’utilizza-bilità del precedente.——————————————————————-

          E’ evidente che, fin quando non saranno
emanate le norme di attuazione, l’istituto del fermo come previsto dalla norma
qui in discussione non potrà operare.——————

          “Peraltro” – ha osservato ancora
questo Tribunale nel procedimento già citato – “al di là della formulazione
letterale della norma, la necessità di un “nuovo” regolamento (e
l’insufficienza di quello previgente) è postulata dalla nuova configurazione
dell’istituto operata dal D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, che, eliminando la
condizione del previo esperimento del pignoramento, consente il ricorso al fermo
prima dell’instaurazione dell’esecuzione, rendendo cosi’ l’istituto autonomo e
preventivo rispetto al procedimento di esecuzione esattoriale, ma privando, di
conseguenza, il debitore delle normali facoltà e delle difese allo stesso
riconosciute nell’ambito del procedimento di esecuzione (quali ad esempio il
ricorso all’art. 496 c.p.c.). Cosicchè una lettura dell’art. 86 che
configurasse un potere dell’esattore non limitato da un regolamento di
attuazione adeguato alla nuova configurazione dell’isti-tuto si porrebbe contro
i principi costituzionali del diritto di difesa, della parità di trattamento
rispetto a situazioni analoghe, del buon andamento e dell’imparzialità della
pubblica amministrazione”
, andando incontro a sicura censura da parte della
Corte Costituzionale.—————————

          Cosi’ stando le cose, l’iniziativa della
Montepaschi Se.Ri.T. oggetto del
contendere è stata posta in essere in una situazione di totale carenza di
potere.————————–

          La trascrizione del fermo lede il diritto
perfetto di proprietà che il Cavallaro
ha sulla sua autovettura.         

          La cognizione di tale lesione rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario.           

          Sussiste, quindi, a fondamento del
ricorso, il c.d. fumus boni iuris.–

          E sussiste anche il c.d. periculum in
mora
, se si considera come la disponibilità dell’automobile sia, nelle
dinamiche relazionali odierne, indispensabile al lavoro e allo svolgimento della
vita di relazione e alla stessa generica libertà (di muoversi, di frequentare
riservatamente, senza doversi fare accompagnare, di esercitare hobby e sport,
ecc.) di ciascuno e che non puo’ certamente pretendersi che, in presenza di un
atto palesemente illegittimo, l’odierno ricorrente, per il lungo tempo che
servirà per un giudizio ordinario, debba procurarsi – acquistandola o
noleggiandola (in entrambe le ipotesi a caro prezzo) – un’altra auto.  

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 669 bis e segg. e 700
c.p.c.,

ORDINA

al Pubblico Registro Automobilistico di cancellare
immediatamente la trascrizione del fermo relativo all’autovettura targata
BJ491YG di proprietà di Cavallaro Alfio, effettuata su richiesta della
Montepaschi Se.Ri.T s.p.a..———————————————————————

Fissa in trenta giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito.—————————————————————

Catania, 26 novembre 2004.Inserisci
stemma della Repubblica


                                                                                                  
Il Giudice

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