Sul ponte dello Stretto decide il Tar Lazio – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 7867 del 07/12/2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso proposto dalla contro il Comune di Villa San e nei confronti della regione Calabria, in della Stretto di Messina della Fintecna SPA, , in nonchè nei confronti di Rete Ferroviaria SPA e per Regolamento di sul ricorso proposto avanti Visto il ricorso con i Visti gli atti di Viste le memorie prodotte Visti gli atti tutti della Relatore alla Camera di Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
Con ricorso al TAR Calabria Con atto ritualmente Con ordinanza n. 472 del Alla Camera di consiglio del Il ricorso è fondato e va In tal senso si evidenzia Nel caso in esame è Ne segue che, a prescindere Ne segue altresi’ che, Le spese di questa fase del P. Il Consiglio di Stato in sede Ordina che la presente decisione sia Cosi’ deciso in Roma, addi’ 9 novembre 2004, Lucio VENTURINI Presidente Antonino ANASTASI estensore Consigliere Carlo SALTELLI Consigliere Salvatore CACACE Consigliere Adolfo METRO Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Anastasi Lucio Venturini IL SEGRETARIO Rosario Giorgio Carnabuci Depositata in Segreteria il 7 dicembre |
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NOTE
[1] L’ art. 3 u.c. L.. n.
1034/1971("Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali")
dispone:
Negli altri casi, la
competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con
sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ente.
[2] L’art. 3 D. L.vo n. 190/
2002( "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale") è il seguente:
1. I soggetti aggiudicatori
trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le
opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario
l’espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le
risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed
eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei
fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi
dell’articolo 2, comma 1.
2. Ove il soggetto
aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la
proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini
della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 8, comma 1.
3. Il progetto preliminare
delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell’articolo 16
della legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le
eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e
dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla
realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti,
l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto
preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta
emessi i regolamenti di cui all’articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati
ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla
legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto
preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività
espropriative, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè alle
regioni o province autonome competenti per
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