Sul ponte dello Stretto decide il Tar Lazio – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 7867 del 07/12/2004


Sull’annullamento del provvedimento di
approvazione del progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina è
competente il Tar del Lazio. Il Consiglio di Stato ha cosi’ accolto il
ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il Comune di
Villa San Giovanni che aveva chiesto al tribunale amministrativo regionale
della Calabria l’annullamento del provvedimento con il quale il CIPE
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) aveva approvato
il progetto preliminare del ponte sullo Stretto. Secondo i supremi giudici
amministrativi il ricorso è fondato e sussiste la competenza del Tar Lazio
in quanto il provvedimento impugnato non soltanto è stato approvato da un’autorità
statale centrale, ma riguarda anche il progetto di un’opera che,
coinvolgendo gli interessi sia della Regione Calabria che della Sicilia,
produce effetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali in un ambito
territoriale eccedente la circoscrizione del tribunale amministrativo adito
dal Comune.

 



CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 7867 del 07/12/2004

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’economia e delle
finanze, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica –
CIPE, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero
dell’Ambiente, nelle persone dei legali rappresentanti, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ex lege
domiciliano in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

contro

il Comune di Villa San
Giovanni, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Attilio Cotroneo, Giuseppina
Caminiti e Luca De Lucia ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio del primo in Via Dora n. 1;

e nei confronti

della regione Calabria, in
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati
Mauro Iolanda e Angela Marafioti ed elettivamente domiciliato in Roma
Lungotevere dei Mellini n. 10 presso l’avv. D. Maurelli;

della Stretto di Messina
SPA, , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
avvocati Piero d’Amelio, Benedetto Giovanni Carbone e prof. Angelo Clarizia
ed elettivamente domiciliato in Roma Via della Vite n. 7 presso lo studio
del primo;

della Fintecna SPA, , in
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati
Stefano Vinti e Salvatore Alberto Romano ed elettivamente domiciliato in
Roma Via Emilia n. 88 presso lo studio del primo;

nonchè nei confronti

di Rete Ferroviaria SPA e
ANAS SPA, non costituite in questa fase del giudizio;

per Regolamento di
competenza

sul ricorso proposto avanti
al T.A.R. Calabria – Sezione di Reggio Calabria dal Comune di Villa San
Giovanni;

Visto il ricorso con i
relativi allegati;

Visti gli atti di
costituzione nella presente fase del giudizio della Regione Calabria, della
Stretto di Messina SPA e di Fintecna SPA;

Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della
causa;

Relatore alla Camera di
consiglio del 9 novembre 2004 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli
avvocati Maurelli (per delega degli Avv.ti I. Mauro e. Marafioti), D’Amelio,
Carbone, Clarizia, S.A. Romano e Lorizio (per delega dell’avv. Cerulli
Irelli);

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al TAR Calabria
– Sez. di Reggio Calabria ( R.G. 3/2004) il Comune di Villa San Giovanni ha
impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del C.I.P.E.
1.8.2003 n. 66 col quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 del D.
L.vo n. 190 del 2002, il progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di
Messina, nonchè gli atti ad esso presupposti, con particolare riferimento
alla proposta di parere di V.I.A. del 20.6.2003 e ai pareri formulati dal
Ministero per i beni culturali e dalla regione Calabria.

Con atto ritualmente
notificato l’Amministrazione ha proposto istanza di regolamento di
competenza, ritenendo la controversia devoluta alla competenza del TAR
Lazio, in quanto gli atti impugnati promanano da Amministrazione centrale ed
hanno efficacia non limitata alla circoscrizione del Tribunale adito.

Con ordinanza n. 472 del
2004 il TAR Reggio Calabria ha ritenuto non manifestamente infondato il
proposto regolamento, sospendendo il processo.

Alla Camera di consiglio del
9 novembre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va
percio’ accolto.

In tal senso si evidenzia
che, per pacifica giurisprudenza, lo spostamento di competenza dal Tribunale
amministrativo regionale periferico adito a quello del Tribunale del Lazio
si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di
impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata
territorialmente, a nulla rilevando la maggiore o minore importanza che la
detta impugnativa riveste nell’ economia generale del ricorso, e cioè che
si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico,
trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice del
merito, non puo’ essere neppure sommariamente delibata in sede di
regolamento di competenza (ex multis VI Sez. 10.10.2002 n. 5452).

Nel caso in esame è
indubbio che l’atto impugnato – concernendo l’approvazione da parte di
Organo statale centrale del progetto di un’opera interessante sia la Regione
Calabria che la Sicilia – spiega effetti in termini di localizzazione
nonchè ai fini urbanistici, paesaggistici ed ambientali in un ambito
eccedente la circoscrizione del TAR adito dal Comune.

Ne segue che, a prescindere
da ogni altra considerazione, competente a decidere sul ricorso è il TAR
del Lazio, come dedotto dall’Amministrazione

ex art. 3 u.c. L. 6.12.1971 n. 1034[1]
( cfr. in fattispecie
sostanzialmente identica VI Sez. 20.4.2004 n. 3395).

Ne segue altresi’ che,
risultando la competenza del TAR Lazio riconosciuta in base ai criteri
generali, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune
di Villa San Giovanni ( il quale lamenta l’indebita compressione delle
prerogative comunali derivante dal procedimento disegnato

dall’art. 3 del D. L.vo n. 190 del 2002 [2]
) è naturalmente irrilevante
in questa sede incidentale.

Le spese di questa fase del
giudizio possono essere compensate.

P.
Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’istanza di regolamento di
competenza e per l’effetto dichiara che competente a conoscere del ricorso
in epigrafe è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in
Roma.Spese della fase compensate.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, addi’ 9 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in
Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:

Lucio VENTURINI Presidente

Antonino ANASTASI estensore Consigliere

Carlo SALTELLI Consigliere

Salvatore CACACE Consigliere

Adolfo METRO Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria il 7 dicembre
2004

 

 

NOTE

 

[1] L’ art. 3 u.c. L.. n.
1034/1971("Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali")
dispone:

Negli altri casi, la
competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale con
sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’ente.

[2] L’art. 3 D. L.vo n. 190/
2002( "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale") è il seguente:

1. I soggetti aggiudicatori
trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le
opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario
l’espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le
risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed
eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei
fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi
dell’articolo 2, comma 1.

2. Ove il soggetto
aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la
proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini
della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 8, comma 1.

3. Il progetto preliminare
delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell’articolo 16
della legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le
eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e
dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla
realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti,
l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto
preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta
emessi i regolamenti di cui all’articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati
ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla
legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto
preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività
espropriative, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè alle
regioni o province autonome competenti per

https://www.litis.it

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