Il diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte –
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Nel seguente orientamento, la
Cassazione osserva in primo luogo che, ove in uno scontro tra due veicoli deceda
il conducente a cui carico si configuri il fatto illecito, il conseguente
diritto al risarcimento del danno lamentato dal danneggiato nei confronti degli
eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, senza che
incida su tale effetto estintivo la pendenza di un procedimento penale a carico
dell’altro conducente. Nella fattispecie, deve ribadirsi – in conformità a una
giurisprudenza decisamente maggioritaria – che qualora in uno scontro fra due
veicoli rimanga ferita (o, come nella specie, perda la vita) una persona
trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo,
il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato (o dai suoi eredi)
nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in
due anni dalla data dell’incidente perchè, conseguendo l’estinzione del reato
ipso iure al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il
reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo) a costui ascrivibile e deve
farsi decorrere, quindi il termine di prescrizione, senza che possa influire
l’azione penale nei confronti dell’altro conducente del pari coinvolto
nell’incidente. (in termini, ad esempio, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1134; Cass. 3
maggio 1993, n. 5101).
CASSAZIONE CIVILE, Sezione III,
Sentenza n. 12907 del 13/07/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo –
Presidente
Dott. MAZZA Fabio – Consigliere
Dott. MALZONE Ennio –
Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel.
Consigliere
Dott. CALABRESE Donato –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Riunione Adriatica di Sicurtà
s.p.a., incorporante la Lavoro & Sicurtà s.p.a., in persona dei legali
rappresentanti Dott.ri Andrea Cerretti e Giorgio Riva, elettivamente domiciliati
in Roma, via Panama n. 88, presso l’avv. Giorgio Spadafora, che li difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, i persona del Dirigente
Generale dott. Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV
Novembre n. 144, presso gli avv.ti Marcello Britti, Andrea Rossi e Cristofaro
Tarantino, che lo difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
ZURIGO s.a. in persona del
direttore procuratore della società ing. Franco Foglizzo, elettivamente
domiciliato in Roma, via G. Vasari n. 5, presso l’avv. Raoul Rudel, che lo
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
RACITI Carmela; PORCELLO Maria
Rosa; PORCELLO Lucia; BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino; FARINA Milena;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte
d’appello di Catania n. 88/00 del 20 dicembre 1999, deliberata il 5 gennaio 2000
e pubblicata il 12 febbraio 2000 (R.G. 335/97).
Udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dr. Mario
Finocchiaro;
Udito l’avv. Spadafora per la
ricorrente, l’avv. Tarantino per l’INAIL e l’avv. Rudel per la ZURIGO;
Udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del 2^ motivo e rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto 15 – 19 gennaio 1990
RACITI Carmela, POR-CELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia, rispettivamente moglie e
figlie di PORCELLO Benedetto, deceduto, hanno convenuto in giudizio, innanzi al
tribunale di Ragusa BAGLIERI Giovanni, PIGIONE Antonino, FARINA Milena in
qualità di erede di TODARO Giuseppe nonchè le compagnie di assicurazioni
Danubio s.p.a. e Impresa Lavoro & Sicurtà s.p.a.
Esponevano gli attori che il
loro congiunto PORCELLO Benedetto aveva perso la vita, unitamente a TODARO
Giuseppe, in occasione del sinistro stradale verificatosi il 23 gennaio 1981 tra
l’autotreno con rimorchio guidato dal TODARO, assicurato presso la Impresa
Lavoro & Sicurtà s.p.a., e a bordo del quale si trovava il PORCELLO, e il
rimorchio dell’autotreno ove era a bordo BAGLIERI Giuseppe, assicurato presso la
Danubio s.p.a..
Precisavano, ancora, le
attrici, da un lato, che con sentenza irrevocabile, il BAGLIERI era stato
riconosciuto responsabile di omicidio colposo, ritenuto il concorso di colpa del
TODARO nella misura del 50%, dall’altro, che l’autotreno ove si trovava il
BAGLIERI era di proprietà di PICIONE Antonino.
Tutto cio’ premesso le attrici
chiedevano il risarcimento dei danni tutti patiti – patrimoniali e non
patrimoniali – in conseguenza della morte del loro congiunto.
Costituitesi in giudizio le
Compagnie assicurative resistevano alle avverse pretese.
La Danubio Assicurazioni s.p.a.,
in particolare, faceva presente di avere versato l’intero massimale di polizza,
pari a lire cento milioni in apposito libretto di risparmio presso il Banco di
Roma, dopo avere ricevuto sia dalla INAIL che dalla Cassa Svizzera comunicazione
che intendevano esercitare azione di rivalsa per le prestazioni previdenziali
erogate e da erogare in favore degli eredi TODARO e PORCELLO. La Lavoro &
Sicurtà s.p.a., per suo conto, eccepiva la non operatività della garanzia
assicurativa, ai sensi dell’art. 4, lett. a) l. n. 990 del 1969 nel testo
anteriore alla riforma del 1992, perchè PORCELLO Benedetto, in quanto secondo
autista, indispensabile alla circolazione del veicolo, non poteva essere
considerato terzo.
In via subordinata la Lavoro &
Sicurtà, comunque, faceva presente di essere disposta a pagare quando dovuto
secondo gli accertamenti giudiziali, tenuto conto della percentuale di colpa del
TODARO in ordine al verificarsi del sinistro e delle prestazioni a cura
dell’INAIL. Con atto depositato il 7 novembre 1990 interveniva volontariamente
in giudizio l’INAIL, sede di Milazzo, esercitando azione di rivalsa ai sensi
dell’art. 1916 c.c. chiedendo, pertanto, la condanna delle compagnie di
assicurazioni convenute nonchè di BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino e FARINA
Milena al pagamento delle rendite erogate, oltre miglioramenti e interessi di
legge.
Eccepita in corso di causa
dalle compagnie di assicurazione la prescrizione della pretesa dell’INAIL e
svoltasi la istruttoria del caso, il tribunale adito con sentenza 6-16 novembre
1996 cosi’ provvedeva: condanna in solido le Compagnie Danubio Assicurazioni e
Lavoro & Sicurtà , BAGLIERI Giovanni, PICIONE Antonino e FARINA Milena a
corrispondere, a titolo di danno morale, la somma di lire 30 milioni a RACITI
Carmela, a PORCELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia la somma di lire 20 milioni
ciascuna maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo e
detratta la somma di lire 8 milioni ove versata quale provvisionale già
riconosciuta, dichiarando le compagnie tenute al pagamento suddetto anche oltre
l’ammontare dei massimali di polizza rispettivamente pari a lire 100 e 150
milioni; condanna in solido, le Compagnie Danubio Assicurazioni e Lavoro &
Sicurtà, BAGLIERI Giovanni e PICIONI Antonino a corrispondere a titolo di
rivalsa all’INAIL la complessiva somma di lire 601.603.899, e FARINA Milena a
corrispondere, in solido con i primi, la somma di lire 234.991.012, dichiarando
le menzionate compagnie tenute nella differenza tra quanto da esse in concreto
pagato agli eredi di PORCELLO Benedetto e l’importo dei rispettivi massimali,
rivalutati a decorrere dal 30 novembre 1981 e maggiorati degli interessi legali
a decorrere dalla domanda INAIL al saldo.
Gravata tale pronunzia in via
principale dalla Lavoro & Sicurtà e, in via incidentale, dalla Zurigo
Assicurazioni, già Danubio Assicurazioni nonchè dall’INAIL, la Corte di
appello di Catania con sentenza 5 gennaio – 12 febbraio 2000 in parziale riforma
della decisione dei primi giudici cosi’ provvedeva: dichiara la cessazione della
materia del contendere relativamente alla domanda proposta da RACITI Carmela,
PORCELLO Maria Rosa e PORCELLO Lucia contro la Danubio Assicurazioni, cui è
succeduta la Zurigo Assicurazioni;
rigetta l’appello principale
proposto dalla Lavoro e Sicurtà e gli appelli incidentali della Zurigo
Assicurazioni e dell’INAIL confermando tutti gli altri capi della sentenza
impugnata.
Per la Cassazione di tale
ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 27
marzo 2001 e illustrato da memoria, la Riunione Adriatica di Sicurtà,
incorporante della Lavoro & Sicurtà, affidato a 4 motivi.
Resistono, con distinti
controricorso sia l’INAIL che la Zurigo Assicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo,
denunziando "violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. oltre che dei
principi che disciplinano la prescrizione e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3
c.p.c), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.
5 3^ c.p.c.)" la ricorrente Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. censura la
sentenza dei giudici di appello nella parte in cui questa ha affermato che con
riguardo alla domanda proposta dall’INAIL il termine di prescrizione per la
relativa azione è quello quinquennale, previsto per il reato di omicidio
colposo, decorrente dal 23 gennaio 1981, data del decesso del TODARO e del
PORCELLO, e che coincide con la data del sinistro e non quello biennale per il
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
Si osserva, infatti, che ove in
uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si



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