Legittima l’ammissione automatica dell’extracomunitario al gratuito patrocinio – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanze n. 439, 441 e 443 del 29/12/2004
Non fondata la questione di
costituzionalità sulla norma che prevede il beneficio indipendentemente dalle
verifiche sulla situazione reddituale. Altre dichiarazioni della Consulta su
intercettazioni e garanzia del contraddittorio
CORTE COSTITUZIONALE,
Ordinanza n. 439 del 29/12/2004
Presidente
ONIDA
Relatore
MADDALENA
Udienza Pubblica del
30/11/2004
Decisione del
16/12/2004
Deposito del
29/12/2004
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze di rimessione
557/2002
Massime:
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
Signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
–
Carlo MEZZANOTTE Giudice
–
Guido NEPPI MODONA "
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
– Giovanni
Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato
dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo) e dell’art. 142 del decreto legislativo 30
maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
spese di giustizia), riprodotto dall’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale di
Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco, iscritta al n. 557 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
1, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti
l’atto di costituzione di Dugnani Marco nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito
l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano ” chiamato a
pronunciarsi su un reclamo proposto avverso un provvedimento di diniego di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei relativi
compensi, richiesti in dipendenza dell’attività defensionale spiegata
nell’ambito di sei procedimenti radicati ex art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ” ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e
dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell’art.
142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione
all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e irragionevolezza;
che lo
stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001, iscritta al
n. 78 del registro ordinanze 2002, aveva già promosso, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, “nella
parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal
controllo sulla sottostante situazione reddituale”;
che
questa Corte, con ordinanza n. 359 del 2002, ha pero’ restituito gli atti al
giudice di Milano essendo nel frattempo mutato il quadro normativo di
riferimento, affinchè lo stesso giudice valutasse il persistere della rilevanza
della questione sollevata, in quanto, successivamente alla predetta ordinanza di
remissione, l’art. 299 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha abrogato una
delle disposizioni allora censurate, e cioè l’art. 13, comma 10, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e, inoltre, l’art. 142 del
decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del
patrocinio a spese dello Stato nel “processo avverso il provvedimento di
espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
che, con
la nuova ordinanza di remissione, il Tribunale di Milano ritiene che le censure
già formulate con la precedente ordinanza del 4 ottobre 2001 debbano essere
“reiterate” in relazione agli artt. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
come modificato dall’art. 12 della legge

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