Legittima l’ammissione automatica dell’extracomunitario al gratuito patrocinio – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanze n. 439, 441 e 443 del 29/12/2004

Non fondata la questione di
costituzionalità sulla norma che prevede il beneficio indipendentemente dalle
verifiche sulla situazione reddituale. Altre dichiarazioni della Consulta su
intercettazioni e garanzia del contraddittorio

 

CORTE COSTITUZIONALE,
Ordinanza n. 439 del 29/12/2004

 


Presidente


ONIDA


  Relatore


MADDALENA


Udienza Pubblica del


30/11/2004


  Decisione del


16/12/2004


Deposito del


29/12/2004


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


557/2002  


Massime:


 


 

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
Signori:

 


Valerio         ONIDA         Presidente

 


Carlo           MEZZANOTTE     Giudice

 


Guido           NEPPI MODONA      "

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         "

 


Annibale        MARINI            "

 


Franco          BILE              "

 

– Giovanni
Maria  FLICK             "

 


Francesco       AMIRANTE          "

 


Ugo             DE SIERVO         "

 


Romano          VACCARELLA        "

 


Paolo           MADDALENA         "

 


Alfio           FINOCCHIARO       "

 


Alfonso         QUARANTA          "


Franco          GALLO             "


ha pronunciato
la seguente

 

    ORDINANZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato
dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo) e dell’art. 142 del decreto legislativo 30
maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
spese di giustizia), riprodotto dall’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale di
Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco, iscritta al n. 557 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
1, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visti

l’atto di costituzione di Dugnani Marco nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

 


    udito

l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

 


    Ritenuto

che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano ” chiamato a
pronunciarsi su un reclamo proposto avverso un provvedimento di diniego di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei relativi
compensi, richiesti in dipendenza dell’attività defensionale spiegata
nell’ambito di sei procedimenti radicati ex art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ” ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e
dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell’art.
142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione
all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e irragionevolezza;

 

    che lo
stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001, iscritta al
n. 78 del registro ordinanze 2002, aveva già promosso, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, “nella
parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal
controllo sulla sottostante situazione reddituale”;

 

    che
questa Corte, con ordinanza n. 359 del 2002, ha pero’ restituito gli atti al
giudice di Milano essendo nel frattempo mutato il quadro normativo di
riferimento, affinchè lo stesso giudice valutasse il persistere della rilevanza
della questione sollevata, in quanto, successivamente alla predetta ordinanza di
remissione, l’art. 299 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha abrogato una
delle disposizioni allora censurate, e cioè l’art. 13, comma 10, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e, inoltre, l’art. 142 del
decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del
patrocinio a spese dello Stato nel “processo avverso il provvedimento di
espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

 

    che, con
la nuova ordinanza di remissione, il Tribunale di Milano ritiene che le censure
già formulate con la precedente ordinanza del 4 ottobre 2001 debbano essere
“reiterate” in relazione agli artt. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
come modificato dall’art. 12 della legge

https://www.litis.it

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