Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I^ ter
Nelle persone dei Signori
Presidente Dr. Luigi Tosti
Componente, estensore Dr. Franco De Bernardi
Componente Dr. Carlo Taglienti
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso 1395/04 r.g.r. proposto dal signor
F.M., con gli avvocati Nicola Canestrini e Mario Angelelli
contro
il Ministero dell’Interno
per l’annullamento del provvedimento
"4000/C/1000/A/16/03" del 17.11.2003, con cui il Ministro dell’Interno lo ha
espulso dal territorio nazionale.
(omissis)
Fatto e Diritto
Deducendo – oltre che eccesso di potere sotto
svariati profili – violazione
dell’art. 13, commi 1, 3
e 7, del d.lg 286/98 [1],
dell’art. 3, comma 3,
del D.P.R. 394/99 [2] e degli artt. 3 e 7 della "241",[3]
il cittadino senegalese F. M.(che lamenta altresi’ il mancato rispetto di
alcuni fondamentali principi di diritto internazionale: recepiti, a vario
titolo, dal nostro ordinamento positivo) ha impugnato – con contestuale
richiesta di tutela cautelare – il provvedimento n. "4000/C/1000/A/16/03"
del 17.11.2003, con cui il Ministro dell’Interno (sul presupposto di una sua
presunta pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato) lo
ha espulso dal territorio nazionale.
Esperitisi gli opportuni accertamenti
istruttori e rinviatasi "al merito"(ovviamente su istanza di parte:
formulata nell’apposita sede camerale) la delibazione della proposta istanza
incidentale di sospensione, i relativo ricorso è passato in decisione
all’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’11.11.2004:
ed in tale occasione – pur non condividendosi buona parte delle censure con
esso prospettate – è riconosciuto fondato.
Va, innanzitutto, precisato (a confutazione,
appunto, di talune argomentazioni attoree):
che il Ministro dell’Interno è indubbiamente
abilitato ad individuare i comportamenti dello straniero che possono
rivelarsi indici di pericolo per gli interessi primari tutelati dalla norma
attributiva del potere (l’art. 13, 1° comma, del d.lg 286/98);
che la necessità di tutelare il bene
fondamentale rappresentato dalla conversazione delle basi del sistema che
garantisce l’ordinato svolgersi dell’intera vita sociale (chè di questo, in
buona sostanza, si tratta) puo’ legittimamente comportare la compressione di
(altri) valori di rango costituzionale;
che la stessa "Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo" consente espressamente, ai vari Stati, di disporre la
espulsioni d’urgenza che si rendano necessarie nell’interesse pubblico;
che (relativamente alla censura di mancata
acquisizione del nulla osta dell’autorità giudiziaria) a prescindere da
ogni considerazione sull’attuale posizione del ricorrente (che non risulta,
sino a prova contraria, esser formalmente imputato di alcun reato), quella
di cui al 3° comma, sexies, del cennato art. 13 è da qualificarsi – essendo
dettata ai fini della semplice disciplina dell’attività processuale penale
– come norma "d’Azione" e non "di relazione": e non determina quindi il
sorgere, in capo a singoli soggetti, di posizioni giuridiche direttamente
tutelabili (cfr., sul punto, Cass. I°, n. 14853/2000: che ha rilevato come
la violazione di detta norma non possa esser dedotta dallo straniero, il cui
diritto di difesa è comunque tutelato da un’apposita disposizione di
legge);
che (relativamente alla censurata violazione
dell’art. 7 della legge 241/1990), in casi quali quello di specie, le
esigenze di celerità – che consentono di derogare alla regola che impone di
comunicare al destinatario l’avvio del procedimento – devono ritenersi (per
giurisprudenza consolidata) "in re ipsa";
che, sempre per giurisprudenza consolidata,
l’obbligo (posto a carico della p.a.) di tradurre determinati provvedimenti
in una lingua diversa dall’italiano ( essendo finalizzato a permettere allo
straniero di conoscere il contenuto dell’atto: e , quindi, di impugnarlo) ha
un valore puramente strumentale e la sua eventuale inosservanza puo’
pertanto rilevare ai fini della decorrenza dei termini previsti per proporre
ricorso; ma non puo’ di certo incidere sulla validità delle determinazioni
di volta in volta adottate. (E va comunque considerato che, nella
circostanza, l’Autorità di polizia si è trovata dinanzi un soggetto –
pubblicamente conosciuto – che aveva più volte mostrato, anche attraverso
la sua partecipazione ad importanti trasmissioni televisive, di comprendere
perfettamente il nostro idioma).
Fatte queste doverose puntualizzazioni, occorre
rilevare che le (scarne) premesse del provvedimento impugnato indicano che
questo è stato assunto a seguito dell’esame (da parte dell’organo agente)
di una non meglio precisata "documentazione": che dovrebbe (pertanto)
comprovare – com’è detto, d’altronde, nel provvedimento stesso – che
l’interessato ha tenuto "condotte" tali da arrecare un "grave turbamento per
l’ordine pubblico" e da costituire un "pericolo per la sicurezza dello
Stato".
Orbene, l’unica documentazione, avente data
anteriore a quella di adozione del cennato provvedimento, che l’intimato
Dicastero ha depositato in ottemperanza all’ordine istruttorio impartitogli
nella Camera di Consiglio del 26/2/2004 è costituita da una serie di
articoli di stampa riproducenti (non si sa quanto fedelmente) talune
dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine a note vicende di politica
internazionale.
I rimanenti atti versati in giudizio dalla
difesa della resistente – rappresentati dalle ministeriali nn.
"224/B/Div.3/64/NC (Sez. III)" e "400/A/2001/23617/J4" e dalla nota del
Questore di Torino "A11/2004/DIGOS-Sez. Ant (DX/INT- grn)" – sono infatti
stati redatti solo nel febbraio del 2004: e, cioè, circa tre mesi dopo
l’emanazione di detto provvedimento.
In ogni caso, anche a voler prescindere dai
riferimenti temporali di cui si è testè fatto cenno (che non consentono
certo di comprendere sulla base di quali atti il Ministro dell’Interno sia
stato indotto ad assumere la determinazione lesiva), il Collegio deve
constatare come – in corso di causa – non sia comunque stata evidenziata
alcuna "condotta" del ricorrente che possa esser ritenuta pericolosa per
l’ordine costituito o la sicurezza nazionale.
In disparte ogni valutazione sulle
dichiarazioni rese, dall’interessato alla stampa che si presentano, tutto
sommato, di tenore abbastanza equivoco (se solo si pensa che Saddam Hussein
è definito "un dittatore" che "va fermato"; e che gli appartenenti ai
gruppi islamici che potrebbero voler tentare delle reazioni antioccidentali
sono bollati come "facinorosi"), si deve (anzi) convenire sul fatto che -in
oltre 16 anni di permanenza in Italia (10 dei quali trascorsi in un
piccolissimo centro del Torinese, dove il "controllo sociale" è, per sua
natura, particolarmente agevole) – il F.(interno alle cui idee non pare, del
resto, essersi coagulato alcun particolare tipo di consenso) non ha
obiettivamente dato adito, col suo comportamento, a rilievi di sorta. (E,
non a caso, il permesso di soggiorno – a suo tempo concessogli – gli è
sempre stato regolarmente rinnovato).
A quest’ultimo proposito (e con esclusivo
riferimento a quanto emerso in giudizio), si osserva:
che le reiterate "attenzioni investigative" di
cui l’interessato è stato fatto oggetto da parte della polizia torinese
(che ne aveva ipotizzato la contiguità a "formazioni estremiste islamiche")
non hanno evidentemente condotto – come si evince dalla, già citata,
questorile "A11/2004-DIGOS-Sez. Ant. (DX/INT-grn)" del 9/2/2004 – ad alcun
risultato;
che nessun esito hanno avuto, in particolare,
le perquisizioni (volte a ricercare armi, munizioni od esplosivi) effettuate
– nei confronti del F. – nel corso del ’96 ed il 13/11/2003 (quando non è
stato rinvenuto che del semplice materiale ed informativo cartaceo tuttora
all’esame degli inquirenti).
Nel far presente che la cennata nota 9/2/2004
(che pure dà conto dell’attività di consulenza svolta, dal F., per conto
di un’importante fondazione saudita) non fa alcun cenno a quei "flussi
finanziari sospetti" che sono menzionati nelle premesse del provvedimento
impugnato, si rileva altresi’
che la partecipazione dell’interessato al
conflitto interetnico svoltosi, in anno ormai lontani, nel territorio
dell’ex Jugoslavia (circostanza, questa, che non è peraltro stata accertata
direttamente dia nostri organi informativi, ma che, al pari di quella
relativa al
https://www.litis.it
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