Autotrasporto: salvi i contratti (scritti) anche se mancano i dati dell’iscrizione all’albo – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 7 del 14/01/2004
Illegittimo (per disparità)
l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 298/74 che sanzionava l’omissione
con la nullità
Presidente
ONIDA
Relatore
VACCARELLA
Camera di Consiglio del
17/11/2004
Decisione del
11/01/2005
Deposito del
14/01/2005
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze di rimessione
253/2004
Massime:
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 7 del 14/01/2004
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
–
Carlo MEZZANOTTE Giudice
– Guido
NEPPI MODONA “
– Piero
Alberto CAPOTOSTI “
–
Annibale MARINI “
–
Franco BILE “
– Giovanni
Maria FLICK “
–
Francesco AMIRANTE “
–
Ugo DE SIERVO “
–
Romano VACCARELLA “
–
Paolo MADDALENA “
–
Alfio FINOCCHIARO “
–
Alfonso QUARANTA “
–
Franco GALLO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di
un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), modificato
dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il
settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito nella legge
27 maggio 1993, n. 162, e dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256
(Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito in legge 20 agosto
2001, n. 334, promosso con ordinanza del 17 dicembre 2003 dal Tribunale di
Latina nel procedimento civile vertente tra Italcalce s.r.l. e Autotrasporti
Anxur di Francesca Pio & C. s.n.c., iscritta al n. 253 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.
Ritenuto in
fatto
1.” Il
Tribunale di Latina ” adito dalla committente Italcalce s.r.l. in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore Autotrasporti Anxur s.n.c.,
ricorrente in via monitoria per conseguire il pagamento, con gli interessi, del
corrispettivo pari alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d.
“tariffe a forcella” e quanto effettivamente corrisposto per attività di
trasporto di cose effettuata nel periodo dal 1° aprile 1993 al gennaio 2000 ”
con ordinanza del 17 dicembre 2003, solleva d’ufficio questione di legittimità
costituzionale, per asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione
dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato
dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il
settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e della norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.
1.1. ”
In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la opponente, Italcalce
s.r.l., aveva lamentato, tra le altre cose, la insufficienza della
documentazione posta a base della pronuncia monitoria, nonchè la derogabilità,
alla luce della sua natura proibitiva e non imperativa, del sistema tariffario
c.d. a forcella, regolato dalla legge n. 298 del 1974, di per sè comunque
confliggente con il regolamento CE n. 4058 del 1989; che l’opposta,
Autotrasporti Anxur s.n.c., aveva respinto le deduzioni avverse, ribadendo, tra
l’altro, il carattere obbligatorio del sistema tariffario “a forcella”,
comportante la sostituzione di diritto delle clausole difformi, nonchè la sua
conformità alla normativa europea, verificata positivamente sia dalla Corte di
giustizia che dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1996; che il
giudizio era già stato sospeso in attesa della definizione della questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del
10 novembre 2001 e poi decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della
manifesta inammissibilità, con ordinanza n. 492 del 2002.
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