Le modifiche al diritto societario DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n.310 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

Emanate con
un decreto legislativo approvato poco prima di Natale le ultime integrazioni
e correzioni alla disciplina del diritto societario e al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia. Il documento, pubblicato sulla GU n.
305 del 30.12.2004, introduce numerose correzioni e integrazioni ai decreti
legislativi nn.5 e 6 del 2003, relativi alla riforma del diritto societario,
nonchè ai Testi unici in materia bancaria (TUB) e di intermediazione
mobiliare (TUF). Tra le principali modifiche, la limitazione del tempo
previsto per lo scambio di memorie tra le parti nel processo societario;
l’estensione della regola di presunzione di utilizzabilità dei fatti non
contestati; il termine di convocazione dell’assemblea ordinaria; l’eleggibilità
alle cariche ed una nuova disciplina delle emissioni di obbligazioni.
Ulteriori novità di rilievo riguardano l’applicazione della riforma alle
società quotate in borsa e alle società bancarie; la facilitazione della
procedura di trasformazione delle società a responsabilità limitata in
società per azioni e la deliberazione a maggioranza semplice per gli
interventi di mero adattamento degli statuti e degli atti costitutivi alle
nuove regole. Il decreto contiene, inoltre, una rideterminazione dei criteri
per quanto concerne i parametri delle immobilizzazioni e delibera in merito
ai patrimoni separati. Al Capo IV, infine, interviene anche sul testo unico
bancario di cui al decreto legislativo n.385 del 1993.

 


DECRETO LEGISLATIVO 28
dicembre 2004, n.310 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto
societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

 

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli
articoli

76 [1]
e 87 della Costituzione;

Visto regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice
civile;

Visto il
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie;

Visto il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma
del diritto societario, ed in particolare

l’articolo 1, commi 2 e 5 [2]
;

Visto il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione

dell’articolo 12 [3]
della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366;

Visto il
decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed
integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonchè ai decreti
legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;

Ritenuto di
dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati
decreti;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n.
366 del 2001;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 2004;

Sulla
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a il seguente decreto
legislativo:


Articolo 1


Modifiche all’articolo 5 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 5, [4]
comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 5 del 2003", dopo la
parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".


Articolo 2


Modifiche all’articolo 7 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 7 [5]
del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario ai fini
dell’attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine
non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche";

b) dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se
nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le
ulteriori repliche non puo’ essere inferiore a venti nè superiore a
quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra
quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni
effettuate.".


Articolo 3


Modifiche all’articolo 8 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 8 [6]
del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma
1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono soppresse;

b) al comma
1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";

c) al comma
2, lettera b), le parole: "se ha chiamato" sono sostituite dalle seguenti:
"se sono stati chiamati";

d) al comma
2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";

e) al comma
3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";

f) dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Se
nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di fissazione
dell’udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine
assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.".


Articolo 4


Modifiche all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 10 [7]
del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti
allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.".


Articolo 5


Modifiche all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 17 [8]
del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel
processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere
notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere
depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima notificazione.".


Articolo 6


Modifiche all’articolo 38 del
decreto legislativo n. 5 del 2003

1.

All’articolo 38 [9]
, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
5 del 2003, il numero: "4" è sostituito dal seguente: "2".

Capo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
CODICE CIVILE


Articolo 7


Modifiche all’articolo 2346 del
codice civile

1.

All’articolo 2346 [10]
, quarto comma, secondo periodo, del codice
civile, le parole:

"L’atto
costitutivo" sono sostituite dalle seguenti: "Lo statuto".


Articolo 8


Modifiche all’articolo 2359 del
codice civile

1.
<a href="javascript:open_nota(31387,11)" style="text-decoration: none; text-underline: none;

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed