Capo I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli
76 [1] e 87 della Costituzione;
Visto regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice
civile;
Visto il
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie;
Visto il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma
del diritto societario, ed in particolare
l’articolo 1, commi 2 e 5 [2];
Visto il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 [3] della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
Visto il
decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed
integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonchè ai decreti
legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;
Ritenuto di
dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati
decreti;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n.
366 del 2001;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 2004;
Sulla
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Modifiche all’articolo 5 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 5, [4] comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 5 del 2003", dopo la
parola: "ovvero" sono inserite le parole: "dalla scadenza".
Articolo 2
Modifiche all’articolo 7 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 7 [5] del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove necessario ai fini
dell’attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine
non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche";
b) dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Se
nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le
ulteriori repliche non puo’ essere inferiore a venti nè superiore a
quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra
quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni
effettuate.".
Articolo 3
Modifiche all’articolo 8 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 8 [6] del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, lettera b), le parole: "da parte del convenuto" sono soppresse;
b) al comma
1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";
c) al comma
2, lettera b), le parole: "se ha chiamato" sono sostituite dalle seguenti:
"se sono stati chiamati";
d) al comma
2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";
e) al comma
3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla
scadenza del relativo termine";
f) dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Se
nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di fissazione
dell’udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine
assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.".
Articolo 4
Modifiche all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 10 [7] del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti
allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.".
Articolo 5
Modifiche all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 17 [8] del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel
processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere
notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere
depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima notificazione.".
Articolo 6
Modifiche all’articolo 38 del
decreto legislativo n. 5 del 2003
1.
All’articolo 38 [9], comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
5 del 2003, il numero: "4" è sostituito dal seguente: "2".
Capo II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
CODICE CIVILE
Articolo 7
Modifiche all’articolo 2346 del
codice civile
1.
All’articolo 2346 [10], quarto comma, secondo periodo, del codice
civile, le parole:
"L’atto
costitutivo" sono sostituite dalle seguenti: "Lo statuto".
Articolo 8
Modifiche all’articolo 2359 del
codice civile
1.
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