La diffusione di foto segnaletiche alla stampa viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza 11/01/2005 relativa al caso 50774/99
Trasmettere agli
organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale
costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
Il principio è
stato affermato in una recente sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo (50774/99,
11 gennaio 2005) originata dal ricorso di un’insegnante italiana – fermata e
posta agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere,
evasione fiscale e falso – la cui fotografia, scattata durante le indagini, era
stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dell’ordine e
quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
La sentenza
conferma i principi già sostenuti in numerosi provvedimenti dal Garante
italiano, il quale è più volte intervenuto stabilendo il divieto di diffondere
le foto segnaletiche, anche nell’ambito di conferenze stampa, se non ricorrono
fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico. (v.
Provv. 19 marzo 2003; Comunicato stampa: 26
novembre 2003 – 8
aprile 2003)
I giudici di
Strasburgo hanno messo in evidenza che rispetto ad altri casi oggetto di
precedenti pronunce della Corte (cfr. Von Hannover/Germania, 59320/00, 24 giugno
2004) la fattispecie in esame presentava alcune peculiarità: essa, in primo
luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata
proveniente dal fascicolo d’inchiesta era stata fornita ai giornali da agenti
della Guardia di finanza.
Il fatto che, nel
caso di specie, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico ” secondo la
Corte – giustifica una contrazione della legittima "zona di interazione tra
l’individuo e i terzi" (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri)
che non puo’ espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un
procedimento penale.
Per accertare la
lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato ” conformemente
alla sua giurisprudenza ” il rispetto dei requisiti previsti dall’Art. 8(2)
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale comma stabilisce, infatti,
che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se cio’ è
“previsto dalla legge”, e “necessario, in una società democratica” per
raggiungere gli scopi indicati nello stesso comma (pubblica sicurezza,
protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei
diritti e della libertà altrui.).
In particolare,
quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato l’inapplicabilità al caso in
oggetto dell’eccezione al segreto degli atti di indagini prevista dall’articolo
329(2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda
unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria
ai fini della prosecuzione dell’indagine, il che non è sostenibile nel caso di
specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni
normative che giustificassero l’ingerenza nella vita privata della ricorrente, e
non ha ritenuto di doversi pronunciare sull’altro requisito imponendo allo Stato
italiano di risarcire l’insegnante delle spese processuali.



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