La notifica alla controparte processuale deve essere improntata al principio dell’effettiva conoscibilità. – CAssazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 458 del 13/01/2005
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La notifica alla
controparte processuale deve essere improntata al principio dell’effettiva
conoscibilità. E’ quanto stabiliscono le Sezioni unite civili della Corte di
cassazione, con l’ordinanza 458/2005 (interlocutoria, in quanto impone la
rinnovazione della notifica) depositata lo scorso 13 gennaio.
L’ordinanza riguarda un ricorso per cassazione notificato alla controparte con
le modalità dell’articolo 140 del Codice di procedura civile (la norma che
regola i casi di irreperibilità del destinatario della notificazione). Più in
concreto, i giudici delle Sezioni unite dovevano chiarire le conseguenze della
mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle formalità
previste dall’articolo 140 del Codice.
La Sezione tributaria della Corte aveva ritenuto che sull’inesistenza (non
sanabile con la costituzione in giudizio della controparte) o sulla nullità
della notificazione (sanabile) esistesse un contrasto di giurisprudenza.
Le Sezioni unite, pur ravvisando che il contrasto sul punto non esisteva ”
perchè le questioni indicate nell’ordinanza di remissione riguardavano due
modalità diverse di notificazione ” hanno ritenuto, comunque, di pronunciarsi
sulla questione, innovando rispetto ai precedenti orientamenti.
Per un costante orientamento della Corte si ritengono perfezionate le modalità
indicate dall’articolo 140 con il deposito dell’avviso nella casa comunale,
l’affissione dell’avviso di deposito sulla porta di abitazione del destinatario
e la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ricevimento. Non è ritenuto
essenziale per il perfezionamento della notifica, nè la consegna della
raccomandata al destinatario nè l’allegazione dell’avviso di ricevimento
all’originale dell’atto della notifica. La giurisprudenza, su questo punto è
compatta e come estermi si possono citare un precedente recente (Cassazione
3389/2004) e uno più remoto, ma delle Sezioni unite (sentenza 5825/1981).
Un primo passaggio importante dell’ordinanza n. 458 consiste nel discernere gli
effetti del principio stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza 477/2002 e
ordinanza 69/2004). Secondo questo orientamento, gli effetti della notificazione
devono essere ricollegati al solo compimento degli atti che la legge impone allo
stesso notificante. Vale, dunque, la consegna all’ufficiale giudiziario e non
quella effettiva da parte di quest’ultimo al destinatario. In questo modo sul
notificante non pesano gli effetti di eventuali ritardi da addebitare a un
procedimento, che dal momento della consegna, sfugge al suo controllo.
Quando pero’ ” spiegano le Sezioni unite ” non si tratti di stabilire la
scadenza di un termine che incombe in capo al notificante, ma di stabilire la
data di decorrenza di una successiva fase processuale, occorre fare riferimento
anche al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona per il
destinatario dell’atto. Perchè “anche il diritto a resistere a una pretesa è
una situazione giuridica costituzionalmente tutelata”. L’ordinanza spiega che
“in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario,
un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impone che le
garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario medesimo siano
ispirate a un criterio di effettività”.
Fissato questo principio la Corte torna all’articolo 140. L’allegazione
dell’avviso di ricevimento, non puo’ essere considerata priva di importanza,
secondo i giudici, perchè da questo risulta per quale motivo il destinatario
non ha ricevuto la notifica (trasferimento, decesso, rifiuto da parte delle
persone abilitate a ricevere l’avviso). La mancata allegazione produce ” secondo
l’ordinanza ” un effetto di nullità, ma non di inesistenza della notificazione,
che va quindi rinnovata (articolo 291 del Codice di procedura civile). Dunque,
la pronuncia assume la forma di un’ordinanza provvisoria, imponendo una nuova
notificazione. (Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore)



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