Necessaria una giustificazione ambientale per costruire in zone protette – TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 711 del 18/12/2004
I provvedimenti che autorizzano l’edificazione in
zone protette di rilevante interesse paesaggistico devono indicare le ragioni
per le quali le opere da costruire sono adeguate alle caratteristiche ambientali
della zona. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha
cosi’ accolto il ricorso di Italia Nostra e del WWF contro il Comune di Duino
Aurisina e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che avevano autorizzato
interventi di sbancamento nell’ex cava di Sistiana per la valorizzazione
turistica della baia. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in
quanto l’amministrazione regionale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le
quali gli interventi predisposti erano considerati compatibili con le
caratteristiche ambientali della baia, che rappresenta una zona di notevole
interesse pubblico per l’importanza paesaggistica della fascia costiera.
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 711 del 18/12/2004
Il
Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia,
nelle persone dei magistrati:
Enzo Di Sciascio ” Presidente f.f.
Oria Settesoldi – Consigliere
Vincenzo Farina ” Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
s e n t
e n z a
sul ricorso n. 139/04 proposto dal W.W.F.”
Associazione italiana per il world wide fund for nature O.N.L.U.S e da Italia
Nostra ” O.N.L.U.S., in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Ceruti ed Alessandro Tudor,
domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Trieste, Via San Nicolo’ n. 30;
c o n t r o
– il Comune di Duino Aurisina, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Sampietro e
Giuseppe Sbisà, domiciliato presso il loro studio in Trieste, Via San Francesco
n. 11;
– la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vinicio
Martini, domiciliata presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione in
Trieste, Via Carducci n. 6;
e nei confronti
– della SGP Immobiliare S.S. G.& P. s.r.l., in
persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Renato Fusco, domiciliata presso il suo studio in Trieste, Via di Donota n. 3;
– della S.T.-Sviluppo turistico Sistiana s.p.a,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
p e r l’annullamento dei seguenti atti:
– del provvedimento del Direttore Regionale
della Pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli in data
28.11.2003 prot. n. P.T./15711/1.410- LTR recante autorizzazione paesaggistica
ex art. 151 del d.lgs. 490/1999 alle ditte Immobiliare SS. G. e P.s.r.l. e S.T.
Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. per "opere di modellamento del
fronte e del fondo della ex cava di Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRPC
Ambito A8 ” Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina";
– del presupposto parere del Servizio regionale
della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in data 27.11.2003;
– della concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Duino Aurisina in data 11.2.2004 prot. n. 3415 alle ditte Immobiliare
SS. G. e P. s.r.l. e S.T, Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. relativa
alla realizzazione dell’ opera di modellamento della ex cava di Sistiana
preordinata alla realizzazione di interventi edilizi, e del preventivo parere
della Commissione edilizia comunale integrata del 23.12.2003;
– di ogni altro atto presupposto, collegato,
inerente, conseguente e derivato;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e
depositato presso la Segreteria;
Visti tutti gli atti di costituzione in giudizio
delle parti resistenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17.11.2004 –
relatore il Consigliere Vincenzo Farina – i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Le associazioni ricorrenti premettono di aver
interesse al ricorso e di essere legittimate all’impugnazione perchè gli atti
impugnati sono suscettibili di arrecare un grave pregiudizio ambientale e
paesaggistico ad un territorio plurivincolato e pluritutelato (in particolare
dal D.M 29 maggio 1981).
Entrambe avevano partecipato al procedimento,
sia in relazione alla variante n. 21 al PRGC che al PRPC dell’ambito 8,
impugnate con il ricorso n. 414/2003 avanti questo T.A.R., conclusosi con la
sentenza n. 287 del 22.5.2004 di accoglimento del ricorso stesso.
E’ opportuno riepilogare i termini essenziali di
quest’ultimo.
Le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento:
1) del decreto n. 0137/Pres. del 16.5.2003 del
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (pubblicato sul BUR n.
24 dell’11.6.2003) di conferma dell’esecutività della delibera consiliare n. 4
del 2.4.2003 del Comune di Duino Aurisina di approvazione della variante n. 21
del PRGC;
2) della delibera della Giunta regionale n. 1305
dell’8.5.2003 avente ad oggetto la conferma dell’esecutività della delibera
consiliare n. 4 del 2.4.2003 del Comune di Duino Aurisina di approvazione della
variante n. 21 del PRGC;
3) della nota n. 5569 del 30.4.2003 del
Direttore regionale della pianificazione territoriale recante parere n. 063/03;
4) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 4 del 2.4.2003 recante approvazione, con modifica, della
variante parziale n. 21 del PRGC;
5) della delibera della Giunta regionale n. 243
del 3.2.2003 recante proposizione di riserve regionali vincolanti alla variante
parziale n. 21 del PRGC di Duino Aurisina;
6) del parere della Commissione consiliare
urbanistica del Comune di Duino Aurisina (di cui si ignorano gli estremi) sulle
osservazioni alla variante parziale n. 21 del PRGC;
7) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 42 del 25.9.2002 recante modifica della delibera consiliare n.
28 del 25.7.2002;
8) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 28 del 25.7.2002 recante adozione della variante parziale al
PRGC;
9) del decreto del Direttore regionale
dell’ambiente della Regione Friuli V.G. n. AMB/263 ” SIC/87 del 28.2.2003
recante valutazione favorevole, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DPR 357/1997,
della variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;
10) della relazione istruttoria del Servizio per
la valutazione di impatto ambientale del 25.2.2003 recante valutazione di
incidenza della variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;
11) della nota DP/7/5/578 del 6.6.2003 della
Direzione regionale dei parchi recante parere, ai sensi della DGR n. 2600 del
18.7.2002, sulla variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;
12) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 9 del 30.5.2003 recante approvazione, con modifica, del PRPC
di iniziativa privata "Ambito A8 Baia di Sistiana" (pubblicata all’albo pretorio
dal 6.6.2003 per 15 giorni consecutivi);
13) del parere del Direttore regionale della
pianificazione territoriale della Regione Friuli VG n. 066/03 in data 9.5.2003;
14) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 43 del 25.9.2002 recante modifica della deliberazione
consiliare n. 29 del 25.7.2002;
15) della delibera del Consiglio comunale di
Duino Aurisina n. 29 del 25.7.2002 recante adozione del PRPC di iniziativa
privata "Ambito A8 -Baia di Sistiana";
16) del decreto del Direttore regionale
dell’ambiente della Regione Friuli V.G. n. AMB/264 ” SIC/69 del 28.2.2003
recante valutazione favorevole, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del DPR 357/1997,
del PRPC di iniziativa privata relativa all’ambito A8 ” Baia di Sistiana in
Comune di Duino Aurisina;
17) della relazione istruttoria del Servizio per
la valutazione di impatto ambientale del 26.2.2003 recante valutazione di
incidenza del PRPC di iniziativa privata relativa all’ambito A8 ” Baia di
Sistiana in Comune di Duino Aurisina;
18) della nota DP/8/9/7035 del 9.12.2002 della
Direzione regionale dei parchi recante parere, ai sensi della DGR n. 2600 del
18.7.2002, sul PRPC di iniziativa privata relativa all’ambito A8 ” Baia di
Sistiana in Comune di Duino Aurisina;
Le ricorrenti esponevano che la Baia di Sistiana,
stupendo tratto di costa in Comune di Duino Aurisina (TS) era minacciata da un
progetto di presunta "valorizzazione turistica" predisposto dalle ditte
proprietarie (la SGP Immobiliare SS. G. e P. SRL di Mantova, la IGM Mare s.r.l.
e la Parrocchia di S. Francesco di Sistiana) che ne avrebbero stravolto
definitivamente la morfologia, pregiudicandone in modo irreversibile i valori
ambientali e paesistici e con notevoli costi ambientali.
Il progetto preliminare di valorizzazione
turistica della Baia di Sistiana superava il vaglio della procedura di V.I.A.
regionale. Tuttavia la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18
luglio 2002, di espressione del giudizio di compatibilità ambientale,
subordinava la realizzazione del progetto all’approvazione del piano
particolareggiato di iniziativa privata relativo all’Ambito A8, ed essendo
questo in contrasto con lo stesso strumento urbanistico generale del Comune la
sua approvazione presupponeva una variante del PRGC.
Cosi’ lo stesso giorno, il 25 luglio 2002, il
Consiglio comunale di Duino Aurisina, con la delibera n. 28 adottava la
"variante parziale al PRGC recante modifiche normative e cartografiche connesse
alla trasformazioni previste nell’ambito A8 ” Baia di Sistiana" e, con la
impugnata delibera n. 29, adottava anche il "PRPC di iniziativa privata Ambito
A8 – Baia di Sistiana".
Italia Nostra, WWF e Legambiente presentavano
tempestive e puntuali osservazioni sulla variante n. 21 al PRGC, che non
sarebbero state pero’ portate all’attenzione del Consiglio comunale, in quanto
dichiarate inammissibili in una fantomatica riunione della Commissione
consiliare urbanistica mai verbalizzata.
Anche il Soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio della Regione Friuli V.G. con la nota in data
21 novembre 2002 formulo’ un parere fortemente critico sulla variante n. 21 al
PRGC, rilevando diversi profili di non compatibilità del programma progettuale
di valorizzazione della Baia di Sistiana con i beni sottoposti al vincolo
paesaggistico e a prossimo vincolo storico monumentale (la chiesetta
settecentesca di San Giuseppe).
Con la impugnata delibera n. 243 del 3.2.2003 la
Giunta regionale, pur prescindendo totalmente dal parere del Soprintendente (in
quanto ritenuto competente ad esprimere le proprie valutazioni sulla variante al
PRGC limitatamente alla compatibilità con i beni culturali, ma non con quelli
paesaggistici), propose riserve motivate vincolanti alla variante parziale n. 21
del PRGC di Duino Aurisina.
Il Consiglio comunale, con la impugnata delibera
n. 4 del 2 aprile 2003, approvo’ allora un "Documento unitario" sulle riserve
regionali e sulle osservazioni presentate, dando mandato ad un professionista di
redigere una nuova stesura degli elaborati cartografici e normativi.
Su conforme parere del direttore regionale della
pianificazione territoriale, il Presidente della Regione, con il decreto
impugnato sub 1 in epigrafe, confermo’ l’esecutività della predetta delibera
consiliare di Duino Aurisina n. 4/2003 di presunta approvazione della variante
n. 21 al PRGC (con l’introduzione di talune modifiche d’ufficio).
Infine, con l’impugnata delibera del 30 maggio
2003 n. 9 il Consiglio comunale, anche qui malgrado le osservazioni critiche
formulate dalle associazioni ricorrenti e senza attendere il parere del
Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio (poi espresso in
termini negativi in data 9 giugno 2003), approvava il PRPC di iniziativa privata
dell’Ambito A8 ” Baia di Sistiana.
Nel corso del procedimento di approvazione della
variante 21 al PRGC e del PRPC, ma secondo percorsi paralleli e totalmente
autonomi, si erano svolte presso gli uffici regionali le procedure di
valutazione di incidenza degli stessi strumenti urbanistici (che interessano
siti di importanza comunitaria) ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997, le quali
si concludevano entrambe con giudizi favorevoli espressi dal Direttore regionale
dell’ambiente con i gravati decreti nn. 263 e 264 del 28 febbraio 2003.
Come si è detto, il T.A.R accoglieva il ricorso
n. 414/03, annullando
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