Rischia il carcere chi schiaffeggia i figli senza motivo – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 46775 del 02/12/2004


Chi prende a schiaffi la figlia minorenne senza
motivo rischia una condanna per il reato di percosse. E’ quanto accaduto ad un
padre napoletano che, mentre si trovava sulla spiaggia con la moglie e la figlia
minorenne, aveva schiaffeggiato ripetutamente la bambina, rea di essersi
sporcata le mani disegnando sulla sabbia alcuni cuoricini dedicati alla mamma.
Per questo motivo la moglie lo aveva denunciato e sia il Tribunale che la Corte
di Appello di Napoli lo avevano condannato ad un mese di carcere per il reato di
percosse. La Suprema Corte ha confermato la condanna, ravvisando nella condotta
dell’uomo un abuso dello "jus corrigendi".

 



CASSAZIONE
PENALE, Sezione V, Sentenza n. 46775 del 02/12/2004

 

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V
SEZIONE PENALE


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/6/2003 la corte d’appello di
Napoli, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città in
data 14/10/2002, che aveva condannato D. G. V. alla pena di mesi due di
reclusione per il reato di lesioni personali in danno della figlia D. G. M. C.,
riqualificato il fatto come percosse ex art. 581 c.p., rideterminava la pena,
come le già concesse attenuanti generiche, in mesi uno di reclusione e
confermava nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la menzionata sentenza della corte
d’appello di Napoli il D. G. proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per
cassazione.

L’imputato chiedeva l’annullamento della
sentenza impugnata, deducendo: violazione dell’art. 195 co. 3 c.p.p. con
riferimento all’utilizzazione della testimonianza indiretta di C. M.;
travisamento del fatto e mancanza o manifesta illogicità della motivazione con
riferimento all’affermazione della sua responsabilità penale.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, l’art. 195 c.p.p. commina
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette solo se sia disattesa
l’espressa richiesta di parte di audizione dei testi di riferimento (Cass.
15/12/1998, Leone).

Nella specie, non risulta che le parti abbiano
chiesto l’escussione delle figlie minori della teste C. e dell’imputato, per
cui, correttamente, è stata utilizzata la testimonianza de relato della stessa
C.

Il secondo ed il terzo motivo si concretano in
censure in fatto, sottese ad una diversa lettura delle risultanze processuali,
non consentita in sede di legittimità.

In ogni caso, la corte territoriale ha
giustificato le responsabilità del D. G. per il reato di percosse con
motivazione, congrua ed esente da vizi, fondata sulla testimonianza della C.,
sul referto medico e sull’esclusione dell’esercizio dello ius corrigendi da
parte dell’imputato, che aveva schiaffeggiato la figlia M. C., perchè stava
disegnando sulla sabbia, insieme alla sorella, dei cuoricini con la parola
mamma.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma
di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione
delle spese di parte civile, liquidate in Euro 1.800,00 comprensivi di spese
vive.

Roma, 1/7/2004.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004.

 

 

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