Università “libere”: le controversie sugli appalti non competono al Tar – TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 351 del 18/01/2005

Università  "libere": le
controversie sugli appalti non competono al Tar a condizione che l’Ateneo non
sia assoggettabile alla disciplina del D.Lgs 157/95. Non incide sul riparto di
giurisdizione la volontaria sottoposizione alle regole dell’evidenza pubblica

 


TAR LAZIO, Sezione III,
Sentenza n. 351 del 18/01/2005

Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione
Terza

Composto dai Signori
Magistrati:

Stefano BACCARINI                   
Presidente

Vito CARELLA                           
Componente

Alessandro TOMASSETTI          
Componente-Relatore

ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso n.
9305/2004 proposto da C.M. SISTEMI S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio M. Caporale e
Marco Selvaggi ed elett.te dom.ta presso lo studio legale Caporale in Roma, via
Veneto n. 146;

CONTRO

– la Libera Università
Maria Santissima Assunta L.U.M.S.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Galli ed elett.te
dom.ta presso il suo studio in Roma, via del Consolato n. 6;

E NEI
CONFRONTI

– della Datamat S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Filippo Lattanti e Francesco Saverio Cantella ed elett.te dom.ta
presso il loro studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47.

PER
L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

– del verbale per la
valutazione delle offerte relative alla “Gara d’appalto per la realizzazione di
una applicazione WEB di e-business e il trattamento elettronico dei modelli per
l’elaborazione della base di conoscenza delle PMI siciliane” del 28 maggio 2004,
conosciuto il 12 luglio 2004, con il quale la Commissione di valutazione
nominata dalla L.U.M.S.A. ha redatto la graduatoria della gara citata,
aggiudicando provvisoriamente l’appalto alla società DATAMAT S.p.a.;

– del verbale del 15
giugno 2004, con il quale la Commissione di valutazione, a seguito dei
chiarimenti ricevuti dalla società Datamat S.p.a. a causa dell’offerta
anormalmente bassa, ne ha confermato la posizione di aggiudicataria provvisoria;

– del verbale del 23
aprile 2004, con il quale la Commissione di valutazione ha erroneamente
accertato in sede di prequalifica la completezza della documentazione presentata
dalla società Datamat S.p.a.;

– del verbale del 27
maggio 2004 con il quale la Commissione di valutazione ha attribuito ai
concorrenti i punteggi relativi alle offerte tecniche;

– del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, se esistente, comunque non conosciuto e non
comunicato;

– ove occorra del bando
di “Gara d’appalto per la realizzazione di una applicazione WEB di e-business e
il trattamento elettronico dei modelli per l’elaborazione della base di
conoscenza delle PMI siciliane” e del Capitolato d’oneri;

– del contratto di
affidamento del servizio oggetto dell’appalto, se esistente, comunque di estremi
non conosciuti, eventualmente stipulato dalla L.U.M.S.A. con la società
aggiudicataria;

– di ogni altro atto o
provvedimento presupposto, connesso, conseguente ancorchè non conosciuto e non
comunicato, per il quale si formula espressa riserva di proporre motivi
aggiunti.

NONCHE’ PER
L’ACCERTAMENTO

– del diritto della
ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per
equivalente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

      Visto il ricorso
con i relativi atti.        

      Visti gli atti di
costituzione in giudizio della L.U.M.S.A. e della Datamat S.p.a.

      Visti gli atti
tutti di causa.         

      Designato
Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.       Udite le parti, come da
verbale, alla pubblica udienza del 24 novembre 2004.

FATTO

      Con ricorso n.
9305/2004 notificato il 20 settembre 2004 e depositato in data 29 settembre
2004, la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti
fatti:

      Con bando
pubblicato sulla GUCE in data 20 marzo 2004, la L.U.M.S.A. indiceva la gara per
l’affidamento della realizzazione di una applicazione WEB di e-business e il
trattamento elettronico dei modelli per l’elaborazione della base di conoscenze
delle PMI siciliane.

      Oggetto
dell’appalto era la dotazione del Centro di Ricerca dell’Università LUMSA di
strutture per contribuire con efficacia/efficienza all’evoluzione del sistema
delle piccole e medie imprese siciliane.

      L’oggetto
dell’appalto e la modalità di realizzazione del servizio sono descritte
partitamente nel capitolato d’oneri.

      Trattandosi di
appalto di servizi, la disciplina normativa applicabile è quella fissata dal
D.Lgs. n. 157/1995.

      Al fine di
selezionare il soggetto cui affidare l’appalto, la LUMSA adottava una procedura
ristretta accelerata di appalto concorso, giustificata con l’esigenza di
rispettare i tempi di completamento del progetto fissati nel disciplinare che
regola i rapporti tra la LUMSA ed il MIUR; il criterio per l’aggiudicazione era
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 23 D.Lgs. n. 157/1995.

      Il progetto di
cui alla gara de qua prevedeva un finanziamento per il 60% con fondi del
F.E.S.R.; per il 20% con i fondi di rotazione ex L. n. 183/1987 e per il 20%
dalla LUMSA.

      L’importo globale
dell’appalto era di Euro 760.000,00.

      Per espressa
previsione del bando, il capitolato costituiva parte integrante del bando stesso
e, dunque, andava a costituire la lex specialis al cui rispetto
l’amm

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