L’affidamento dei figli assegna anche la casa coniugale – Cassazione Civile, Sentenza n. 408 del 12/01/2005
In caso di divorzio, la casa coniugale puo’ essere assegnata
solamente al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli
convivono oltre la maggiore età, purchè non autosufficienti economicamente. Lo
ha sottolineato la Corte di cassazione con la sentenza n. 408 del 2005,
depositata lo scorso 12 gennaio.
Nel caso
esaminato dalla Corte la casa coniugale era stata assegnata alla moglie in sede
di divorzio, in quanto a lei erano state affidate le figlie minorenni. Passati
alcuni anni, a fronte dell’uscita di casa di una delle figlie e della raggiunta
indipendenza economica da parte della figlia che era rimasta a vivere con la
madre, il marito ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio al fine di
ottenere la revoca dell’assegnazione. La domanda è stata respinta
dal Tribunale, ma
è stata accolta dalla Corte d’appello
La moglie ha,
quindi, proposto ricorso per Cassazione per ottenere la riconferma
dell’assegnazione.
La materia dell’assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel
divorzio è stata lungamente dibattuta dalla giurisprudenza negli anni passati,
con esiti contrastanti.
Da una parte c’è la tesi secondo cui la casa coniugale puo’ essere assegnata
solo in favore del genitore affidatario dei figli (oppure di quello convivente
con i figli maggiorenni), con la conseguenza che, in assenza di figli, o
comunque in assenza di figli ancora dipendenti dai genitori, la casa resta nella
disponibilità del proprietario (o del titolare del diritto personale di
godimento in I n caso di divorzio, la casa coniugale puo’ essere assegnata
solamente al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli
convivono oltre la maggiore età, purchè non autosufficienti economicamente. Lo
ha sottolineato la Corte di cassazione con la sentenza n. 408 del 2005,
depositata lo scorso 12 gennaio.
Nel caso esaminato dalla Corte la casa coniugale era stata assegnata alla moglie
in sede di divorzio, in quanto a lei erano state affidate le figlie minorenni.
Passati alcuni anni, a fronte dell’uscita di casa di una delle figlie e della
raggiunta indipendenza economica da parte della figlia che era rimasta a vivere
con la madre, il marito ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio al
fine di ottenere la revoca dell’assegnazione. La domanda è stata respinta dal
Tribunale, ma è stata accolvirtù del quale era abitata).
Dall’altra parte, pero’, c’è anche la tesi secondo cui, anche in assenza del
criterio relativo ai figli, la casa puo’ essere assegnata anche in favore del
coniuge economicamente più debole, come prestazione in natura, totale o
parziale, del mantenimento. Questa seconda tesi, con particolare riferimento al
divorzio, si fonda sull’infelice formulazione della legge. Osserva infatti la
norma (articolo 6, comma 3, legge divorzio) che: “L’abitazione nella casa
familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il
quale i figli convivono oltre la maggiore età”. Tuttavia, la norma precisa
anche che: “In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le
condizioni economiche e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più
debole”. E sulla base di questa precisazione è stata costruita la tesi
favorevole al coniuge più debole che è stata riportata in precedenza.
La questione è stata a lungo dibattuta dalla Cassazione con esiti contrastanti,
tanto che la Corte, nel 1995, con la sentenza a sezioni unite n. 11297, ha
composto il contrasto giurisprudenziale interno con una decisione favorevole
alla tesi più rigorosa, secondo la quale: “L’assegnazione della casa familiare
nel giudizio di divorzio è ammissibile soltanto a favore del genitore
affidatario dei figli minori o con il quale convivono i figli maggiorenni
economicamente (senza loro colpa) non autosufficienti”. Pertanto, in assenza
della necessità di beneficiare i figli, l’articolo 6, comma 6 della legge sul
divorzio “non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a
favore del coniuge che non vanti alcun diritto ” reale o personale ”
sull’immobile”.
Tuttavia, negli anni successivi, vi sono state altre sentenze della Cassazione
favorevoli al coniuge più debole; la pronuncia attuale, in linea con la citata
sentenza del 1995, accoglie la tesi più rigorosa sopra descritta, ribadendo che
l’assegnazione si giustifica solamente con “l’esigenza di garantire l’interesse
dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico”.
Riguardo all’interpretazione della disposizione, con particolare riferimento
all’accenno in essa contenuto circa la tutela del coniuge più debole, la Corte
sottolinea che “il favore nei confronti del coniuge più debole non puo’ essere
letto separatamente dal contesto in cui la previsione è inserita, e
interpretato come l’enunciazione di un criterio applicabile di per sè, ma va
invece messo in relazione al contenuto dell’intero articolo 6, che riguarda
esclusivamente i rapporti degli ex coniugi con i figli”.
ANDREA GRAGNANI. Il Sole 24 Ore



Commento all'articolo