L’offerta di acquisto di un bene può essere formulata anche da un privato e non da un legale – Cassazione Civile, Sentenza n. 578 del 13/01/2005
L’offerta di
acquisto di un bene all’asta puo’ essere formulata anche da un privato che sia
incaricato dall’acquirente, senza necessità che la nuova offerta sia espressa
attraverso un avvocato o dalla parte direttamente. Questo il principio ribadito
dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13 gennaio 2005 n. 578, al termine di
una contestazione su un’asta effettuata da un notaio su delega del Tribunale.
La vendita all’asta di beni del debitore avviene con un procedimento regolato
dal codice di procedura civile, il quale prevede che, nei dieci giorni dopo
l’asta, vi possono essere offerte migliorative del prezzo ottenuto in sede di
asta (cosiddetto rincaro). Queste offerte devono esser superiori di almeno un
sesto rispetto al prezzo raggiunto in sede di asta, e possono essere formulate
dal soggetto direttamente interessato. Se manca la parte direttamente
interessata all’acquisto, secondo la Cassazione l’offerta puo’ essere formulata
anche da un suo mandatario speciale, cioè da un delegato con specifica procura.
Per giungere a tale conclusione la suprema Corte ha analizzato il meccanismo
stesso della vendita all’asta e del rincaro, sottolineando che le modalità di
presentazione delle offerte devono conseguire il duplice obiettivo di assicurare
la serietà degli aumenti di prezzo e la celerità del procedimento.
E’ stato anche sottolineato che attualmente vi sono due procedure di vendita,
con incanto o senza. La prima è effettuata con idonea pubblicità ma con una
procedura pubblica ed offerte che possono susseguirsi a distanza di tre minuti.
La vendita senza incanto avviene invece con offerte presentate in cancelleria,
senza l’assillo di rialzi serrati nella sala di udienza. A margine di queste
differenze, ve ne è un’altra, relativa alle modalità di presentazione delle
offerte. Nella vendita con incanto, l’offerta di acquisto puo’ essere effettuata
dal soggetto direttamente interessato, da un mandatario munito di procura
speciale o da un avvocato. Nella vendita senza incanto, l’offerta deve essere
formulata direttamente dall’interessato o attraverso un avvocato. Il problema
risolto dalla Cassazione riguarda la fase successiva alla seduta di incanto,
quando cioè il prezzo si è formato e sono possibili rincari di almeno un
sesto: era infatti avvenuto che un’offerta migliorativa, nei dieci gironi
successivi, era stata formulata da un privato munito di procura e non dalla
parte direttamente nè dal suo avvocato. La sentenza della Corte ritiene questo
tipo di offerta pienamente valida: infatti, non vi è ragione che
l’aggiudicatario provvisorio partecipi alla gara in aumento di un sesto,
personalmente o a mezzo avvocato, pur avendo partecipato alla vendita con
incanto solo attraverso un mandatario munito di procura speciale. Cio’
soprattutto perchè l’interesse della procedura esecutiva verso il debitore è
quello di facilitare la partecipazione alla gara, una volta che si sia
assicurato attraverso l’offerta in aumento, l’esito dell’incanto. Con tale
principio, la Corte aumenta la possibilità di partecipazione alle fasi di
rincaro e, seppur implicitamente, riduce le competenze esclusive degli avvocati,
ritenendo sufficiente, nelle fasi di rincaro, la procura rilasciata ad un
qualsiasi rappresentante dell’acquirente.
Tra l’altro con questa pronuncia la Suprema corte cambia drasticamente
orientamento. In precedenza, con la sentenza n. 2871 del 1988, la Cassazione
aveva negato l’intervento del mandatario sottolineando come la partecipazione
alla procedura esecutiva immobiliare costituisca attività processuale. Come
tale questa attività puo’ essere svolta solo da un procuratore legale e solo
eccezionalmente la legge ne permette lo svolgimento a mezzo di mandatario con
procura speciale. Inoltre attraverso il richiamo degli articoli del codice
interessati emerge che “l’articolo 584 è inserito tra le norme che disciplinano
la vendita con incanto, ma richiama gli articoli 571 e 573, collocati nel
paragrafo della vendita senza incanto cosicchè dopo l’offerta di aumento di
sesto la gara si effettua con la forma della vendita senza incanto; poichè
l’articolo 571 (…) ammette all’offerta la parte personalmente o a mezzo di
procuratore legale, si deve escludere che si possa partecipare alla gara a mezzo
di mandatario munito procura speciale”.
GUGLIELMO SAPORITO, Il Sole 24 Ore




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