L’ordine unico per commercialisti e contabili – DDL Senato 2516 – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili


Tocca ora alla Camera il definitivo via
libera al ddl che prevede la nascita dell’ordine unico dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. L’Aula di palazzo Madama ha infatti
approvato il provvedimento il 18 gennaio. Il testo punta all’unificazione degli
Ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali , oltre che delle rispettive Casse di previdenza e assistenza, per
consentire il completamento della riforma dell’accesso alle professioni per le
quali è previsto il superamento dell’esame di Stato. L’unificazione sarà
realizzata con decreto legislativo, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica. Per quel che riguarda le attività che potranno essere esercitate
dagli iscritti si prevede che potranno essere attribuite competenze diverse
specifiche ai soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici,
con il preciso limite che dette competenze presentino profili di interesse
pubblico generale – tali da poter assurgere al rango di competenze “riservate”-,
nel rispetto del principio di libertà di concorrenza e fatte salve le
prerogative attribuite ad iscritti in altri Albi professionali. E’ prevista
inoltre la protezione dei titoli professionali attuali, nonchè del nuovo titolo
di “esperto contabile”, e l’uso del titolo abbreviato di “commercialista” è
stato riservato ai soli iscritti nella sezione di albo destinata ai laureati
specialistici, allo scopo di mantenere una corrispondenza tra la denominazione e
l’ampiezza delle attività e competenze.

 


DDL Senato 2516 – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

 


Articolo 1.

1.
L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti
commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili.


Articolo 2.

1.
All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali.

2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai
fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo’ essere comunque emanato.


Articolo 3.

1.
Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:


a)
le
modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del
nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princi’pi
di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente
della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo
transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti
non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;


b)
le
classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati
dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che
costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2002, n. 173;
c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai
possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di
attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli
iscritti nell’altra sezione. E’ consentita l’attribuzione di nuove competenze
agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici,
che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del
principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte
salve, altresi’, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge
agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo,
tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della
possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi
specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato
all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e
Ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione
dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi
con il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica
distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di
studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di
"ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonchè del termine
abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella
sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a
decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui
all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e
locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i
termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini,
nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, definendo altresi’ l’ambito territoriale degli Ordini locali e le
procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.


Articolo 4.

1.
Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei
competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata
all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princi’pi e criteri direttivi:


a)

definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di
quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto
applicabili e, comunque, nel rispetto dei princi’pi del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di
unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base
di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e
le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al
controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e
a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino
effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a
normativa vigente;


b)

applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata,
di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato
alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria
gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse,
rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla
unificazione.

2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso
il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.


Articolo 5.

1.
Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del
Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99, e successive modificazioni.

2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai
fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto
legislativo puo’ essere comunque emanato.
3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti
princi’pi e criteri direttivi:


a)

salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi
tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;


b)

mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori
contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al
registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad
adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro
dei revisori contabili.


Articolo 6.

1.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la
durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti princi’pi e criteri direttivi:


a)

prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;


b)

prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni
alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi cosi’
eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera

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