atente a punti. Le persone giuridiche sono tenute a indicare il conducente del veicolo
In apparenza, per
loro non cambia nulla. Le persone giuridiche proprietarie di veicoli (comprese
le aziende che hanno un parco auto) restano obbligate a comunicare il nome e i
dati della patente delle persone cui affidano i mezzi, se queste commettono
infrazioni che comportano perdite di punteggio. Infatti, la
sentenza 27/05
depositata ieri dalla Consulta sulla patente a punti tocca l’articolo 126-bis,
comma 2 del Codice della strada solo nella parte riservata alle persone fisiche.
Ma la pronuncia dei giudici costituzionali riporta in primo piano una questione
aperta dal Dl 151/03 per le persone giuridiche e rimasta irrisolta: è possibile
eludere l’obbligo di comunicazione dichiarando di non essere in grado di
risalire a chi era alla guida? L’elusione comporta il "risparmio" dei 357 euro
previsti come sanzione dall’articolo 180, comma 8 del Codice per chi non
ottempera all’obbligo di fornire le informazioni richieste dagli organi di
polizia. La multa è giuridicamente a carico del legale rappresentante della
persona giuridica proprietaria o di un soggetto da lui delegato. Ma nulla
impedisce che i 357 euro vengano poi addebitati, per esempio, al dipendente che
guidava l’auto aziendale al momento dell’infrazione.
Il problema torna in primo piano perchè ora, con il nuovo regime che scaturisce
dalla sentenza 27/05, si pone anche per le persone fisiche: per queste ultime,
infatti, la mancata comunicazione non comporta più la perdita di punti, ma
l’applicazione della multa di 357 euro.
Nella pratica, quando un’infrazione non viene contestata immediatamente al
trasgressore, si invia a casa del proprietario del veicolo il verbale, che
contiene la richiesta di identificare il conducente al momento dell’infrazione.
La risposta dell’interessato vale ai fini di tutte le sanzioni accessorie
previste dal Codice per quella violazione (le più comuni sono la decurtazione
dei punti e la sospensione della patente).
Il punto fondamentale è che cosa s’intenda per mancata comunicazione.
L’articolo 126-bis, a proposito del nome e dei dati del trasgressore usa
l’espressione «ometta di fornirli». Non chiarisce se l’omissione consista solo
nel fatto di non rispondere alla richiesta di dati o anche nel rispondere che
non si è in grado di indicare il trasgressore: nel primo caso, per evitare la
multa supplementare di 357 euro per mancata comunicazione, basterebbe inviare
una risposta scritta in cui si dichiara l’impossibilità di individuare il
conducente, specificandone le ragioni. Starà poi all’organo di polizia che
procede decidere se chiedere ulteriori spiegazioni, avviare accertamenti
autonomi per verificare che la dichiarazione del proprietario non sia solo una
scusa oppure per archiviare il verbale senza sottrarre punti. La prassi più
diffusa sin da quando (1993) la richiesta di identificazione veniva inviata per
applicare la sospensione della patente è stata quella dell’archiviazione senza
ulteriori conseguenze.
Ma qualcuno, interpretando alla lettera l’espressione «ometta di fornirle»,
potrebbe affermare che l’omissione si verifica per il solo fatto di non aver
indicato i dati del trasgressore, pur avendo risposto alla richiesta. In questo
caso, la multa di 357 euro scatterebbe anche per chi dichiara di non poter
indicare il conducente. Un’interpretazione del genere, alla luce dei princi’pi
generali fissati dalla legge 689/81 per gli illeciti amministrativi, presuppone
che sia una colpa non ricordare a chi si è affidato il proprio veicolo. Su
questo la discussione dottrinale è aperta. (M. Cap., Il Sole "4 Ore)


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