Concorso esterno in associazione mafiosa configurabile se si fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario al fatto – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 33626 del 05/07/2004
Presupposto essenziale a
sostegno delle argomentazioni della Corte è il principio di diritto che
configura il concorso esterno in associazione mafiosa a carico di chi, privo
della "affectio societatis" e non inserito nella struttura organizzativa del
sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario,
a carattere indifferentemente occasionale o continuativo.Tale contributo ha una
effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento
dell’associazione se l’agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto,
l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Cass.
S.U. 21.5.03 n. 22327, ud.30.10.02, rv. 224181.
Inoltre, va premesso che ai
sensi dell’art. 627 c. 4 c.p.p., nel giudizio di rinvio non si possono dedurre
nullità anche assolute verificatesi nei precedenti giudizi. Nè tali nullità
possono essere dedotte quale motivo di nuovo ricorso per Cassazione, ossia come
mezzo di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, poichè la sentenza
della Suprema Corte, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il
deducibile, ivi comprese le eventuali nullità (Cass. 1^ 7.5.99 n. 5766, ud.
9.4.99, rv. 213235; Cass. 5^ 5.10.92 n. 1419, c.c. 9.7.92, rv. 191868).
Conseguentemente ogni eccezione relativa a violazione degli artt. 267 e 268
c.p.p. è inammissibile per effetto del giudicato della sesta sezione che con la
sentenza 288/04 ha, tra l’altro, espressamente accertato la ritualità delle
operazioni di intercettazione.
CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 33626
del 05/07/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio –
Presidente
Dott. CONZATTI Alessandro –
Consigliere
Dott. PAGANO Filiberto – rel.
Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio –
Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Miceli Domenico nato il
15.10.64 in Sambuca di Sicilia;
avverso l’ordinanza del
Tribunale del Riesame di Palermo in data 2.4.04 che, giudicando in sede di
rinvio della Corte di Cassazione sez. 6^ del 10.2.04 n. 288, in parziale
accoglimento della istanza di riesame proposta dalla difesa, ha riformato
l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Palermo del 24.6.03 che ha applicato la
custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.,
escludendo la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a)
e b) c.p.p., confermando nel resto l’ordinanza e lo stato di detenzione
dell’indagato;
sentita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del
Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IANNELLI Mario il quale
ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori avv. Carlo
Fabbri e Antonino Reina del foro di Palermo i quali hanno concluso per
l’accoglimento del ricorso;
letta l’ordinanza in epigrafe
ed i motivi di ricorso, gli ulteriori motivi del 15.6.04 e la memoria del
28.6.04, la Corte;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
OSSERVA
Miceli Domenico, esponente
politico del CDU e dopo le elezioni comunali di Palermo dell’autunno 2001,
assessore alla sanità ed ai servizi al personale, presidente della società
regionale a capitale misto "Multiservizi" operante nel settore della sanità,
secondo l’ipotesi accusatoria, attualmente in fase di rinvio a giudizio, deve
rispondere di concorso esterno ad associazione mafiosa "Cosa Nostra" per avere
contribuito al rafforzamento di quella struttura criminale ed in particolare
alla articolazione facente capo a Guttadauro Giuseppe, capo del mandamento di
Brancaccio, mettendo a disposizione il proprio ruolo e la propria attività
politica al fine di contribuire alla realizzazione del programma criminoso della
associazione tendente ad acquisire poteri di influenza e di controllo
sull’operato di organismi politici ed amministrativi. Secondo la ricostruzione
dell’ordinanza impositiva confermata dai giudici della cautela, Miceli ha
assecondato le richieste di Guttadauro Michele ed Aragona Salvatore, anch’esso
condannato ex art. 416 bis c.p. ed indagato nello stesso procedimento ed in
particolare ha: 1) svolto il ruolo di intermediario tra Guttadauro e Cuffaro
Salvatore, esponente di vertice del CDU e candidato alla presidenza della
Regione Sicilia, carica che conseguiva, sostenendo presso Cuffaro le richieste
di Guttadauro aventi ad oggetto l’inserimento nella lista dei candidati alle
elezioni regionali del 2001 dell’avv. Salvatore Priola; 2) ha accettato, anche
su insistenza di Guttadauro la candidatura offertagli da Cuffaro in quelle
elezioni regionali e si è avvalso durante la campagna elettorale del sostegno e
dell’appoggio dell’associazione mafiosa in cambio della promessa di un concreto
impegno in favore delle esigenze dell’organizzazione; 3) si è attivato, su
richiesta di Guttadauro, facendo pressioni su Cuffaro, al fine di garantire
l’inserimento nella graduatoria relativa ad un concorso per assistente medico
svoltosi nell’estate del 2001 del doti Marcello Catarcia, nonchè per fare
conseguire la nomina di primari presso gli ospedali Civico e di Partinico ai
Dottori Picone e Picciurro; 4) si è adoperato presso i competenti uffici
amministrativi al fine di ottenere l’approvazione di una variante al piano
regolatore di Palermo nell’interesse di Guttadauro ed altri esponenti mafiosi,
interessati alla vendita di numerosi appezzamenti di terreno di loro proprietà
alla multinazionale "Carrefour Centri Commerciali s.p.a." che intende creare un
grosso centro commerciale in zona Brancaccio; 5) ha, secondo le dichiarazioni
del coindagato Aragona, informato il Guttadauro dell’esistenza di una microspia
posta nella casa di costui dagli inquirenti, notizia che aveva appreso da "fonti
qualificate", microspia scoperta da Guttadauro il 15.6.01.
Con il ricorso redatto
dall’avv. Antonino Reina si deduce violazione di legge e difetto di motivazione
con riferimento agli artt. 407 c. 3^; 419 c. 3^; 430 c.p.p. per essere stati
inseriti tra gli atti utilizzabili dieci interrogatori resi da Aragona dopo la
data del 6.6.03, termine biennale dall’iscrizione del Miceli nel registro degli
indagati. Deduce che l’inutilizzabilità di detti atti non puo’ essere superata
dall’interrogatorio reso da Aragona il 27.2.04 successivamente alla richiesta di
rinvio a giudizio in data 8.2.04, non potendo il P.M. superare il divieto di cui
all’art. 407 c. 3^ c.p.p. mediante il compimento di indagini suppletive che
possono riguardare ulteriori temi di indagine e non la semplice conferma per "relationem"
di interrogatori precedentemente resi e dichiarati inutilizzabili. Osserva che
il disposto di cui all’art. 430 c.p.p. mira ad assicurare la necessaria
continuità investigativa e non l’aggiramento di nullità procedurali ovvero
accertamenti volti a corroborare istanze cautelari.
Con un secondo motivo deduce
violazione ed errata applicazione degli artt. 110, 416 bis c.p. e 273 c.p.p. per
essere i fatti addebitati inidonei ad ipotizzare la contestata fattispecie
criminosa atteso che nella concreta fattispecie manca l’effettiva rilevanza
causale del contributo prestato dall’indagato ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell’associazione. L’eventuale mera dichiarazione di
disponibilità resa dall’indagato non ha avuto seguito, non avendo Miceli in
concreto fornito contributi per quanto richiestogli dal Guttadauro. L’attività
di intercettazione e l’intero compendio delle indagini svolte non hanno
consentito di individuare elementi sui quali fondare la consapevolezza del
Miceli che le richieste del Guttadauro fossero non già nel personale interesse
del collega medico, ma in quelle della associazione mafiosa; non è stato
accertato quali siano state in concreto le condotte del Miceli in attuazione e
in esecuzione dei colloqui con il Gattadauro, non avendo l’indagato, ad
esclusione del caso del Dott. Catarcia, riportato a Cuffaro le richieste del
medesimo Guttadauro. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente individuato il
dolo diretto previsto dalla norma incriminatrice, dolo che deve avere per
contenuto la volontà di rafforzare o agevolare il sodalizio criminale, nella
mera consapevolezza che Miceli aveva della caratura criminale di Guttadauro
Giuseppe. Rileva l’illogicità della decisione di avere accertato che l’indagato
chiese a Cuffaro di inserire tra le candidature regionali l’avv. Priola, pur
essendo direttamente interessato ad una propria candidatura e pur parlando lo
stesso Guttadauro di altro suo candidato originario, mentre il Tribunale ha
erroneamente interpretato il significato dei colloqui intercettati attribuendo
alla espressione "il gioco è fatto" l’assunzione dell’impegno e non la
definitiva scelta dei candidati, con grave alterazione del dato processuale.
Lamenta che i giudici della cautela, nell’affermare che Miceli si sarebbe
effettivamente e concretamente adoperato per sostenere presso Cuffaro
l’inserimento di Priola nelle liste regionali elettorali ha omesso di indicare
da quali brani delle conversazioni ricavo’ tale assunto; non hanno considerato
che Priola era stato candidato nelle liste di Forza Italia alle comunali e che
lo stesso non è persona di dubbia reputazione ed è stato indicato da
Guttadauro perchè suo legale.
Eccepisce che i giudizi del
rinvio, ignorando i motivi di annullamento di cui alla sentenza di legittimità
del 10.2.04, non hanno indicato gli elementi evidenzianti che le sollecitazioni
del Guttadauro fossero nell’interesse di Cosa Nostra, interesse intelligibile da
parte di Miceli. Al riguardo rileva che i discorsi sull’ergastolo sono
inconferenti nell’ambito di programmi politici regionali e non nazionali; sono
di contenuto generico e legati ad un tema di attualità politica di quel
momento; non vi era stato poi alcun discorso tra Miceli e Guttadauro relativo al
regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento
penitenziario. Deduce che non è stata valutato il contenuto del rapporto dei
ROS dei Carabinieri del 23.9.02 che, a commento del contenuto di quanto
intercettato, rilevava che Miceli dava impressione di non comprendere nè "i
profili afferenti Cosa Nostra" nè il linguaggio mafioso. Rileva che la
raccomandazione in favore del Catarcia non ando’ a buon fine ed era conseguente
a rapporto meramente amicale, non essendovi elementi che giustifichino la
qualifica di "soggetto fidato" dell’associazione del Dott. Catarcia.
Osserva che parimenti non vi
solo elementi per affermare che l’indagato svolse interventi a favore dei
dottori Picciurro e Picone per la nomina a primari, non avendo tra l’altro i due
presentato la relativa domanda in sede concorsuale. Deduce vizi logici
dell’ordinanza relativamente alla vicenda del centro commerciale considerando
che al momento in cui si svolgono le conversazioni, i fratelli Greco e molti
altri proprietari avevano già stipulato con la Carrefour s.p.a., a mezzo di
società sua delegata, i preliminari di vendita relativi ai terreni di loro
proprietà e che i venditori non erano più interessati al cambiamento di
destinazione di quella zona da agricola a commerciale. Rileva che il documento
riservato consegnato da Miceli al coindagato Greco non puo’ essere considerato
come tale, essendo invece un mero comunicato stampa del Presidente della
Commissione Urbanistica Consiliare di Palermo, D’Arrigo, che sarebbe stata resa
pubblica il giorno successivo; l’ordinanza ha poi ipotizzato senza elementi
indizianti di riferimento un coinvolgimento di Miceli in presunti interessi del
Guttadauro all’assegnazione dei lavori di costruzione e la gestione di attività
commerciali per imprese di sua fiducia. Nega valenza indiziante alla
intercettazione del 12.6.01, anteriore alla scoperta della cimice del 15.6.01,
intercettazione in cui Aragona, dopo essersi recato presso la segreteria di
Miceli, riferisce a Guttadauro del probabile svolgimento di una attività di
intercettazione che lo riguardava, rilevando che Aragona ha riferito solo delle
successive preoccupazioni di Miceli nell’avere successivamente appreso il
24.6.01 del rinvenimento della cimice. Deduce che il giudice di rinvio ha omesso
di considerar



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