Sezioni Unite Penali: Infermità estesa alle patologie anomale della personalità

Si allargano le
possibilità di ottenere il vizio totale o parziale di mente. Le Sezioni unite
penali della Cassazione hanno infatti pronunciato ieri un’importante sentenza,
di cui esiste per ora la sola informazione provvisoria, che riconosce la causa
di esenzione o riduzione della punibilità anche ai «gravi disturbi della
personalità», estendendo in questo senso i confini dell’infermità
giuridicamente rilevante. L’informazione precisa pero’ anche che i benefici per
l’imputato scattano solo a patto che il giudice sia nella condizione di
accertare la gravità e l’intensità dei disturbi, ritenendoli pertanto tali da
escludere o diminuire in maniera rilevante la capacità di intendere o di volere
e il nesso causale con la specifica azione criminosa.
Si tratta di una pronuncia che prova a fare chiarezza in un settore del diritto
penale tradizionalmente complesso e oggetto di polemiche. La condizione posta
dalle Sezioni unite, e sarà più che mai interessante leggerne le motivazioni,
lasciano capire come anche alla Corte sia parso opportuno circoscrivere, con il
convincimento del giudice sull’esito del procedimento e delle perizie tecniche,
quella che altrimenti poteva apparire come un’indiscriminata apertura destinata
ad alimentare il massimo allarme dell’opinione pubblica.
Il concetto di «infermità» disciplinato dagli articoli 88 e 89 del Codice
penale era da tempo terreno di scontro nella giurisprudenza della stessa
Cassazione. Due sostanzialmente gli orientamenti contrapposti. Da una parte il
vecchio e maggioritario indirizzo secondo il quale in tema di imputabilità, le
anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le
malattie mentali in senso stretto. A essere escluso è il gruppo delle
«abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie che non sono segnali di
uno stato morboso quanto piuttosto alterazioni di carattere irrilevanti ai fini
dell’esenzione o della riduzione della punibilità». Lo stesso indebolimento dei
freni inibitori, sottolinea uno dei più recenti precedenti (sezione Quinta 23
marzo 2004), non dipendente da un vero e proprio stato patologico non incide,
secondo questo orientamento, sulla capacità di intendere e di volere. Di
diverso tenore l’indirizzo che considera il concetto di infermità inserito nel
Codice penale più ampio rispetto a quello di malattia mentale, potendo esservi
ricomprese anche nevrosi e psicopatie quando si presentano con intensità e
complessità tali da trasformarsi, di fatto, in vere e proprie psicosi. In
questi casi, comunque, resta ancora da provare se il complesso di anomalie
psichiche, al quale pure vengono riconosciuti i connotati della malattia, abbia
poi avuto un rapporto causale con il delitto commesso.
Al fondo dei due orientamenti, riconosce la stessa sentenza, stanno le
incertezze sul concetto normativo di imputabilità e malattia mentale a loro
volta strettamente collegati all’evoluzione della psichiatria. Si è passati
cosi’ progressivamente da una concezione della malattia mentale intesa secondo
un modello «medicoorganicistico» o «biologico» ad altri fondati su paradigmi
«piscologici» o «sociologici».
La sentenza delle Sezioni unite aderisce a questi più recenti orientamenti,
anche se sullo sfondo, e l’ordinanza di rinvio lo mette in evidenza, c’è il
coinvolgimento di due delle tematiche fondamentali del diritto penale: la
funzione preventiva della norma (compromessa da un allargamento eccessivo del
concetto di infermità) e quello della volontà colpevole (limitato da una
compressione eccessiva della categoria delle infermità).

Giovanni Negri

www.ilsole24ore.com

Commento all'articolo

You May Have Missed