Invasione di campo della Finanziaria 2003 nella riscossione dei crediti tributari di competenza regionale – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 31 del 26/01/2005
E la Consulta rinforza la
Conferenza unificata: per i progetti di innovazione tecnologica degli enti
territoriali non basta "sentirla". Ci vuole l’intesa
CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 31 del 26/01/2005
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LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Valerio ONIDA Presidente
–
Carlo MEZZANOTTE Giudice
–
Fernanda CONTRI “
–
Guido NEPPI MODONA “
– Piero
Alberto CAPOTOSTI “
–
Annibale MARINI “
– Franco
BILE “
– Giovanni
Maria FLICK “
–
Francesco AMIRANTE “
–
Ugo DE SIERVO “
–
Romano VACCARELLA “
–
Paolo MADDALENA “
–
Alfio FINOCCHIARO “
– Alfonso
QUARANTA “
– Franco
GALLO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e
dell’art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ” legge finanziaria
2003) e dell’art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con 2 ricorsi
della Regione Emilia-Romagna notificati il 1° e il 21 marzo 2003, depositati in
cancelleria rispettivamente il 7 e il 27 marzo successivi ed iscritti ai nn. 25
e 32 del registro ricorsi 2003.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi
l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati
dello Stato Giancarlo Mando’ e Paolo Casentino per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.” La
Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1°
marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, ha impugnato diverse
disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ” legge finanziaria
2003), tra cui l’art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e l’art. 56, per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonchè del principio
di leale collaborazione.
Il primo
comma dell’art. 26 prevede la istituzione di un “Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel
Paese”, stabilendo che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e
delle finanze, con decreti “di natura non regolamentare”, definisca le modalità
di funzionamento del Fondo stesso ed individui “i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate”.
Il
secondo comma dello stesso art. 26 attribuisce allo stesso Ministro per
l’innovazione e le tecnologie ” al fine di razionalizzare la spesa informatica,
nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche ” vari
poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione, approvazione di
piani e progetti.
Il terzo
comma, infine, prevede che “nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
riguardino l’or

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