Legittima la legge sulla parità scolastica – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 33 del 26/01/2005


Parità scolastica costituzionale:
la Consulta ha promosso la legge del 2000 respingendo le ipotesi di
illegittimità sollevate dalla Regione Lombardia (tra l’altro a proposito di
un piano straordinario di finanziamento delle Regioni e delle Province
autonome a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l’istruzione) perchè – osserva la sentenza – essendo all’epoca solo
iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze in materia
di istruzione, non vi era alcuna necessità di concertare con esse i
requisiti per il riconoscimento della parità. Non solo: i giudici di piazza
del Quirinale avvertono ancora che "non è individuabile un fondamento
costituzionale dell’obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla
leale collaborazione tra Stato e Regioni".


 


SENTENZA della Corte costituzionale N.33 dell’ANNO 2005


 

LA CORTE
COSTITUZIONALE


composta dai signori:


– Carlo MEZZANOTTE Presidente


– Fernanda CONTRI Giudice


– Guido NEPPI MODONA "


– Piero Alberto CAPOTOSTI "


– Annibale MARINI "


– Franco BILE "


– Giovanni Maria FLICK "


– Francesco AMIRANTE "


– Ugo DE SIERVO "


– Romano VACCARELLA "


– Paolo MADDALENA "


– Alfio FINOCCHIARO "


– Alfonso QUARANTA "


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione),
promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 20 aprile 2000,
depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 13 del registro
ricorsi 2000.


Visto

l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito

nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Presidente relatore Carlo
Mezzanotte;


uditi

l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e
l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in
fatto


1. ¾ Con ricorso notificato il 20 aprile 2000 e
depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 28 aprile, la
Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale:


– dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione), in riferimento agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione, agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382), agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali), e alla giurisprudenza costituzionale sul principio di
leale collaborazione tra Stato e Regioni;


– dell’art. 1, comma 9, della medesima legge n.
62 del 2000, in riferimento all’art. 119 Cost.;


– dell’art. 1, comma 4, della citata legge n.
62 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., anche in
relazione all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), e all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


1.1. ¾ L’art. 1, comma 9, della legge n. 62 del
2000 stabilisce che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante
l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente
differenziate per ordine e grado di istruzione. Ai sensi del secondo periodo
del citato comma 9, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, stabilisce i
criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, da determinare ai sensi
dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè le modalità per
la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.


Il successivo comma 10 dell’art. 1 individua
direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, stabilendo che i
soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio di cui al comma precedente possono fruire della borsa di studio
mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita
all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e demanda alle Regioni e alle
Province autonome il compito di disciplinare le modalità con cui sono
annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione fiscale.


Ad avviso della ricorrente, le disposizioni
citate prevedrebbero sostanzialmente un intervento statale in un settore ”
sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione
” di sicura competenza regionale. La Regione Lombardia ricorda infatti che
l’art. 117 Cost. include tra le materie rientranti nella competenza
legislativa regionale "l’assistenza scolastica", che l’art. 17 del d.P.R. n.
616 del 1977 ha trasferito espressamente alle Regioni le funzioni
amministrative dello Stato in questa materia (come definita dagli artt. 42 e
45 dello stesso d.P.R.) e che la giurisprudenza costituzionale ha più volte
riconosciuto l’afferenza dell’assistenza scolastica alle competenze
legislative e amministrative regionali. Nonostante cio’ ” rileva la
ricorrente ” le disposizioni censurate, nel prevedere un piano straordinario
di finanziamento delle Regioni e delle Province autonome a sostegno della
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione, non avrebbero
contemplato alcun coinvolgimento delle Regioni, nè nella fase della
ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni e le Province autonome, nè in
quella della individuazione dei beneficiari, nè infine nella determinazione
delle modalità per la fruizione dei benefici e per l’indicazione del loro
utilizzo.


Le norme impugnate sarebbero, secondo la
ricorrente, illegittime anche per violazione del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le Regioni, principio che impone di adottare
quelle forme di coordinamento che siano idonee a salvaguardare gli interessi
pubblici affidati alle cure dei vari livelli di governo, nella specie tanto
più necessarie in quanto il coinvolgimento delle Regioni o, comunque, di
organi rappresentativi delle stesse, quando si verta in materie di
competenza regionale, è stato espressamente previsto dall’art. 2, commi 1,
lettera f), 3, 4 e 6, del d.lgs. n. 281 del 1997.


Il censurato art. 1, comma 9, della legge n. 62
del 2000, invece, da un lato non attribuirebbe alla Conferenza Stato-Regioni
il potere di determinare i criteri per la ripartizione tra le Regioni dei
finanziamenti, nonostante la fattispecie in esso prevista (ripartizione
delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province
autonome) coincida con quella delineata dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.
281 del 1997, e dall’altro non prevederebbe neppure che tale Conferenza sia
sentita in relazione all’emanando decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.


Nè rileverebbe l’intervenuto trasferimento ai
Comuni delle competenze amministrative in materia di assistenza scolastica
(art. 45 del d.P.R. n. 616 del 1977), giacchè, come affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 476 del 1991), i flussi
finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a
materie regionali devono essere erogati per il tramite delle Regioni, alle
quali, d’altra parte, il d.P.R. n. 616 del 1977 conserva il potere di
stabilire, con legge, le modalità di esercizio di tali funzioni da parte
dei Comuni e quello di coordinare l’attività comunale.


1.2. ¾ Un’ulteriore censura concerne, in
riferimento all’art. 119 Cost. "sotto il profilo del mancato rispetto della
riserva di legge", il medesimo art. 1, comma 9, della legge n. 62 del 2000,
"nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il
potere di stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle somme da destinare al sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l’istruzione, senza porre alcun limite alla discrezionalità
dell’Esecutivo".


In proposito, la ricorrente ricorda che, nella
giurisprudenza di questa Corte, è stato più volte affermato il principio
che l’attribuzione all’Esecutivo del potere di ripartizione di fondi statali
alle Regioni e alle Province autonome richiede la previa determinazione con
legge dei relativi criteri, il che non si verificherebbe nella specie.


1.3. ¾ Infine la Regione Lombardia solleva, in
riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, nella parte
in cui "prevedendo criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente
vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, impinge sulla
capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, competenza
delegata ex art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non
permettendo un adeguato sviluppo delle scuole non statali".


In particolare, secondo la ricorrente, l’art.
1, comma 4, lettera a), nel prevedere "un piano dell’offerta
formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti" quale
requisito per il riconoscimento della parità alle scuole non statali,
costringerebbe queste ultime a ripetere pedissequamente la struttura delle
scuole pubbliche; l’art. 1, comma 4, lettera c), nel

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