Decreto-legge recante “Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005”
Accorpamento delle elezioni
amministrative con quelle regionali. Il Consiglio dei ministri ha approvato
nella seduta del 28 gennaio 2005 un decreto-legge che consente il cosiddetto "election
day", cioè l’accorpamento delle elezioni amministrative (presidenti delle
province, consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali) e quelle
regionali del 2005. Successivamente alla pubblicazione del decreto-legge sulla
Gazzetta ufficiale spetterà al ministro dell’Interno, con proprio decreto,
stabilire la data delle elezioni.
Si voterà in due giorni: la domenica e il lunedi’, rimanendo confermato
l’eventuale ballottaggio per le amministrative, fissato due settimane dopo il
primo turno. Viene proseguita la fase di sperimentazione dello scrutinio
elettronico, intrapresa in occasione delle elezioni europee. Tale
sperimentazione riguarderà solo le elezioni regionali e interesserà solo una
regione, che verrà individuata previsya intesa del ministro dell’Interno, di
quello per gli Affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie, con il
Presidente della Giunta regionale. Il decreto deve ora andare in Parlamento per
la conversione in legge.
Il testo del provvedimento è soggetto a cambiamenti fino al momento della
pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Decreto-legge recante “Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni
amministrative del 2005â€
Il
presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;
Visti gli articoli 3, comma 2, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedre, limitatamente
all’anno 2005, l’anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono
tenersi le elezioni dei presidenti delle Province, e dei consigli provinciali,
dei sindaci e del consigli comunali., al fine di consentire l’eventuale
abbinamento con le elezioni dei Presidenti e dei Consigli delle Regioni a
statuto ordinario, nonchè di proseguire il progetto di sperimentazione del
conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell’elezione dei
membri del parlamento europeo spettanti all’Italia del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidnete del Consiglio dei ministri e del ministro
dell’Interno, di concerto con il ministro per gli Affari regionali, per
l’innovazione e le tecnologie, dell’Economia e delle Finanze:
Emana
Il
seguente decreto-legge
Articolo 1
(Anticipazione di
termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative
del 2005)
1.
Le elezioni dei
presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli
comunali si svolgono, limitatamente al turno ordinario del 2005, tra il 1°
aprile ed il 15 giugno.
2.
In occasione del turno
elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo 2 della legge 7
giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio
nei due giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, e non
ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno
successivo alla stessa data.
3.
I comuni sciolti ai
sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata
della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello
fissato per la votazione.
Articolo 2
(Sperimentazione della
rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale)
1.
Ai fini della
prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all’articolo 8 della legge 8
aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei Consigli e dei Presidenti
delle Giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la
sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una
delle Regioni interessate alle elezioni, individuata, previa intesa dei Ministri
dell’interno, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie con
il Presidente della Giunta regionale.
2.
La sperimentazione di
cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza, dal ministro dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri –Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previo coordinamento,
sentita la Regione interessata.
3.
Fatti salvi tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta,
altresi’, secondo le seguenti modalità:
a.
un operatore
informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i
cittadini italiani, che godono i diritti politici, effettua, in via
sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante apposito
strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di
ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle
strutture all’uopo costituite. L’esito delle rilevazioni sperimentali non ha
alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione;
b.
il presidente
dell’ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficoltà
tecniche nell’attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle
operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
1.
Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è
costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della
sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli
enti locali.
2.
In relazione alla
eccezionale necessità ed urgenza di far fronte tempestivamente agli
adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la
sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato. E’ applicabile l’articolo 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
3.
Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente articoli, compreso il compenso da attribuire ai
membri della Commissione di cui al comma 4 e agli operatori informatici di cui
al comma 3, lettera a) pari ad euro 10.000.000 per l’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1.
IL presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
IL
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



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