Nuova disciplina per le imprese insolventi Ddl Senato 3271 – Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza


Diventano le legge le norme che
modificano la disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di
insolvenza. L’Aula del Senato, il ha infatti approvato in via definitiva, il 26
gennaio, il provvedimento – nato originariamente per far fronte alla crisi della
compagnia aerea "Volare" – che amplia il numero delle imprese che possono
avvalersi di una speciale procedura di ristrutturazione per fronteggiare
situazioni di crisi. Viene tra l’altro ridotto il requisito relativo al numero
dei dipendenti, che passa da 1.000 a 500, e all’esposizione debitoria, che passa
da un miliardo a 300 milioni di euro.
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Ddl Senato 3271 – Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi
imprese in stato di insolvenza

 


Testo del decreto


Articolo 1.


(Nuovi requisiti per
l’ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)

1.
L’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:


"Art. 1. – (Requisiti per l’ammissione) – 1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle
disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purchè abbiano, singolarmente
o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti
requisiti:


a)

lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;


b)

debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
complessivo non inferiore a trecento milioni di euro".

 

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