Gratuito patrocinio, legittimo che sia il giudice monocratico a decidere sull’istanza contro il rigetto – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenze n. 52, 53, 54 e 57 del 28/01/2005
Altre
pronunce, di infondatezza, anche per censure mosse alla liquidazione dei
compensi agli ausiliari del giudice, revoca del patrocinio a spese dello Stato e
giudizio abbreviato
Gratuito patrocinio: sull’opposizione decide il giudice monocratico e non quello
collegiale. Cosi’ la Corte costituzionale con la sentenza 52/2005 (depositata lo
scorso 28 gennaio, redatta da Alfio Finocchiaro e qui leggibile nei documenti
correlati) ha dichiarato legittimo l’articolo 99 comma 3 del D.Lgs 113/02, il
Testo unico sulle spese di giustizia.
A sollevare la questione era stato il tribunale di Gela nella parte in cui
dispone che nel processo di opposizione contro il provvedimento di rigetto
dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica anzichè collegiale.
La censura, pero’, è stata respinta dalla Consulta che ha giudicato del tutto
legittima la previsione,. Ma non solo. E’ anche coerente con il meccanismo che
prevede di norma la composizione moncratica e in via del tutto eccezionale
quella collegiale.
Liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice. Disco verde anche per il
passaggio delle competenze dal collegio al giudice unico in materia di appello
sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato. Cosi’ la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli
articolo 170 del D.Lgs 113/02 e 7 della legge 50/1999 come modificato
dall’articolo 1 della legge 340/00.
A sollevare la questione era stato il Tribunale di Messina, nella parte in cui
ha stabilito che sull’opposizione decide il giudice monocratico anzichè quello
collegiale.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. Il giudice monocratico, infatti, è la regola, mentre
quello collegiale costituisce un’eccezione. Pertanto, la previsione è del tutto
coerente con il sistema adottato dal legislatore.
Revoca del patrocinio a spese dello Stato. Si puo’ sempre ricorrere al
presidente del Tribunale o della Corte d’appello contro i provvedimenti di
revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Cosi’ la Corte
costituzionale con l’ordinanza 54/2005 (depositata il 28 gennaio, redatta da
Fernanda Contri e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato legittimi
gli articoli 6 e 10 della legge 217/90 ora sostituiti dagli articoli 99 e 112
del Dpr 115/02, il Testo unico sulle spese di giustizia.
A sollevare la questione era stato il Tribunale di Messina, nella parte in cui
non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta una revoca del provvedimento
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la possibilità di impugnare il
provvedimento davanti al Tribunale o alla Corte d’appello, ai quali appartiene
il giudice che l’ha disposta.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione, ha chiarito, pero’, che
nonostante un difetto di coordinamento si puo’ ricavare dal sistema
un’interpretazione adeguatrice. Per cui è sempre esperibile nei confronti dei
provvedimenti di revoca, il ricorso al presidente del Tribunale o della Corte
d’appello, oppure, qualora sia stata richiesta dall’ufficio finanziario,
direttamente alla Cassazione.
Giudizio abbreviato. Il difensore irreperibile e privo di procura speciale non
puo’ richiedere il giudizio abbreviato. Cosi’ la Corte costituzionale con
l’ordinanza 57/2005 (depositata lo scorso 28 gennaio, redatta da Guido Neppi
Modona e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato legittimo
l’articolo 438 commi 3 e 5 Cpp.
A sollevare la questione di legittimità erano stati il Tribunale di Pistoia e
il Gup del Tribunale di Milano, nella parte in cui non prevede che il difensore
dell’imputato irreperibile non munito di procura speciale possa richiedere il
giudizio abbreviato.
Le censure, pero’, sono state respinte dalla Consulta che ha ricordato che il
carattere essenziale del rito abbreviato è proprio l’utilizzazione probatoria
degli atti assunti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari.
Pertanto, la richiesta di giudizio abbreviato rientra tra gli atti
"personalissimi" che il legislatore ha riservato esclusivamente all’imputato ed
è legittimo che abbia voluto conservare forme di garanzia particolari per la
richiesta. (Diritto & Giustizia)

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