La costruzione di un distributore di benzina, non ufficiente la concessione edilizia, necessita della Autorizzazione Petrolifera – TAR LAZIO, Sezione II Ter, Sentenza n. 68 del 05/02/2005


Per realizzare un impianto di distribuzione di
benzina non è sufficiente la concessione edilizia ma occorre anche l’istanza di
autorizzazione petrolifera. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha
cosi’ accolto i ricorsi della Esso italiana s.r.l. contro il Comune di Anagni
che aveva rigettato la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere il
potenziamento del suo impianto per la distribuzione automatica dei carburanti
con l’aggiunta del GPL, mentre aveva rilasciato ad altra società la concessione
edilizia per la costruzione di un impianto di distribuzione automatica di GPL.
Secondo i giudici amministrativi i ricorsi sono fondati in quanto, in base alla
legge, la concessione edilizia per realizzare un impianto di distribuzione di
carburante non puo’ essere rilasciata se non è presentata insieme all’istanza
di autorizzazione petrolifera; quest’ultima è necessaria perchè consente
all’amministrazione comunale di controllare la conformità dell’impianto al
contesto territoriale e di esprimere cosi’ il suo assenso. Il Tar ha inoltre
chiarito che, in caso di presentazione di richieste incomplete,
l’amministrazione è tenuta a chiederne l’integrazione se non ci sono termini
inderogabili da rispettare.

 


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, sentenza n.
68/2005

 

Il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio- Roma

Sezione II ter


Composto da:


Roberto Scognamiglio Presidente


Paolo Restaino Consigliere


Giancarlo Luttazi Consigliere estensore

ha pronunciato la
seguente SENTENZA

sui
seguenti due ricorsi riuniti:

I


sul ricorso n. 2224/2003, proposto dalla Esso
italiana s.r.l. in persona del Presidente e Cons. Delegato, rappresentata e
difesa dall’avv. Maria Beatrice Zammit e dall’avv. Vittorio Zammit ed
elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 130, presso i difensori;


CONTRO


il Comune di Anagni, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Frascaroli ed elettivamente
domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 46, presso il difensore;


E NEI CONFRONTI


– della AGIP Petroli s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita;


– della Fiamma 2000 s.p.a. (interventrice ad
opponendum) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Eulo Cotza e dall’avv. Paolo Cotza ed elettivamente domiciliata
n Roma, via Portuense n. 104 (Studio De Angelis);

PER L’ANNULLAMENTO


del provvedimento del Comune di Anagni in data
20.12.2002 n. 6562, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente
diretta ad ottenere il potenziamento, mediante l’aggiunta del GPL, dell’impianto
per la distribuzione automatica di carburanti sito in via Anticolana, km. 1;


II


sul ricorso n. 2282/2003, proposto dalla già
citata Esso italiana s.r.l. in persona del Presidente e Cons. Delegato, come
sopra rappresentata difesa e domiciliata;


CONTRO


il già riferito Comune di Anagni in persona del
Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;


E NEI CONFRONTI


la già riferita Fiamma 2000 s.p.a., come sopra
rappresentata difesa e domiciliata;


PER L’ANNULLAMENTO


del provvedimento del Comune di Anagni in data
13.9.2002 n. 93, con il quale è stata rilasciata alla società
controinteressata la concessione edilizia per la costruzione di un impianto di
distribuzione automatica di GPL nel territorio dello stesso Comune in via
Anticolana, km 1 + 500;


nonchè di tutti gli atti connessi presupposti e
conseguenti, tra cui in particolare la nota in data 22.8.2002 del Comando della
Polizia municipale di Anagni;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;


Visti, per ciascuno dei due ricorsi, l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Anagni;


Visto, per il ricorso n. 2224/2003 l’atto di
intervento ad opponendum di Fiamma 2000 s.p.a.;


Visto, per il ricorso n. 2882/2003, l’atto di
costituzione in giudizio di Fiamma 2000 s.p.a.;


Visti gli atti di causa;


Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004
il Consigliere Giancarlo Luttazi;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.

FATTO


1.1 ” Con il ricorso n. 2224/2003, sub I in
epigrafe, la Esso italiana s.r.l. ha impugnato l’atto di diniego pure
specificato sub I in epigrafe per "Violazione delle disposizioni di cui alla
legge della Regione Lazio 24 novembre 1994, n. 62 ed alla legge della Regione
Lazio 2 aprile 2001, n. 8. Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241)".


Il Comune di Anagni si è costituito per resistere.


La Fiamma 2000 s.p.a. ha proposto intervento ad
opponendum.


1.2 ” Con il ricorso n. 2882/2003, sub II in
epigrafe, la medesima Esso italiana s.r.l. ha impugnato l’atto di concessione
edilizia pure specificato sub II in epigrafe, denunciando:


I) Violazione e falsa applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Eccesso di
potere per inesistenza del presupposto, travisamento dei fatti, inversione delle
fasi del procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241);


II) Violazione dell’art. 4 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, dell’art. 4 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 e dell’art. 6
del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Eccesso di potere per inesistenza del
presupposto;


III) Violazione dell’art. 1 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 e del D.P.R.
27 ottobre 1971, n. 1269. Eccesso di potere per mancato esame comparativo,
disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e di
motivazione.


Anche per il ricorso n. 2882/2003 il Comune di
Anagni si è costituito per resistere. Pure per resistere si è costituita la
Fiamma 2000 s.p.a..


2. ” Tutte le parti hanno depositato, per entrambi
i ricorsi, memorie e documenti.


Per il ricorso n. 2224/2003 il T.a.r. ha disposto
incombenti istruttori con l’ordinanza n. 1653/2003.


Per il ricorso n. 2882/2003 la ricorrente ha poi
impugnato:


– il certificato di collaudo rilasciato dal Comune
di Anagni alla Fiamma 2000 s.p.a. in data 17.1.2003;


– la licenza di esercizio rilasciata dall’UTIF di
Roma per il medesimo impianto in data 3.3.2003;


– nonchè, in quanto esistente, il silenzio-assenso
formatosi su una "presunta" istanza dell’interessata per l’autorizzazione alla
installazione e all’esercizio dell’impianto;


con i seguenti motivi aggiunti:


I) Illegittimità derivata;


II) Violazione dell’art. 24 del D.P.R. 27 ottobre
1971, n. 1269, dell’art. 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
dell’art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Eccesso di potere
per inesistenza del presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria
e di motivazione (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241);


III) Incompetenza.


Nella camera di consiglio del 26 giugno 2003 è
stata respinta l’istanza cautelare del gravame n. 2882/2003.


Con istanza depositata il 28.7.2003 la ricorrente
ha chiesto al Presidente del T.a.r. l’abbinamento dei due ricorsi.


Per il ricorso n. 2882/2003 la ricorrente, in esito
a un deposito documentale della Fiamma 2000 s.p.a., ha notificato il
22/23.9.2003 e depositato il 19.9.2003 un ulteriore motivo aggiunto contro il
già citato silenzio-assenso, contestandone difetto di presupposti e di previo
esame comparativo.


Sia il Comune di Anagni sia la Fiamma 2000 s.p.a.
hanno contestato inammissibilità e infondatezza di entrambi i gravami in
epigrafe.


Entrambe le cause sono passate in decisione presso
questa Sezione II ter all’udienza dell’8 novembre 2004.

DIRITTO

In
limine


I due ricorsi sono strettamente connessi, sicchè
se ne dispone la riunione.


Con il ricorso n. 2224/2003 la Esso italiana s.r.l.,
titolare di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti sito in
via Anticolana, km. 1, contesta il provvedimento del Comune di Anagni prot. n.
6562 del 20.12.2002, che ha respinto una sua istanza in data 30.6.2000 di
potenziamento dell’impianto mediante l’aggiunta di un punto di distribuzione GPL
previa rinuncia ad altra concessione per altro impianto di distribuzione
carburanti in Roma, viale V. Veneto.


Con il gravame n. 2882/2003 (che comprende il
ricorso introduttivo, motivi aggiunti ed un ulteriore motivo aggiunto) la
medesima Esso italiana s.r.l. impugna:


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