Procreazione assistita, perché non si può abrogare l’intera – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 45 del 28/01/2005


L’ipotesi cancellare l’intera legge
sulla procreazione assistita deve essere respinta perchè l’eventuale
cancellazione creerebbe un vuoto normativo in un settore caratterizzato da
"rilevanti interessi costituzionali": questa la principale motivazione della
decisione – la 45 del 2005 – con cui la Consulta ha dichiarato inammissibile,
motivandola, la richiesta referendaria del radicali di abrogare l’intera legge
40 del 2004 sulla procreazione assistita.
La Corte costituzionale avverte che la legge assicura un minimo di tutela
legislativo in un settore che ha visto negli ultimi anni uno sviluppo notevole:
l’abrogazione dell’intera legge avrebbe creato un vuoto normativo in un settore
dove una legge è necessaria.
C’è da precisare, pero’, che la decisione della Consulta è avvenuta a
maggioranza.

 


SENTENZA della Corte costituzionale N.45 dell’ANNO 2005

 

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


Valerio ONIDA Presidente


Carlo MEZZANOTTE Giudice


Fernanda CONTRI "


Guido NEPPI MODONA "


Piero Alberto CAPOTOSTI "


Annibale MARINI "


Franco BILE "


Giovanni Maria FLICK "


Francesco AMIRANTE "


Ugo DE SIERVO "


Romano VACCARELLA "


Paolo MADDALENA "


Alfio FINOCCHIARO "


Alfonso QUARANTA "


Franco GALLO "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA


nel giudizio di ammissibilità, ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 19
febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita
), giudizio iscritto al n. 141 del registro referendum.


Vista

l’ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l’Ufficio centrale per il
referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la
richiesta;


udito

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;


uditi

gli avvocati Nicolo’ Zanon per i presentatori Bernardini Rita, Montevecchi
Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro, Giovanni Giacobbe per il
"Movimento per la vita italiano", Giovanni Pitruzzella per il "Comitato per la
difesa dell’art. 75 della Costituzione", Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il "Comitato per la tutela della salute della donna", Federico Sorrentino
per il "Comitato per la difesa della Costituzione", Tommaso di Gioia e Raffaele
Izzo per la "Consulta nazionale antiusura ” ONLUS", Aldo Loiodice per il "Forum
delle associazioni familiari", Luigi Manzi e Andrea Manzi per "Umanesimo
integrale ” Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona" e
l’avvocato dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.


Ritenuto in fatto


1. ” L’Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge
25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, con ordinanza pronunciata il
10 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta
di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
marzo 2004, serie generale, n. 72), promossa da venti cittadini italiani, sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge19 febbraio 2004, n.
40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"?
".


Il quesito è stato ammesso senza alcuna
modificazione ed il referendum è stato denominato "Legge 19 febbraio
2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" ”
Abrogazione
".


2. ” Ricevuta comunicazione dell’ordinanza
dell’Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato la
data del 10 gennaio 2005 per la deliberazione in camera di consiglio sull’ammissibilità
del referendum, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e
al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352.


3. ” In data 31 dicembre 2004, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha presentato memoria in cui ” premessa la ricostruzione delle esigenze
(espresse anche a livello sopranazionale ed internazionale) che hanno condotto
il legislatore italiano a disciplinare la procreazione medicalmente assistita ed
analizzato il contenuto della legge n. 40 del 2004 ” deduce l’inammissibilità
della richiesta referendaria in quanto: a) diretta all’abrogazione di una legge
costituzionalmente vincolata, con la conseguente eliminazione della tutela
minima dei diritti del concepito, intesa come limite alla tutela di tutti gli
altri interessi privati e pubblici compresenti (si richiamano in particolare le
affermazioni delle sentenze n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997 in tema di
bilanciamento dei diritti dei soggetti coinvolti nella interruzione volontaria
della gravidanza), e con la immediata liberalizzazione di qualunque
sperimentazione sugli embrioni umani; b) concernente norme che costituiscono
osservanza di precetti derivanti da norme internazionali o europee, o quantomeno
in stretto collegamento con esse (vengono citati in particolare la Convenzione
di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997 ed il suo
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione
degli esseri umani, ratificati e resi esecutivi con la legge 28 marzo 2001, n.
145, nonchè la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998); c) riguardante un
complesso non omogeneo di norme (che vanno dal diritto di famiglia allo stato
civile dei nascituri, alla organizzazione sanitaria, alla sperimentazione, alla
ricerca scientifica, alla fecondazione assistita vera e propria), sicchè la
disomogeneità del quesito comporterebbe la coartazione della libertà
decisionale dell’elettore.


4. ” In data 5 gennaio 2005, i presentatori del
referendum
hanno depositato ampia memoria illustrativa, nella quale si
conclude per l’ammissibilità della richiesta referendaria.


Premessa, in termini generali, la corrispondenza al
modello costituzionale del proposto referendum sull’intera legge n. 40
del 2004, soprattutto in considerazione della naturale funzione oppositiva che
lo strumento referendario manifesta allorquando ” come nella specie ” esso cada
contro una legge appena varata e la cui approvazione è stata particolarmente
contestata sia in Parlamento che in vari settori sociali; premesso inoltre che,
sempre dal richiamato modello costituzionale, dovrebbe desumersi che il criterio
generale è quello dell’ammissibilità della richiesta referendaria e che quindi
i limiti dettati dall’art. 75 Cost. devono essere ritenuti di stretta
interpretazione, i promotori affermano, innanzitutto, che la legge de qua
(oltre a non essere legge tributaria o di bilancio, ovvero di amnistia e di
indulto) non sarebbe di attuazione, nè sarebbe collegata all’ambito di
operatività di un trattato internazionale e quindi la sua eventuale abrogazione
non esporrebbe lo Stato ad una responsabilità di tipo internazionale.


In particolare, i presentatori escludono che la
legge in oggetto costituisca attuazione delle norme (che comunque sarebbero già
self-executing in ragione dell’ordine di esecuzione contenuto nella legge
di ratifica n. 145 del 2001) della Convenzione di Oviedo e del Protocollo
aggiuntivo; anzi, l’art. 3 della legge di ratifica n. 145 del 2001 autorizzava
il Governo italiano ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni per
l’adattamento ai principà® ed alle norme della Convenzione e del Protocollo.
Comunque, essendo stata lasciata ai legislatori delle Parti contraenti ampia
scelta discrezionale in ordine ad eventuali altri limiti più rigorosi o a forme
di tutela più estese di quelle minimali previste dalla Convenzione (art. 27
della Convenzione), la richiesta di abrogazione referendaria non riguarderebbe
norme la cui emanazione è imposta da impegni internazionali. Anzi, secondo i
promotori, la legge n. 40 del 2004 si porrebbe in contrasto (nella parte in cui
impedisce ogni ricerca scientifica sull’embrione umano, anche se a fini
terapeutici) con le linee dettate dall’Unione europea in materia di ricerca
scientifica e segnatamente con la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998, in
materia di protezione giuridica delle innovazioni biotecnologiche; nonchè ”
nella parte in cui limita, anche con sanzioni penali, l’attività medica ” con
il principio comunitario di libera prestazione dei servizi.


Quanto all’omogeneità del quesito, i promotori (al
di là della considerazione secondo la quale il modello referendario
costituzionale porterebbe a ritenere che la richiesta di un referendum
abrogativo che coinvolge un’intera legge è per definizione omogenea) affermano
la omogeneità del quesito referendario, in quanto i vari elementi di cui si
compone l’oggetto della legge n. 40 del 2004 sarebbero naturalmente legati e
attraversati da una matrice razionalmente unitaria, resa evidente non solo dal
titolo della legge ma dal suo contenuto normativo, diretto (come in altri Paesi
europei) ad una complessiva disciplina delle forme e delle procedure di
procreazione medicalmente assistita. Pertanto ” poichè la legge n. 40 del 2004
avrebbe una sua organicità, compattezza, coerenza ed obbedirebbe ad una
ratio
[condivisibile o meno, ma tuttavia] ben riconoscibile che la percorre
in tutti gli articoli che la compongono ” risulterebbe "chiara, evidente,
limpidamente dilemmatica e binaria anche la scelta cui sono chiamati gli
elettori".


Sotto diverso profilo ” escluso che la legge de
qua
dia attuazione all’interesse (o diritto) costituzionale alla
procreazione ” i promotori negano altresi’ che essa possa essere considerata
come contenente misure di tutela minime, costituzionalmente dovute, a favore
dell’embrione in vitro, poichè la Costituzione non si pronuncia sul
problema, eticamente e scientificamente controverso, dell’inizio della vita.
Rilevata, infatti, la non comparabilità dell’embrione in vitro rispetto
a quello vivo impiantato nell’utero materno e contestata la concezione fatta
propria dal legislatore italiano che utilizza la parola "embrione" per
qualificare tutti gli stadi della fecondazione, i promotori asseriscono che ”
proprio trattandosi di una scelta discutibile ” quel che davvero non potrebbe
essere ritenuto accettabile è invece che questa particolare tesi venga
rivestita di forza costituzionale, fino a considerarla e a irrigidirla come
soluzione costituzionalmente necessaria e imposta, e percio’ non abrogabile per
via referendaria.


Quand’anche dalla Costituzione fosse desumibile la
necessità della tutela anche dell’embrione in vitro, la legge in
questione non la realizzerebbe in modo effettivo, poichè l’embrione verrebbe
considerato isolatamente e protetto in modo generico ed astratto, a prescindere
dai diritti e dalle aspettative degli altri soggetti coinvolti, in primo luogo
della madre. Pertanto, tale "grave sbilanciamento di tutela" dei diritti dei
diversi soggetti coinvolti confermerebbe, per i promotori, la mancanza di un
contenuto costituzionalmente vincolato.

<p class="MsoNo

https://www.litis.it

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