Terrorismo. La decisione ha eestato polemiche per la distinzione tra guerriglieri e terroristi – ORDINANZA GIP MILANO del 24/01/2005


Nel corso dell’atteso processo a carico di
Noureddine Drissi (Marocco), Kamel Ben Mouldi Hamarouni (Tunisia) e altri
extraeuropei di cultura islamica, imputati del delitto di cui all’art. 270bis
del codice penale (associazione finalizzata al terrorismo), per avere espletato
funzioni direttive, organizzative o semplicemente partecipative nell’unico piano
criminoso (contro "governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni
internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi – ovunque collocati,
riconducibili agli Stati occidentali e non, ritenuti ‘infedeli’ e nemici …"),
nonchè imputati del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv del codice penale e
12, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 286/1998 (modificato nella Legge
189/2002), per avere procurato "ingresso illegale di una pluralità di persone
nel territorio dello Stato, ovvero …in altri Stati", con l’aggravante delle
finalità di terrorismo (art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15), il Giudice
delle Indagini Preliminari (dr. Clementina Forleo), nel dichiarare
l’incompetenza della propria giurisdizione, ha ordinato la trasmissione
("immediata") degli atti al Pubblico Ministero di Brescia. Parimenti, ha
revocato la misura cautelare detentiva nei confronti dei due imputati
principali, escludendo l’aggravante di cui all’art. 1 della Legge 15/1980, sulla
scorta di un coraggioso ragionamento diretto a eliminare dai capi d’accusa la
qualifica di "terrorista" a carico degli interessati. Circostanza, che avrebbe
consentito la "formale scarcerazione degli stessi", ancorchè "limitatamente"
alle ipotesi di reato contestate. Insomma, a conclusione della fase delle
indagini preliminari, sarebbe emersa l’opportunità di tenere distinta una
definizione di "guerrigliero", da quella più compromettente, grave e pericolosa
di "terrorista", essendosi risolto il giudicante a considerare i processati come
appartenenti al primo tipo di combattente (quello del "guerrigliero") e non al
secondo (quello appunto del "terrorista"). La decisione ha ovviamente smontato
una parte significativa dell’accusa, che certo si sosteneva in base all’allarme
provocato dalla scoperta di tale "cellula eversiva" a Milano, nel cuore del
territorio nazionale. La logica, che sembra ricavarsi dalla lettura della
presente sentenza/ordinanza, è di ritenere il complotto di stranieri contro una
determinata coalizione armata di Stati – cui lo stesso Stato ospite afferisce –
un’azione di guerra combattuta nel contesto conflittuale internazionale e non
un’offesa, nè un rischio per il contesto civile, ove lo stesso complotto viene
scoperto.


Ordinanza GIP di Milano 24.1.2005

 


N. 28491/04 R.G. N.R.


N.5774/04 R.G. G.I.P.


Tribunale di Milano


Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANOII Giudice dr.
Clementina Forleo,


all’esito del giudizio abbreviato celebrato nel
procedimento penale a margine indicato, nei confronti di:


-DRISSI Noureddine, nato in Marocco il 29.3.1965


presente all’udienza


detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore"
di Milano difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe DE CARLO, viale Brianza, 32
Milano


-HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi, nato a Beja (Tunisia)
il 21.10.1977


presente all’udienza


detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore"
di Milano difeso di fiducia dall’Avv. Ilaria CREMA, via Bulloni, 12 del foro di
Brescia


IMPUTATI


1) del delitto p. e p. dall’art. 270 bis c.p., in
quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir
Hammid (già oggetto di sentenza


definitiva di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti
all’A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed
Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah
Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede
separatamente davanti alla Corte d’Assise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali
Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede separatamente
essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato) allo
scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo intemazionale, in
Italia ed all’estero, all’interno di un’organizzazione sovra-nazionale,
localmente denominata con varie sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque
operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con
similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente,
contemplante:


– preparazione ed esecuzione di azioni
terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni,
organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi – ovunque
collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e
nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo
l’interpretazione della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso
di strategia violenta per l’affermazione dei principi "puri" di tale religione;


– il favoreggiamento della immigrazione illegale in
Italia e verso altri Stati dei militanti;


– il procacciamento di documenti falsi di identità
per i componenti dell’organizzazione;


– il reclutamento di una pluralità di persone da
inserire nell’associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento
ubicati principalmente in Iraq;


– l’invio dei militanti nelle "zone di guerra" a
sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il
"nemico infedele";


– la raccolta dei finanziamenti necessari per il
raggiungimento degli scopi della organizzazione;


– il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di
culto e di riunione siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un
appartamento di Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette,
documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio
personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";


– la predisposizione, comunque, di tutti mezzi
necessari per l’attuazione del programma criminoso dell’associazione e per il
sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma.


In particolare, operando nella associazione:


– Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak
Madjoub, Ciise Maxamed Cabdullaah ed El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid,
con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) nell’ambito
della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad
Majid e Ciise Maxamed Cabdullaah, in particolare, nel periodo della propria
permanenza in Italia), nonchè il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a livello
internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da
raccordo tra i vertici dell’organizzazione transnazionale e l’attività dei
membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l’attività
dei membri della cellula locale; per tutti nei coordinare l’approvvigionamento
di documenti falsi;


– Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine,
con funzioni organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) consistite nel coordinare
l’attività dell’associazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre
Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle
competenti autorità concentratesi principalmente sull’attività svolta nella
città di Milano, sede principale della cellula italiana;


– Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe
(art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nell’assicurare il
necessario supporto per l’invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di
persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la
Siria);


– Daki Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270
bis, c. II c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell’assicurare
approvvigionamento di documenti falsi a membri dell’associazione (tra cui lo
stesso Ciise Maxamed Cabdullaah);


– Bouyahia Maher Ben Abdelaziz, quale semplice
partecipe (art 270 bis, c. II c.pp), fungendo da raccordo in territorio turco
(segnatamente nella città di Instanbul) tra i capi dell’organizzazione
transnazionale e l’attività dei membri della cellula italiana;


– Housni Jamal, quale semplice partecipe (art. 270
bis, c. II c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive
impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Ahou El Yazid, sia in territorio
italiano che in territorio estero (recandosi, ad es., in Turchia presso il
gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su
ordine di El Ajyashi);


– Toumi Ali, quale semplice partecipe (art. 270
bis, c. II c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e
di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo
svolgimento dell’attività associativa.


Associazione avente il suo principale centro
operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località nel
territorio italiano (oltre che all’estero) a partire almeno dal luglio 2001;
(condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all’atto
della esecuzione del medesimo, se intervenuta).


2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.
c.p. e 12 commi 1 e 3 D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L. 189/2002), in
quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tallir Hammid
(già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.), Trabeisi Monrad (imputato in separato procedimento davanti all’A.G. di
Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafa,
Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal
Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d’Assise di
Milano) Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si
procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il
rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti
la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti
diretti a procurare l’ingresso illegale di una pluralità di persone nel
territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in
altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano
titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi
precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a
persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare,
successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento
in Iraq).


Fatto aggravato dall’essere stato commesso da più
di tre persone in concorso tra loro.


Con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 1 L.
6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.


Reati accertati o commessi in Milano ed in altre
località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta
degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all’atto della
esecuzione del medesimo, se intervenuta).


conclusioni delle parti:

<p class="MsoNormal"

https://www.litis.it

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