LEGGE PINTO – Stipendi e contributi pagati al lavoratore reintegrato sono esclusi dal conteggio del danno patrimoniale – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005

Il processo che
si è concluso con la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato è
durato troppo? Puo’ darsi, ma il danno che anche il datore di lavoro lamenta di
avere subito non è pari alle retribuzioni e ai contributi arretrati che il
giudice lo ha costretto a pagare. Lo chiarisce la Corte di cassazione, sezione
I, con la sentenza n. 1094 del 19 gennaio. Una pronuncia importante, che
ricapitola alcuni capisaldi raggiunti dalla giurisprudenza sull’applicazione
della legge Pinto sul riconoscimento dell’indennizzo per l’eccessiva durata del
procedimento e ne precisa l’attuazione in un caso classico del processo del
lavoro.
Per arrivare alla conclusione meno favorevole alle richieste avanzate
dall’azienda, la Cassazione ripercorre alcuni punti da dare ormai per acquisiti.
A partire dalla natura indennitaria, di crediROMA to cioè nascente da un fatto
lecito (l’esercizio dell’attività giurisdizionale), dell’equa riparazione
sollecitata per il procedimento che si sia protratto oltre i limiti della
ragionevolezza (limiti che, peraltro, la Cassazione osserva non essere stati
fissati una volta per tute, anche se i parametri europei certo soccorrono, ma
che vanno valutati caso per caso). Va poi fatta attenzione, avverte la sentenza,
alla distinzione tra danno risarcibile per eccessiva durata e danno connesso
alla vicenda giudiziaria originaria. In altre parole: l’esito della causa
antecedente non deve avere rilievo in quella intentata per ottenere rimedio al
pregiudizio derivato alla parte dal fatto che la controversia si è protratta
irragionevolmente nel tempo. Il processo antecedente puo’ pero’ avere un
riflesso sulla misura del pregiudizio sofferto da una parte e, quindi, sulla
liquidazione della lesione. Il danno risarcibile è solo quello che puo’ essere
ricondotto a una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che
sancisca, tra l’latro, il diritto a un processo che si concluda in tempi
ragionevoli), “essendo irrilevante il profilo soggettivo dell’agente e
l’indagine sulla colpa”. In questo senso, una volta accertata l’esistenza di un
nesso di causale tra durata del processo e danno subito, la conclusone è che il
diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, attori e
convenuti, indipendentemente dal fatto che siano risultate vittoriose o
soccombenti.
Per quanto riguarda poi il danno, la Corte ricorda la distinzione, sotto il
profilo probatorio, tra danno patrimoniale e non patrimoniale. E’ infatti solo
per quest’ultimo che esiste una sorta di presunzione per cui, una volta provata
l’esistenza della violazione, nella normalità dei casi, è conseguente anche la
lesione sofferta dalla parte processuale. Tocca invece alla parte che agisce per
il riconoscimento del danno patrimoniale “l’onere di dimostrare rigorosamente il
danno”. E’ pertanto viziata la pronuncia che fa derivare il danno patrimoniale
in maniera automatica dall’eccessiva durata del processo.
Tracciata questa cornice, la sentenza si sofferma sul merito della causa che la
Corte d’appello aveva giudicato accogliendo le richieste dell’azienda. Per il
giudice di secondo grado, dalla durata irragionevole del processo era derivato
un danno alla società concretizzato nell’obbligo di pagamento al lavoratore
degli stipendi e dei contributi arretrati.
La Cassazione rilancia, sottolineando come l’indennità, pari alla retribuzione
dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione ha natura
risarcitoria (e su questo punto si è pronunciata anche la Corte
costituzionale), avendo come naturale presupposto l’imputabilità
dell’inadempimento contrattuale. La Corte d’appello, afferma la Cassazione, è
arrivata “a configurare come danno patrimoniale risarcibile ex articolo 2, legge
n. 89 del 2001, un pregiudizio direttamente connesso alla decisione di merito
del processo, riconducibile all’atto illegittimo posto in essere dal datore di
lavoro”. Per la Suprema corte l’esistenza del danno patrimonaile della società
non è stata dimostrata in modo specifico, ma è stata derivata automaticamente
dalla durata irragionevole del processo.

GIOVANNI NEGRI

www.ilsole24ore.com

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